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Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia
Legge regionale 13 novembre 1995, n. 43
Promozione della diffusione di veicoli elettrici e di veicoli
a ridotte emissioni inquinanti
Articolo 1
(Principi generali e finalità)
1. La Regione Friuli - Venezia Giulia, allo scopo di concorrere alla
realizzazione delle finalità del piano energetico nazionale e del
Piano regionale di sviluppo, interviene con la presente legge per il raggiungimento
dei seguenti obiettivi:
a) riduzione delle emissioni veicolari e dell'inquinamento acustico
dei centri urbani, attraverso la diffusione sperimentale di veicoli elettrici;
b) risparmio energetico da conseguirsi con l'utilizzo di energia elettrica
prodotta in modo combinato, con l'utilizzo di fonti rinnovabili.
Articolo 2
(Iniziative)
1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1, la regione
procede incentivando l'acquisto di veicoli elettrici e promuovendo progetti
di utilizzo degli stessi e la diffusione delle infrastrutture per veicoli
nelle aree urbane.
Articolo 3
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) "veicolo elettrico": ogni veicolo in cui la trazione deriva da un
motore elettrico installato sullo stesso ed alimentato da accumulatori,
di cui sia accertata l'idoneità alla circolazione ai sensi dell'art.
75 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'art.
34 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360;
b) "infrastrutture per veicoli elettrici" : sia gli impianti di ricarica
delle batterie di qualunque tipo, eventualmente comprensive delle aree
di sosta, sia gli impianti dove si effettua la sostituzione di batterie
per il pubblico.
Articolo 4
(Interventi per l'acquisto di veicoli elettrici)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a soggetti
privati contributi per l'acquisto di veicoli elettrici e relativi accumulatori,
nella misura massima del 30% del prezzo di listino.
Articolo 5
(Interventi a favore di enti pubblici)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a Comuni
e ad altri enti pubblici contributi:
a) per l'acquisto di veicoli elettrici e relativi accumulatori nella
misura massima del 40% del prezzo di listino;
b) per la realizzazione di infrastrutture per veicoli elettrici nella
misura massima del 30% della spesa ritenuta ammissibile.
2. Nell'assegnazione dei contributi di cui al comma 1 è data
priorità ai Comuni dotati di un piano per il traffico ai sensi dell'articolo
11 della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41, ai Comuni nel cui territorio
siano comprese aree di parco o riserva regionale e ai Comuni aderenti all'associazione
europea di enti locali "Citelec". In tali casi la misura massima del contributo
è elevata al 50%.
Articolo 6
(Realizzazione di progetti di diffusione)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a Comuni
ed altri enti pubblici, ad aziende di trasporto pubblico locale e ad imprese
finanziamenti per la la realizzazione di progetti di mobilità e
trasporto finalizzati alla diffusione di veicoli elettrici da selezionarsi
mediante bando di concorso annuale.
3. Per effettuare la valutazione dei progetti pervenuti e redigere
la graduatoria di merito, l'Amministrazione regionale istituisce un nucleo
di nucleo di valutazione che può avvalersi anche della collaborazione
di consulenti esterni particolarmente qualificati..
Articolo 7
(Programmi di integrazione del parco rotabile adibito a servizi di
trasporto pubblico)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle
aziende locali di trasporto pubblico locale e agli enti locali esercenti
servizi di trasporto pubblico locale finanziamenti per l'attuazione di
programmi di integrazione del parco rotabile con veicoli elettrici.
Articolo 8
(Criteri e modalità di concessione dei contributi)
1. Le domande di contributo di cui agli articoli 4 e 5, le domande
di partecipazione al concorso di cui all'articolo 6 ed i programmi di integrazione
di cui all'articolo 7 vanno presentati alla Direzione regionale dei trasporti
e della viabilità.
2. Con deliberazione della Giunta regionale, da assumere entro 90 giorni
dall'entrata in vigore delle presente legge, sono determinati:
a) la documentazione da prodursi unitamente alle domande di cui agli
articoli 4 e 5, nonchè i termini di presentazione delle stesse;
b) i criteri selettivi prioritari e le modalità da osservare
nella concessione ed erogazione dei contributi di cui agli articoli 4 e
5;
c) i criteri di predisposizione dei programmi di integrazione di cui
all'articolo 7 e le modalità di concessione ed erogazione dei relativi
finanziamenti.
3. Con deliberazione della Giunta regionale da assumersi entro novanta
giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e, successivamente,
entro il 31 marzo di ogni anno, è approvato il bando di concorso
di cui all'articolo 6 e sono determinati:
a) la documentazione da produrre a corredo delle domande e i termini
di presentazione delle stesse;
b) le quote massime di contribuzione regionale;
c) i criteri di selezione e le modalità di concessione ed erogazione
di finanziamenti;
d) le forme di pubblicazione del bando.
4. I programmi di integrazione di cui all'art. 7 devono essere presentati
entro il 31 marzo di ogni anno, e, in sede di prima applicazione, entro
90 giorni dalla pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale.
Articolo 9
(Norme transitorie)
1. Per l'anno 1995, i contributi di cui all'art. 5 sono concessi esclusivamente
ai soggetti indicati al comma 2 del citato articolo.
Articolo 10
(Norma finanziaria)
1. Per le finalità previste all'art. 4 è autorizzata
la spesa complessiva di lire 210 milioni, suddivisa in ragione di lire
70 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 1997.
2. (.....)
3. (.....)
4. (.....)
Articolo 11
(Norma finanziaria)
1. Per le finalità previste all'art. 5 è autorizzata
la spesa complessiva di lire 600 milioni, suddivisa in ragione di lire
200 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 1997.
2. (.....)
3. (.....)
4. (.....)
Articolo 12
(Norma finanziaria)
1. Per le finalità previste all'art. 6 è autorizzata
la spesa complessiva di lire 90 milioni, suddivisa in ragione di lire 30
milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 1997.
2. (.....)
3. (.....)
4. (.....)
Articolo 13
(Norma finanziaria)
(.....) |