a  r  e  a     a  z  z  u  r  r  a    e  l  e  t  t  r  i  c  a


    Legge della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia

     
    Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia

    Legge regionale 13 novembre 1995, n. 43
    Promozione della diffusione di veicoli elettrici e di veicoli 
    a ridotte emissioni inquinanti




    Articolo 1 
    (Principi generali e finalità)
    1. La Regione Friuli - Venezia Giulia, allo scopo di concorrere alla realizzazione delle finalità del piano energetico nazionale e del Piano regionale di sviluppo, interviene con la presente legge per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
    a) riduzione delle emissioni veicolari e dell'inquinamento acustico dei centri urbani, attraverso la diffusione sperimentale di veicoli elettrici;
    b) risparmio energetico da conseguirsi con l'utilizzo di energia elettrica prodotta in modo combinato, con l'utilizzo di fonti rinnovabili.
     

    Articolo 2 
    (Iniziative)
    1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1, la regione procede incentivando l'acquisto di veicoli elettrici e promuovendo progetti di utilizzo degli stessi e la diffusione delle infrastrutture per veicoli nelle aree urbane.
     

    Articolo 3 
    (Definizioni)
    1. Ai fini della presente legge si intende per:
    a) "veicolo elettrico": ogni veicolo in cui la trazione deriva da un motore elettrico installato sullo stesso ed alimentato da accumulatori, di cui sia accertata l'idoneità alla circolazione ai sensi dell'art. 75 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'art. 34 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360;
    b) "infrastrutture per veicoli elettrici" : sia gli impianti di ricarica delle batterie di qualunque tipo, eventualmente comprensive delle aree di sosta, sia gli impianti dove si effettua la sostituzione di batterie per il pubblico.
     

    Articolo 4 
    (Interventi per l'acquisto di veicoli elettrici)
    1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a soggetti privati contributi per l'acquisto di veicoli elettrici e relativi accumulatori, nella misura massima del 30% del prezzo di listino.
     

    Articolo 5 
    (Interventi a favore di enti pubblici)
    1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a Comuni e ad altri enti pubblici contributi:
    a) per l'acquisto di veicoli elettrici e relativi accumulatori nella misura massima del 40% del prezzo di listino;
    b) per la realizzazione di infrastrutture per veicoli elettrici nella misura massima del 30% della spesa ritenuta ammissibile.
    2. Nell'assegnazione dei contributi di cui al comma 1 è data priorità ai Comuni dotati di un piano per il traffico ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41, ai Comuni nel cui territorio siano comprese aree di parco o riserva regionale e ai Comuni aderenti all'associazione europea di enti locali "Citelec". In tali casi la misura massima del contributo è elevata al 50%.
     

    Articolo 6 
    (Realizzazione di progetti di diffusione)
    1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a Comuni ed altri enti pubblici, ad aziende di trasporto pubblico locale e ad imprese finanziamenti per la la realizzazione di progetti di mobilità e trasporto finalizzati alla diffusione di veicoli elettrici da selezionarsi mediante bando di concorso annuale.
    3. Per effettuare la valutazione dei progetti pervenuti e redigere la graduatoria di merito, l'Amministrazione regionale istituisce un nucleo di nucleo di valutazione che può avvalersi anche della collaborazione di consulenti esterni particolarmente qualificati..
     

    Articolo 7 
    (Programmi di integrazione del parco rotabile adibito a servizi di trasporto pubblico)
    1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle aziende locali di trasporto pubblico locale e agli enti locali esercenti servizi di trasporto pubblico locale finanziamenti per l'attuazione di programmi di integrazione del parco rotabile con veicoli elettrici.
     

    Articolo 8 
    (Criteri e modalità di concessione dei contributi)
    1. Le domande di contributo di cui agli articoli 4 e 5, le domande di partecipazione al concorso di cui all'articolo 6 ed i programmi di integrazione di cui all'articolo 7 vanno presentati alla Direzione regionale dei trasporti e della viabilità.
    2. Con deliberazione della Giunta regionale, da assumere entro 90 giorni dall'entrata in vigore delle presente legge, sono determinati:
    a) la documentazione da prodursi unitamente alle domande di cui agli articoli 4 e 5, nonchè i termini di presentazione delle stesse;
    b) i criteri selettivi prioritari e le modalità da osservare nella concessione ed erogazione dei contributi di cui agli articoli 4 e 5;
    c) i criteri di predisposizione dei programmi di integrazione di cui all'articolo 7 e le modalità di concessione ed erogazione dei relativi finanziamenti.
    3. Con deliberazione della Giunta regionale da assumersi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e, successivamente, entro il 31 marzo di ogni anno, è approvato il bando di concorso di cui all'articolo 6 e sono determinati:
    a) la documentazione da produrre a corredo delle domande e i termini di presentazione delle stesse;
    b) le quote massime di contribuzione regionale;
    c) i criteri di selezione e le modalità di concessione ed erogazione di finanziamenti;
    d) le forme di pubblicazione del bando.
    4. I programmi di integrazione di cui all'art. 7 devono essere presentati entro il 31 marzo di ogni anno, e, in sede di prima applicazione, entro 90 giorni dalla pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale.
     

    Articolo 9 
    (Norme transitorie)
    1. Per l'anno 1995, i contributi di cui all'art. 5 sono concessi esclusivamente ai soggetti indicati al comma 2 del citato articolo.
     

    Articolo 10 
    (Norma finanziaria)
    1. Per le finalità previste all'art. 4 è autorizzata la spesa complessiva di lire 210 milioni, suddivisa in ragione di lire 70 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 1997.
    2. (.....)
    3. (.....)
    4. (.....)
     

    Articolo 11 
    (Norma finanziaria)
    1. Per le finalità previste all'art. 5 è autorizzata la spesa complessiva di lire 600 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 1997.
    2. (.....)
    3. (.....)
    4. (.....)
     

    Articolo 12 
    (Norma finanziaria)
    1. Per le finalità previste all'art. 6 è autorizzata la spesa complessiva di lire 90 milioni, suddivisa in ragione di lire 30 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 1997.
    2. (.....)
    3. (.....)
    4. (.....)
     

    Articolo 13 
    (Norma finanziaria)
    (.....)


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