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Portale dedicato al mondo dei veicoli elettrici e della mobilità sostenibile
Electric vehicles Portal


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I N D I C E

Cliccare per aprire la pagina Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi- DECRETO-LEGGE 10 febbraio 2009 , n. 5
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Cliccare per aprire la pagina "Normativa di incentivazione all'utilizzo di veicoli a  trazione elettricaCircolare 17 gennaio 2005, n.2390
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Cliccare per aprire la pagina"Incentivi per gli autoveicoli con trazione elettrica" -  Circolare 19 dicembre 2003, n. 9582
Cliccare per aprire la pagina"Biciclette ad aiuto di pedalata" -  Legge 3 Febbraio 2003, n. 14. (in formato .tif)
Cliccare per aprire la pagina"Contributi per l'acquisto di veicoli a minimo impatto ambientale" - (Decreto 18 ottobre 2002) Legge 9 dicembre 1998, n. 426. 
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Vantaggi e agevolazioni (in Italia)  per i veicoli elettrici:
   * Esenzione della tassa di circolazione per 5 anni (art.20 del DPR N° 39 del 05.02.53) 
   * Riduzione dell’assicurazione del 50% (Art. N° 10 del 05.05.93 del CIP ) 
   * Possono accedere alla Zona pedonalizzata della ZTL (Firenze ed altre città)
   * Lo scooter elettrico può parcheggiare  in zona pedonalizzata negli esclusivi spazi presso le
         colonnine di ricarica per vv.ee. ed accanto alle rastrelliere delle biciclette (a Firenze).


T E S T I


 Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi
DECRETO-LEGGE 10 febbraio 2009 , n. 5

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di fronteggiare l'eccezionale situazione di crisi internazionale del settore industriale e in particolare del comparto automobilistico, anche in relazione all'importanza di questi settori nel sistema produttivo nazionale ed ai riflessi di carattere occupazionale sulle famiglie e sulle imprese;
Ritenuta la necessita' di collocare in un quadro unitario le disposizioni finalizzate alla promozione dello sviluppo economico e alla competitivita' del Paese, anche mediante l'introduzione di misure di carattere fiscale e finanziario in grado di sostenere il rilancio produttivo e il raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico e di salvaguardia ambientale;
Considerate, altresi', le particolari ragioni di urgenza, connesse con la contingente situazione economico-finanziaria delle imprese e del loro indotto e con la necessita' di sostenere la domanda di beni durevoli, di favorirne il ricambio con finalita' di carattere ambientale e di assicurare obiettivi di rilancio occupazionale;
Rilevata, infine, l'esigenza di potenziare le misure fiscali e finanziarie occorrenti per garantire il rispetto degli obiettivi fissati dal Protocollo di Kyoto e dalle linee guida per le politiche nazionali di riduzione delle emissioni di gas-serra;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 febbraio 2009;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
E m a n a
il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Incentivi al rinnovo del parco circolante e incentivi all'acquisto di veicoli ecologici
1. Fermo restando le misure incentivanti di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, 353, 358 e 359, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui all'articolo 29, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, in attuazione del principio di salvaguardia ambientale ed al fine di incentivare la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo di categoria «euro 0», «euro 1» o «euro 2», immatricolati fino al 31 dicembre 1999, con autovetture nuove di categoria «euro 4» o «euro5» che emettono non oltre 140 grammi di CO2 per chilometro oppure non oltre 130 grammi di CO2 per chilometro se alimentate a gasolio, e' concesso un contributo di euro 1500.
2. Per la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione di veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere c), d), f), g), ed m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di massa massima fino a 3.500 chilogrammi e di categoria «euro 0», «euro 1» o «euro 2», immatricolati fino al 31 dicembre 1999, con veicoli nuovi di cui all'articolo 54, comma 1, lettere c), d), f), g), ed m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di massa massima fino a 3.500 chilogrammi, di categoria «euro 4» o «euro 5», e' concesso un contributo di euro 2500.
3. Per l'acquisto di autovetture nuove di fabbrica ed omologate dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano, nonche' mediante alimentazione elettrica ovvero ad idrogeno, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 228 e 229, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il contributo e' aumentato di 1500 euro nel caso in cui il veicolo acquistato, nell'alimentazione ivi considerata, abbia emissioni di CO2 non superiori a 120 grammi per chilometro. Le agevolazioni di cui al presente comma sono cumulabili, ove ne ricorrano le condizioni, con quelle di cui al comma 1.
4. Per l'acquisto di veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di massa massima fino a 3.500 chilogrammi, di categoria «euro 4» o «euro 5», nuovi di fabbrica ed omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 228 e 229, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il contributo e' incrementato fino ad euro 4000. Le agevolazioni di cui al presente comma sono cumulabili, ove ne ricorrano le condizioni, con quelle di cui al comma 2.
5. In caso di acquisto di un motociclo fino a 400 cc di cilindrata nuovo di categoria «euro 3» con contestuale rottamazione di un motociclo o di un ciclomotore di categoria «euro 0» o «euro 1», realizzata attraverso la demolizione con le modalita' indicate al comma 233 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' concesso un contributo di euro 500.
6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 hanno validita' per i veicoli nuovi acquistati, anche in locazione finanziaria, con contratto stipulato tra venditore ed acquirente a decorrere dal 7 febbraio 2009 e fino al 31 dicembre 2009, purche' immatricolati non oltre il 31 marzo 2010.
7. A decorrere dal 7 febbraio 2009, la misura dell'incentivo di cui all'articolo 29, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e' rideterminata nella misura di euro 500 per le installazioni degli impianti a GPL e di euro 650 per le installazioni degli impianti a metano, nei limiti della disponibilita' prevista dal comma 59 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, come ulteriormente incrementata dal comma 8 dell'articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
8. Le agevolazioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 possono essere fruite nel rispetto della regola degli aiuti «de minimis» di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006.
9. Per l'applicazione del presente articolo valgono le norme di cui ai commi dal 230 al 234 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
10. Il comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si interpreta nel senso che il tetto ivi previsto non si applica ai crediti d'imposta spettanti a titolo di rimborso di contributi anticipati sotto forma di sconto sul prezzo di vendita di un bene o servizio.
11. Al fine di diminuire le emissioni di particolato nel settore del trasporto pubblico, e' stabilito, nel limite di spesa per l'anno 2009 di 11 milioni di euro, un finanziamento straordinario per l'installazione di dispositivi per l'abbattimento delle emissioni di particolato dei gas di scarico, omologati secondo il decreto del Ministro dei trasporti 25 gennaio 2008, n. 39, e che garantiscano un'efficacia di abbattimento delle emissioni di particolato non inferiori al 90 per cento, su veicoli a motore ad accensione spontanea (diesel) di categoria N3 ed M3 di classe euro 0, euro 1, euro 2 proprieta' di aziende che svolgono servizi di pubblica utilita' attraverso l'impiego di veicoli appartenenti alle suddette categorie.
12. Il finanziamento straordinario di cui al comma 11 e' finalizzato alla concessione di contributi per l'installazione dei dispositivi per l'abbattimento delle emissioni di particolato dei gas di scarico di cui al comma 11.
13. Le modalita' di erogazione dei contributi di cui al comma 12 sono regolate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano con appositi provvedimenti emanati entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano destinano prioritariamente le risorse alle aziende di cui al comma 12 che effettuano servizio nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351.
14. I contributi di cui al comma 12 sono concessi in misura pari al 25 per cento delle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione del dispositivo per l'abbattimento delle emissioni di particolato dei gas di scarico di cui al comma 11 e comunque in misura non superiore a 1.000 euro per ciascun dispositivo.
15. Il finanziamento straordinario di cui al comma 11 e' ripartito, con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base dei dati relativi al trasporto pubblico.
16. I contributi di cui al comma 12 non sono cumulabili con altri contributi di natura nazionale, regionale e locale concessi per l'installazione di dispositivi per l'abbattimento delle emissioni di particolato dei gas di scarico.
17. L'erogazione del finanziamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, come ripartito ai sensi del comma 15, e' subordinata alla notifica da parte della regione o della provincia autonoma al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di misure di riduzione delle emissioni di inquinanti nel settore della mobilita', vigenti al momento dell'erogazione del finanziamento stesso.

.............................

Art. 6.

Sostegno al finanziamento per l'acquisto di autoveicoli, motoveicoli e veicoli commerciali
1. Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono stabilite anche le modalita' per favorire l'intervento della SACE s.p.a. nella prestazione di garanzie volte ad agevolare la concessione di finanziamenti per l'acquisto degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei veicoli commerciali di cui all'articolo 1.

Art. 7.
Controlli fiscali

1. Il controllo delle agevolazioni previste in materia di imposte di registro, ipotecaria e catastale, sulle successioni e donazioni, fruite in sede di liquidazione o autoliquidazione dell'imposta principale, e' eseguito sulla base di criteri selettivi approvati con atto del Direttore dell'Agenzia delle entrate, che tengono conto di specifiche analisi di rischio circa l'indebito utilizzo delle agevolazioni medesime. La conseguente maggiore capacita' operativa per l'Agenzia delle entrate viene destinata all'esecuzione di specifici controlli volti al contrasto dell'utilizzo di crediti inesistenti mediante compensazioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
2. Al comma 18 dell'articolo 27 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il primo periodo e' aggiunto, in fine, il seguente: «E' punito con la sanzione del duecento per cento della misura dei crediti compensati chiunque utilizza i crediti di cui al primo periodo per il pagamento delle somme dovute per un ammontare superiore a cinquantamila euro per ciascun anno solare.».
3. In relazione alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, le dotazioni finanziarie della missione di spesa «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» sono ridotte di 10 milioni di euro per l'anno 2009, di 100 milioni di euro per l'anno 2010, di 200 milioni di euro per l'anno 2011 e di 310 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

Art. 8.
Copertura finanziaria

1. Ai maggiori oneri derivanti dal presente decreto, valutatirispettivamente in euro 382 milioni per l'anno 2009, euro 230,5 milioni per l'anno 2010, euro 405,8 milioni di euro per l'anno 2011, euro 308,4 milioni per ciascuno degli anni 2012 e 2013 ed euro 386,2 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede:
a) quanto ad euro 311,1 milioni per l'anno 2009, euro 130,5 milioni per l'anno 2010, euro 205,8 milioni di euro per l'anno 2011 e quanto a euro 77,8 milioni per l'anno 2014, mediante utilizzazione delle somme iscritte nel conto dei residui al 31 dicembre 2008 e non piu' dovute, conseguenti alle revoche totali o parziali delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, quantificate in euro 933 milioni complessivi, iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, rispettivamente quanto ad euro 99,5 milioni sul capitolo 7420 e quanto ad euro 833,5 milioni sul capitolo 7342. A valere su tali somme di euro 933 milioni, nell'anno 2009, rispettivamente, una quota di 311,1 milioni di euro e' versata all'entrata del bilancio dello Stato e una quota pari a 621,9 milioni di euro e' versata su apposita contabilita' speciale, ai fini del riversamento all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2010 per 211 milioni di euro, nell'anno 2011 per 215 milioni di euro, nell'anno 2012 per 95,9 milioni di euro e nell'anno 2014 per 100 milioni di euro. Una quota delle somme riversate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del periodo precedente pari a 80,5 milioni di euro nell'anno 2010 e 95,9 milioni di euro nell'anno 2012 e' riassegnata negli stessi anni al fondo di garanzia di cui al comma 2 del presente articolo;
b) quanto ad euro 10 milioni di euro per il 2009, 100 milioni di euro per l'anno 2010, 200 milioni di euro per l'anno 2011 ed euro 308,4 milioni dall'anno 2012, in relazione agli interventi previsti ai sensi dell'articolo 7;
c) quanto a 49.955.833 euro per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 890, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
d) quanto a 11 milioni di euro per l'anno 2009, mediantecorrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1121, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Conseguentemente all'utilizzo delle risorse provenienti dalle revoche disposto dal comma 1, lettera a) del presente articolo, il rifinanziamento del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, previsto dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' assicurato con gli importi di 80,5 milioni di euro e di 95,9 milioni di euro riassegnati, rispettivamente, negli anni 2010 e 2012 ai sensi del comma 1, lettera a), ultimo periodo, nonche' con le ulteriori disponibilita' accertate a seguito di revoche disposte dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, fermo restando il limite complessivo di 450 milioni di euro previsto dal predetto articolo 11 compatibilmente con gli effetti stimati per ciascun anno in termini di indebitamento netto.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente decreto, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Art. 9.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo  osservare.

Dato a Roma, addi' 10 febbraio 2009
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Scajola, Ministro dello sviluppo economico
Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Visto, il Guardasigilli: Alfano

Fonte: www.governo.it

Fondi per
15 milioni di euro e sconti fino al 30% per chi sceglie di rottamare il vecchio ciclomotore.
Partono da oggi i nuovi ecoincentivi del Ministero dell’Ambiente per le due ruote. Si tratta di 15 milioni di euro complessivi, di cui 1,5 milioni dedicati ai motori elettrici, con l'obiettivo di raggiungere la vendita di 2.150 ciclomotori di questo tipo e con sconti fino al 30% del listino per l’acquisto di nuovi ciclomotori di ultima generazione o biciclette elettriche. La campagna lanciata dal Ministero nell’ambito delle politiche di miglioramento della qualità dell’aria, è frutto di un accordo con Confindustria Ancma (associazione nazionale ciclo motociclo accessori), nato con l’obiettivo di svecchiare il moto auto nazionale, eliminando gradualmente dalla circolazione i ciclomotori più datati e inquinanti sostituendoli con mezzi a basso o nullo impatto ambientale. Il provvedimento permetterà a tutti i cittadini che sceglieranno di rottamare il vecchio ciclomotore, euro zero o costruito fino a tutto il 2001, di ottenere contributi significativi:

- la copertura totale delle spese di demolizione anche senza contestuale acquisto del motorino;

- il 30% del listino fino a un massimo di 250 euro per l’acquisto di una bicicletta;

- il 30% del listino fino a un massimo di 1000 euro per un motociclo o quadriciclo a trazione elettrica;

- il 30% del listino fino a un massimo di 700 euro per un ciclomotore elettrico o una bicicletta a pedalata assistita.

Le spese per la demolizione fissate in 30 € sulla base della convenzione con i demolitori della rete ADA (Associazione Demolitorio Autoveicoli) saranno sostenute al 50% dal Ministero e al 50% dai concessionari.
I beneficiari sono le persone fisiche e giuridiche residenti in Italia (escluse le imprese che svolgono attività di trasporto in conto terzi).

Gli incentivi del Ministero dell’Ambiente non sono cumulabili con altri incentivi a livello locale.




MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE    
     CIRCOLARE 17 gennaio 2005, n.2390    
Indicazioni e chiarimenti sulle agevolazioni in favore degli autoveicoli a trazione elettrica - legge 23 agosto 2004, n. 239 - articolo 54, recante modifiche all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, nella legge 25 novembre 1997, n. 403, e informazioni sull'applicazione dell'articolo 6, comma 4 della legge 11 maggio 1999, n. 140, e successive integrazioni. (GU n. 18 del 24-1-2005)



IL MINISTERO
DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
e
IL MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
 Alle imprese interessate
Al CEI-CIVES
Alle associazioni interessate

  L'art.  54  della  legge  23 agosto  2004,  n.  239,  prevede che i
contributi   previsti   dall'art.   1,   comma 2   del  decreto-legge
25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge
25 novembre  1997,  n.  403,  in favore del settore di trazione degli
autoveicoli  alimentati a gas di petrolio liquefatto (gpl) o a metano
nonche'  di  quello  degli  autoveicoli  a trazione elettrica possano
essere erogati anche alle persone giuridiche.
  Relativamente al settore degli autoveicoli a trazione elettrica, in
funzione  di  organizzare  la  gestione  delle modifiche intervenute,
tenuto   anche  conto  del  rispetto  delle  regole  comunitarie,  e'
necessario   fornire   indicazioni   e   chiarimenti  sulla  corretta
applicazione della citata nuova legge e della normativa regolamentare
di riferimento.
  E'   necessario   altresi'   offrire  chiarimenti  sullo  stato  di
attuazione  della normativa di incentivazione all'utilizzo di veicoli
a  trazione elettrica, che riguarda non solo gli autoveicoli ma anche
i ciclomotori, i motoveicoli e le biciclette a pedalata assistita.
  1. L'intervento  in favore dei ciclomotori e motoveicoli a trazione
elettrica,  nonche'  delle  biciclette  a pedalata assistita previsto
dall'art. 6, comma 4 della legge 11 maggio 1999, n. 140, rifinanziato
piu' volte, e da ultimo dall'art. 28 della legge 12 dicembre 2002, n.
273,  per  avvenuto  esaurimento  delle  risorse disponibili e' stato
sospeso,  a  decorrere  dal  16 settembre 2004, mediante avviso nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 190 del 14 agosto
2004.  Il monitoraggio delle operazioni incentivate e' avvenuto sulla
base  dei  dati forniti dalla direzione generale della motorizzazione
civile  per  i veicoli soggetti a immatricolazione e dei dati forniti
dalla  CIVES (Commissione italiana veicoli elettrici stradali del CEI
-  Comitato  elettrotecnico  italiano),  per i veicoli non soggetti a
immatricolazione. Con l'emissione della circolare del Ministero delle
attivita'  produttive  di  concerto  con il Ministero dell'ambiente e
della  tutela  del  territorio  n. 759582 del 19 dicembre 2003, si e'
instaurato  un  nuovo  sistema  di  monitoraggio,  nell'ambito  di un
accordo  di  collaborazione  tra CEI/CIVES e Ministero dell'ambiente,
tale   da   consentire   un  quadro  costantemente  aggiornato  delle
operazioni incentivate.
  2. L'intervento  in  favore degli autoveicoli a trazione elettrica,
di  cui al gia' citato art. 1, comma 2 del decreto-legge 25 settembre
1997,  n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre
1997,  n.  403, prosegue poiche' esistono ancora disponibilita' sullo
stanziamento  annuo  di  un miliardo di lire (pari a Euro 516.456,89)
per  gli  autoveicoli elettrici a fronte dello stanziamento stabilito
dall'art. 1, comma 3, della citata legge n. 403/1997.
  Per  quanto  riguarda  l'estensione  delle possibilita' di utilizzo
delle agevolazioni alle persone giuridiche si chiarisce quanto segue:
                             Decorrenza.
  Il  contributo  e'  riconoscibile anche alle persone giuridiche per
l'acquisto  di  autoveicolo  nuovo, purche' le operazioni di acquisto
siano  avvenute in data non anteriore al 28 settembre 2004, giorno di
entrata in vigore della legge n. 239/2004. Nessuna modifica normativa
e' intervenuta per le persone fisiche.
              Soggetti beneficiari persone giuridiche.
  Le  persone  giuridiche possono usufruire dei contributi nei limiti
della  normativa  comunitaria sul «de minimis», di cui al regolamento
(CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001.
  Non possono usufruire del contributo le imprese esercenti attivita'
di trasporto merci in conto terzi.
  Ai  fini  del  rispetto della regola «de minimis», al momento della
realizzazione   dell'operazione   di  acquisto,  il  soggeto  persona
giuridica  che  intende  beneficiare  del  contributo  consegnera' al
venditore,  autocertificazione  redatta  secondo  lo schema contenuto
nell'allegato C alla presente circolare, in originale e copia.
  Gli  enti  pubblici  e  le  istituzione  riconosciute  come persone
giuridiche    non    sono    tenute    alla    presentazione    della
autocertificazione  di  cui  al  precedente  comma,  se l'autoveicolo
oggetto  di  incentivazione  viene  utilizzato  per l'esercizio delle
attivita'  necessarie  per  il conseguimento dei fini istituzionali e
non nell'ambito di attivita' di tipo economico.
               Autoveicoli oggetto di incentivazione.
  Per  la definizione di «autoveicolo elettrico» si fa riferimento al
decreto  del  Ministero  dell'ambiente  del  5 aprile  2001,  art. 2,
comma 1,  lettere a), b) e c), e in particolare si intendono compresi
in  detta  categoria  gli autoveicoli «ibridi» di cui alla lettera c)
dello stesso comma.
  La  direttiva  92/53/CEE  del  Consiglio  del  18 giugno  1992, che
modifica la direttiva 70/156/CEE, concernente il ravvicinamento delle
legislazione degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli
a  motore e dei loro rimorchi, recepita con decreto del Ministero dei
trasporti  8 maggio  1995,  nell'allegato II,  definisce le categorie
internazionali dei veicoli.
  Poiche'  le  carte  di  circolazione  sono uniformate alla suddetta
definizione,  l'esame  del requisito di cui all'articolo 54, comma 1,
lettere  a)  e  c)  del  decreto  legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
verra'  eseguito  sulla base dei seguenti codici identificativi delle
categorie internazionali:
    a) M1:  «veicoli  destinati  al  trasporto  di persone, aventi al
massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente»;
    b) N1:  «veicoli  destinati  al  trasporto  merci,  aventi  massa
massima non superiore a 3,5 t.
                            Monitoraggio.
  Nel  quadro di un accordo di collaborazione sottoscritto tra il CEI
-  Comitato  elettrotecnico  italiano  e  il  Ministero per la tutela
dell'ambiente  e  del territorio (M.A.T.T.), sul tema della mobilita'
sostenibile con particolare riferimento ai veicoli elettrici, per gli
anni  2001-2005,  l'attivita'  di  monitoraggio  della diffusione dei
veicoli  elettrici viene affidata alla commissione CIVES dello stesso
CEI.
  I costruttori e gli importatori di autoveicoli elettrici, per poter
recuperare  l'importo  delle  agevolazioni di cui al decreto-legge n.
324/1997,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge n. 403/1997,
come  integrato  dall'articolo  54  della  legge n. 239 del 23 agosto
2004, provvederanno ai seguenti adempimenti:
    1.  preventivo  accreditamento  dei costruttori/importatori e dei
relativi  prodotti,  secondo  le  istruzioni dettagliate indicate nel
seguito;
    2.  comunicazione  periodica alla commissione CIVES del CEI delle
vendite   effettuate  mensilmente  delle  quali  viene  richiesto  il
recupero   delle  agevolazioni  con  credito  d'imposta,  secondo  le
istruzioni dettagliate indicate nel seguito.
  1. Istruzioni  per  l'accreditamento  dei  soggetti fornitori degli
                       autoveicoli elettrici.
  I  soli  soggetti  aventi  diritto al recupero del contributo quale
credito  d'imposta  sono  le  imprese  costruttrici  o  importatrici,
secondo  le  modalita'  stabilite  dall'art.  29,  commi  4  e 5, del
decreto-legge    31 dicembre    1996,   n.   669,   convertito,   con
modificazioni, nella legge 28 febbraio 1997, n. 30.
  L'ammontare  dei  contributi, ai sensi di quanto disposto dall'art.
1,  comma  2,  della  gia'  citata  legge  n.  403/1997  e' qui sotto
riportato:
    acquisto di nuovi autoveicoli elettrici: Euro 1.807,60.
  Per  avere  titolo  al  recupero  del  contributo,  detti  soggetti
trasmetteranno  al  CEI-CIVES,  con  lettera raccomandata firmata dal
legale rappresentante, la seguente documentazione:
    a) copia  dell'estratto  dell'iscrizione alla camera di commercio
dal  quale  risulti  che  l'oggetto  sociale  include la produzione o
importazione di veicoli;
    b)   l'elenco  dei  modelli  di  veicoli  dei  quali  si  intende
richiedere  il recupero del contributo quale credito d'imposta; detto
elenco potra' essere periodicamente aggiornato;
    c) per  ciascun  modello di autoveicolo, copia del certificato di
omologazione  rilasciato  dal  Ministero  delle  infrastrutture e dei
trasporti.
  L'indirizzo  di  invio  della  documentazione  di  cui  sopra e' il
seguente:  CEI - Comitato elettrotecnico italiano - Commissione CIVES
- via Saccardo, 9 - 20134 Milano.
  CEI-CIVES   provvedera'  all'esame  della  documentazione  e  dara'
comunicazione ai costruttori/importatori circa la conformita' ai fini
dell'accreditamento.
  2.  Istruzioni per il recupero del contributo con credito d'imposta
                   per gli autoveicoli elettrici.
  Per  l'attivazione  della normale procedura prevista dalla legge n.
669/1997  per  il  recupero del credito di imposta, va attuato quanto
segue.
  Con  cadenza  mensile,  entro  il  quattordicesimo  giorno del mese
successivo  all'emissione della fattura di vendita, i soggetti di cui
sopra  invieranno  al  CEI-CIVES per posta raccomandata, l'elenco dei
veicoli venduti, specificando quanto segue:
    a) i  riferimenti  di  ciascuna fattura di vendita: numero e data
fattura;   riferimenti   dell'acquirente  (per  le  persone  fisiche,
cognome, nome, indirizzo e codice fiscale; per le persone giuridiche,
ragione  sociale,  indirizzo  e partita IVA); tipologia e modello del
veicolo;  entita' del contributo, gia' anticipato, all'acquirente per
il quale verra' chiesto il recupero con credito d'imposta;
    b) il  numero  di pezzi venduti nel mese per ciascuno dei modelli
accreditati  e  l'importo complessivo del credito d'imposta afferente
al totale dei veicoli di cui sopra.
  L'allegato  A  riporta il fac-simile del modulo per la trasmissione
di  quanto  sopra,  che deve essere sottoscritto e firmato dal legale
rappresentante.
  Per  ogni  vendita  effettuata  a  persone  giuridiche  che possono
usufruire  del  contributo,  il  costruttore/importatore deve inoltre
allegare  copia  dell'autocertificazione  ai  fini del rispetto della
regola  «de minimis» redatta dall'acquirente secondo lo schema di cui
all'allegato  C,  che  CEI-CIVES  provvedera'  poi  ad  inoltrare  al
Ministero delle attivita' produttive (M.A.P.).
  L'indirizzo di invio di quanto sopra e' il seguente: CEI - Comitato
elettrotecnico italiano - Commissione CIVES - via Saccardo, 9 - 20134
Milano.
  Nell'ambito  di  applicazione  della  predetta  convenzione  tra il
M.A.T.T.  ed  il CEI, quest'ultimo, attraverso la propria commissione
CIVES, provvedera' a:
    a) raccogliere  la  documentazione  di  cui  ai precedenti punti,
attraverso i costruttori e gli importatori;
    b) verificare la completezza della documentazione;
    c) segnalare al M.A.P., entro trenta giorni dal ricevimento della
documentazione  di cui ai precedenti punti 1 e 2, le posizioni di non
conformita' a quanto richiesto;
  d)  inviare  al  M.A.P.  ed  al  M.A.T.T.,  con cadenza mensile, il
resoconto dell'attivita' redatto in conformita' dell'allegato B.
  La  predetta  attivita' verra' resa dal CEI-CIVES a titolo gratuito
per il M.A.P. e per tutti i soggetti destinatari dei contributi.
  Il M.A.P. provvedera', sulla base della documentazione trasmessa da
CEI-CIVES,  al  monitoraggio  delle risorse disponibili e sospendera'
l'intervento   ad  avvenuto  utilizzo  dei  9/10  degli  stanziamenti
disponibili.
  Le  imprese  costruttrici  o  importatrici  procedono  al  recupero
dell'importo  dell'agevolazione  se,  trascorsi quarantacinque giorni
dall'invio della documentazione, non hanno ricevuto dal M.A.P. avviso
contrario  all'utilizzo  del  contributo.  Il recupero del contributo
prima della scadenza dei quarantacinque giorni puo' essere effettuato
a condizione che l'interessato, in caso di avviso contrario, provveda
a     regolarizzare    la    propria    posizione    nei    confronti
dell'Amministrazione finanziaria.
  Si  richiama  l'attenzione  sull'osservanza  delle disposizioni che
riguardano  le  procedure per il recupero del credito di imposta e si
sottolinea  che  resta  fermo  l'obbligo, per i costruttori e per gli
importatori,  di  conservare  per  cinque anni la documentazione, che
deve  essere ad essi trasmessa dal venditore, come previsto dall'art.
29,  commi  4  e  5,  del  decreto-legge  31 dicembre  1996,  n. 669,
convertito,  con  modificazioni, nella legge 28 febbraio 1997, n. 30,
che ad ogni buon fine viene di seguito richiamata:
    a) copia  della  fattura  di  vendita  da  cui  risulta l'importo
dell'agevolazione prevista dalla legge;
    b) copia  della  carta  di  circolazione  e  del  certificato  di
proprieta'; in caso di loro mancanza copia dell'estratto cronologico;
    c) originale  dell'autocertificazione  ai fini del rispetto della
regola  «de  minimis»  nel  caso  che  l'acquirente  sia  una persona
giuridica;
    d) copia della documentazione trasmessa al CEI-CIVES.
  La  presente  circolare  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica italiana, e avra' efficacia dal giorno successivo a
quello della pubblicazione.
    Roma, 17 gennaio 2005
             p. Il Ministero delle attivita' produttive
                Il direttore generale per lo sviluppo
                   produttivo e la competitivita'
                                Goti
     p. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
        Il direttore generale per la salvaguardia ambientale
                              Agricola

(GU n. 243 del 15-10-2004)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 24 maggio 2004
Attuazione  dell'art.  17  della  legge  1°  agosto  2002, n. 166, in
materia  di  contributi  per  la sostituzione del parco autoveicoli a
propulsione tradizionale con veicoli a minimo impatto ambientale.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
di concerto con
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
e
 IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

  Visto  l'art.  47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, concernente la classificazione dei veicoli;
  Visto  il  decreto  legislativo  28 agosto  1997,  n.  281, recante
«Definizione   e  ampliamento  delle  attribuzioni  della  Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  Stato,  le  regioni  e le province
autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed unificazione, per le materie e i
compiti  di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province e nei
comuni,  con  la  Conferenza  Stato-citta'  e  autonomie  locali» che
all'art.  7,  comma  1  allegato  A, sopprime il comitato per le aree
naturali  protette  di cui all'art. 3 della legge 6 dicembre 1991, n.
394, trasferendo le relative funzioni a tale Conferenza;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  di concerto con i
Ministri  dei  lavori pubblici, della sanita' e dei trasporti e della
navigazione  del 27 marzo 1998 ed in particolare l'art. 5 che prevede
che  le  regioni, gli enti locali, gli enti e i gestori di servizi di
pubblica  utilita'  si dotino di una quota progressivamente crescente
di automezzi a basso impatto ambientale;
  Vista  la  deliberazione  del  Comitato  Interministeriale  per  la
Programmazione   Economica  (CIPE)  del  19 novembre  1998  (Gazzetta
Ufficiale  10 febbraio  1999, n. 33) concernente l'approvazione delle
linee  guida  per  le politiche e misure nazionali di riduzione delle
emissioni dei gas serra (deliberazione n. 137/98);
  Visto  l'art.  4,  comma  19,  della legge 9 dicembre 1998, n. 426,
cosi' come modificato dall'art. 145, comma 8, della legge 23 dicembre
2000,  n.  388,  (Finanziaria  2001), con il quale, in attuazione del
protocollo  di intenti del 1° marzo 1994 e del conseguente accordo di
programma del 31 luglio 1996, per far fronte ai costi derivanti dalla
sostituzione  del  parco  autoveicoli  a propulsione tradizionale con
altre   tipologie   di   veicoli  a  minimo  impatto  ambientale,  e'
autorizzato un impegno di risorse, a titolo di contributo per i mutui
o  altre  operazioni finanziarie effettuate dalle regioni, dagli enti
locali e dai gestori di servizi per pubblica utilita', nel territorio
dei  comuni con popolazione superiore ai 25 mila abitanti, dei comuni
che  fanno  parte  delle  isole  minori ove sono presenti aree marine
protette,  nonche'  dei  comuni  che  fanno parte delle aree naturali
protette iscritte nell'elenco ufficiale di cui alla deliberazione del
Ministro  dell'ambiente del 2 dicembre 1996, con priorita' per quelli
di cui all'allegato III annesso al decreto del Ministro dell'ambiente
25 novembre 1994, e per tutti quelli compresi nelle zone a rischio di
inquinamento  atmosferico,  individuate  dalle regioni ai sensi degli
articoli 3 e 9 del decreto 29 maggio 1991 del Ministro dell'ambiente;
  Considerato  che  tale  articolo  destina  risorse da ripartire con
decreto  del  Ministro  dell'ambiente, di concerto con i Ministri dei
trasporti e della navigazione e del tesoro nella misura non inferiore
al  60%  per l'acquisto di veicoli a minimo impatto ambientale dotati
di trazione elettrica/ibrida;
  Visto  il  decreto  legislativo  n.  351  del  4 agosto  1999 ed in
particolare l'art. 8, comma 1, secondo il quale le regioni provvedono
alla definizione di una lista di zone e di agglomerati nei quali:
    a) i  livelli  di uno o piu' inquinanti eccedono il valore limite
aumentato del margine di tolleranza;
    b) i livelli di uno o piu' inquinanti sono compresi tra il valore
limite e il valore limite aumentato del margine di tolleranza;
  Visto  l'art. 156 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
successive modificazioni, concernente la popolazione residente;
  Visto  l'art.  17  della legge 1° agosto 2002, n. 166 che, al primo
comma, per l'attuazione dell'art. 4, comma 19, della legge 9 dicembre
1998,  n.  426,  e  successive  modificazioni,  autorizza la spesa di
30.000.000  di  euro  per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004 e, al
secondo comma, stabilisce che all'onere derivante dall'attuazione del
comma  precedente si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale «Fondo
speciale»  dello  stato  di  previsione del Ministero dell'economia e
delle  finanze  per  l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
  Vista  la  deliberazione  del  Comitato  Interministeriale  per  la
Programmazione   Economica  (CIPE)  del  19 dicembre  2002  (Gazzetta
Ufficiale 22 marzo 2003, n. 68), concernente la revisione delle linee
guida  per  le  politiche  e  misure  nazionali  di  riduzione  delle
emissioni di gas serra (deliberazione n. 123/02);
  Vista   la   deliberazione   del  24 luglio  2003,  pubblicata  nel
supplemento  ordinario  n.  144  alla  Gazzetta  Ufficiale n. 205 del
4 settembre  2003,  della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato,  le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e Bolzano
concernente  «Approvazione  del V aggiornamento dell'elenco ufficiale
delle  aree  naturali  protette,  ai  sensi  del  combinato  disposto
dell'art.  3,  comma  4,  lettera c), della legge 6 dicembre 1991, n.
394,  e  dell'art.  7,  comma  1, allegato A, del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281»:
  Considerato  che  i  finanziamenti  della Cassa depositi e prestiti
rientrano   nelle  attivita'  di  interesse  economico  generale  che
l'Istituto  svolge  e  che  gli stessi costituiscono lo strumento per
rendere  piu'  spedite  le  procedure  connesse  alla concessione dei
contributi  e  per  consentire  una  puntuale verifica dello stato di
attuazione degli interventi programmati;
  Ritenuto  opportuno erogare le risorse previste dall'art. 17, comma
1  della  legge  n. 166 del 1° agosto 2002, con le medesime procedure
gia'  seguite  dalla  Cassa  depositi  e  prestiti  per la precedente
attuazione dell'art. 4, comma 19, della legge n. 426/1998;
  Visto  che, con nota prot. n. 24 del 24 febbraio 2004, assunta agli
atti  con prot. n. 4464/DSA del 25 febbraio 2004, la Cassa depositi e
prestiti  propone  di  adottare il limite di Euro 2.500 quale importo
minimo  di  ogni  domanda di contributo, anche al fine di un ottimale
utilizzo della spesa prevista dall'art. 17 della legge n. 166;
  Considerato  che,  in  attuazione della legge n. 426 del 9 dicembre
1998, art. 4, comma 19, e della legge n. 166 del 1° agosto 2002, art.
17, si rende necessario determinare le categorie dei soggetti ammessi
a  beneficiare  dei  contributi,  la tipologia dei veicoli oggetto di
beneficio,  l'entita'  delle contribuzioni e le relative modalita' di
erogazione;
  Considerato  opportuno  differenziare  l'entita'  dei contributi da
destinarsi  alle  singole  tipologie  di veicoli, tenendo conto delle
diverse  caratteristiche  degli  stessi,  al  fine  di massimizzare i
vantaggi ambientali derivanti dal programma di incentivazione;
                              Decreta:

                               Art. 1.
                   Quote e limiti di finanziamento
  Per  il finanziamento degli interventi di cui all'art. 4, comma 19,
della  legge 9 dicembre 1998, n. 426, la Cassa depositi e prestiti e'
autorizzata  a  concedere  agli  enti  di cui al successivo art. 4, i
contributi  in  conto  capitale stanziati dall'art. 17, comma 1 della
legge   1° agosto  2002,  n.  166,  per  un  importo  complessivo  di
30.000.000  di  Euro  per  ciascuno  degli  anni  2002,  2003 e 2004,
destinati   al  parziale  finanziamento  dei  costi  derivanti  dalle
operazioni   di   acquisto   o   di  locazione  finanziaria  (leasing
finanziario) di veicoli a minimo impatto ambientale.
     
                               Art. 2.
                       Tipologie e definizioni
  In base alla tipologia di alimentazione, le risorse di cui all'art.
1 vengono ripartite per il 60% a favore di veicoli dotati di trazione
elettrica/ibrida e per il 40% a favore di veicoli dotati di esclusiva
alimentazione  a  metano  o  GPL o di veicoli dotati di alimentazione
«bifuel».
  Ai  fini  del  presente decreto i veicoli oggetto di beneficio sono
cosi' definiti:
    1)  veicoli a trazione elettrica, quelli dotati di motorizzazione
finalizzata  alla sola trazione di tipo elettrico, con energia per la
trazione   esclusivamente   di   tipo   elettrico   e   completamente
immagazzinata a bordo;
    2) veicoli a trazione ibrida:
      a) quelli   dotati   di  almeno  una  motorizzazione  elettrica
finalizzata   alla   trazione   con   la   presenza  a  bordo  di  un
motogeneratore  termico  finalizzato alla sola generazione di energia
elettrica,  che  integra una fonte di energia elettrica disponibile a
bordo (funzionamento ibrido);
      b) quelli   dotati   di  almeno  una  motorizzazione  elettrica
finalizzata   alla   trazione   con   la  presenza  a  bordo  di  una
motorizzazione   di   tipo   termico  finalizzata  direttamente  alla
trazione,  con  possibilita'  di  garantire  il normale esercizio del
veicolo  anche  mediante  il funzionamento autonomo di una sola delle
motorizzazioni esistenti (funzionamento ibrido bimodale);
      c) quelli   dotati   di  almeno  una  motorizzazione  elettrica
finalizzata   alla   trazione   con   la  presenza  a  bordo  di  una
motorizzazione di tipo termico finalizzata sia alla trazione che alla
produzione  di  energia  elettrica,  con possibilita' di garantire il
normale   esercizio   del   veicolo  sia  mediante  il  funzionamento
contemporaneo  delle  due  motorizzazioni  presenti  che  mediante il
funzionamento  autonomo  di  una sola di queste (funzionamento ibrido
multimodale);
    3)  veicoli con esclusiva alimentazione a metano o GPL, quelli il
cui  motore  termico  e'  alimentato  esclusivamente con gas naturale
compresso (metano) ovvero con gas da petrolio liquefatto (GPL);
    4) veicoli con alimentazione «bifuel», quelli dotati di un doppio
sistema di alimentazione a benzina e metano oppure a benzina e GPL.
    
                               Art. 3.
                            Finanziamento
  Il  finanziamento  massimo  accordabile  per l'acquisizione di ogni
singolo  veicolo e' descritto nelle tabelle 1 e 2 dell'allegato 1 che
fa  parte  integrante  del  presente decreto. Tale finanziamento puo'
essere  cumulato,  salvo  se diversamente disposto, da altre fonti di
finanziamento,  fino alla concorrenza dell'intero costo di acquisto o
di   locazione  finanziaria,  del  veicolo,  IVA  esclusa.  L'importo
complessivo di ogni domanda di contributo non potra' essere inferiore
a 2.500 Euro.
     
                               Art. 4.
                        Soggetti destinatari
  I  finanziamenti  di  cui  all'art.  1  potranno  essere concessi a
regioni ed enti locali, alle loro aziende, alle societa' per azioni e
a  responsabilita'  limitata  a  prevalente  capitale pubblico locale
esercenti  servizi  di  pubblica  utilita',  alle societa' per azioni
esercenti  servizi  di  pubblica  utilita'  a carattere nazionale, ad
altre  persone  giuridiche  di diritto privato gestori di un servizio
pubblico  sulla  base  di  specifico  contratto di servizio, con sede
legale o operativa nel territorio di comuni con popolazione superiore
a 25 mila abitanti, nei comuni che fanno parte delle isole minori ove
sono  presenti aree marine protette, nei comuni che fanno parte delle
aree  naturali  protette  iscritte  nell'elenco ufficiale di cui alla
deliberazione  della  Conferenza Stato-regioni del 24 luglio 2003, ed
alle  successive  modificazioni  e integrazioni della stessa, e nelle
zone  individuate  dalle  regioni  ai  sensi  dell'art. 8 del decreto
legislativo n. 351 del 4 agosto 1999.
    
                               Art. 5.
                     Modalita' di finanziamento
  I  finanziamenti  di  cui all'art. 1 sono destinati, sulla base dei
criteri di cui all'art. 2, al rinnovo del parco veicoli a propulsione
tradizionale,  all'acquisto  o  alla  locazione  finanziaria (leasing
finanziario) di veicoli a minimo impatto ambientale.
  Le  istanze,  corredate  da  una  fotocopia  della  dichiarazione o
certificato  di  conformita' del veicolo e da una dichiarazione della
casa   costruttrice   attestante   il  tipo  di  veicolo  come  sopra
individuato   dagli   articoli 2  e  3,  dovranno  essere  presentate
direttamente  alla  Cassa  depositi  e prestiti che, sulla base delle
specificita'  di  ogni  singolo  beneficiario  e  della  tipologia di
intervento,  acquisira'  la documentazione necessaria alla definitiva
concessione  del  finanziamento  ed alla sua successiva erogazione. A
tal  fine  si  fara'  riferimento,  per  quanto  compatibili e non in
contrasto  con  il  presente  decreto  alle  procedure previste dagli
articoli 2,  3,  4  e  5  del decreto 7 gennaio 1998 del Ministro del
tesoro,  recante  «Nuove norme relative alla concessione, garanzia ed
erogazione  dei  mutui  della Cassa depositi e prestiti». Ad avvenuta
concessione,   il   finanziamento  verra'  somministrato  secondo  le
seguenti modalita':
    a) nei  casi  di  acquisto,  le  erogazioni  avverranno  in unica
soluzione,  dietro  presentazione  di  copia autentica della relativa
fattura;
    b) nei  casi  di  locazione  finanziaria,  le erogazioni verranno
frazionate  in  quote annuali, per un numero di anni pari a quello di
durata  del  contratto  di  locazione,  dietro presentazione di copia
autentica delle relative fatture.
    
                               Art. 6.
                            Monitoraggio
  Con  cadenza trimestrale, la Cassa depositi e prestiti trasmette al
Ministero  dell'ambiente  e  della tutela del territorio il riepilogo
dei  contributi  concessi,  allegando il modulo di cui all'allegato 2
debitamente  compilato,  sia  in  formato  cartaceo  sia  su supporto
informatizzato.
     
                               Art. 7.
                             R e v o c a
  La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a revocare i contributi
concessi qualora i beneficiari, entro il termine di mesi dodici dalla
comunicazione    ufficiale    della    definitiva   concessione   del
finanziamento,  non  abbiano trasmesso alla Cassa depositi e prestiti
copia   autentica   delle   fatture  di  acquisto  e/o  di  locazione
finanziaria    con   il   resoconto   dell'utilizzo   effettivo   del
finanziamento  concesso.  Le somme revocate saranno reintegrate dalla
Cassa   depositi   e   prestiti   nel  monte  finanziamenti  messo  a
disposizione dallo Stato.

                               Art. 8.
                               Proroga
  I  beneficiari,  prima della scadenza del termine di dodici mesi di
cui  all'articolo precedente, possono inoltrare alla Cassa depositi e
prestiti  istanza  di  proroga,  non superiore a quattro mesi, per il
deposito della documentazione, purche' ricorrano giustificati motivi.
Qualora,  entro  il  termine  di sessanta giorni, la Cassa depositi e
prestiti  non  comunichi  l'accettazione  dell'istanza di proroga, la
stessa  si  ritiene  respinta e la Cassa depositi e prestiti provvede
alla revoca del contributo.
 
                               Art. 9.
                        Copertura finanziaria
  Al  fine  della corresponsione dei finanziamenti di cui all'art. 1,
il  Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad erogare
direttamente alla Cassa depositi e prestiti le risorse finanziarie di
cui all'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 17, comma 1, della
legge 1° agosto 2002, n. 166, previa richiesta della somma necessaria
in relazione ai contributi concessi.
  Le   attivita'   espletate  dalla  Cassa  depositi  e  prestiti  in
attuazione  del  presente  decreto  non  comportano  onere  di  spesa
aggiuntivi.
  Il  presente  provvedimento sara' trasmesso al competente organi di
controllo  per  gli  adempimenti di rito ed entra in vigore alla data
della   pubblicazione   nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.
    Roma, 24 maggio 2004
       Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
                              Matteoli
          Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
                               Lunardi
              Il Ministro dell'economia e delle finanze
                              Tremonti
Registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 2004


 
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
 

CIRCOLARE 19 dicembre 2003, n. 9582
Decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, recante incentivi per gli autoveicoli con trazione elettrica e legge 11 maggio 1999, n. 140, art. 6, recante incentivi per ciclomotori e motoveicoli a trazione elettrica nonche' per le biciclette a pedalata assistita elettricamente. 
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Gazzetta Ufficiale N. 7 del 10 Gennaio 2004 

 

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
CIRCOLARE 19 dicembre 2003, n.9582
Decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, recante incentivi per gli autoveicoli con trazione elettrica e legge 11 maggio 1999, n. 140, art. 6, recante incentivi per ciclomotori e motoveicoli a trazione elettrica nonche' per le biciclette a pedalata assistita elettricamente.

Alle imprese interessate
Al CEI-CIVES
Alle associazioni interessate

L'art. 1, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403,
tra l'altro, prevede incentivazioni per l'acquisto di autoveicoli con
trazione elettrica.
Il regolamento 17 luglio 1998, n. 256, ha reso disponibile per gli
autoveicoli elettrici un miliardo di lire, a fronte dello
stanziamento annuo di cinque miliardi di lire stabilito dall'art. 1,
comma 3, della citata legge n. 403/1997.
L'art. 6, comma 4, della legge 11 maggio 1999, n. 140, prevede
incentivi per l'acquisto di ciclomotori e motoveicoli a trazione
elettrica nonche' per le biciclette a pedalata assistita. (vigenza:
21 maggio 1999/20 maggio 2000 - copertura nell'ambito dei fondi
previsti dalla legge 266 per la rottamazione).
L'art. 145, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, (legge
finanziaria 2001), autorizza una nuova spesa di lire 15 miliardi per
ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 per gli incentivi al settore
degli autoveicoli alimentati a metano o a GPL e per il settore dei
motocicli e ciclomotori elettrici, biciclette a pedalata assistita.
L'art. 1, comma 2, del decreto 5 aprile 2001, del Ministro
dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria del
commercio e dell'artigianato, ha ripartito le risorse stanziate dalla
citata legge n. 388, destinando 5 miliardi di lire, per ciascuno
degli anni 2001, 2002 e 2003, alla concessione di incentivi
all'acquisto di veicoli elettrici.
L'art. 28 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante «Misure per
favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza»,
autorizza un ulteriore stanziamento di 5 milioni di Euro per ciascuno
degli anni 2002, 2003, 2004, con la stessa finalita' di incentivare
il settore degli autoveicoli alimentati a metano o GPL e quello dei
veicoli a trazione elettrica.
L'art. 1 del regolamento del Ministro delle attivita' produttive
del 2 luglio 2003, n. 183, ha ripartito le risorse stanziate dalla
predetta legge n. 273, destinando 0,5 milioni di euro, per ciascuno
degli anni 2002, 2003 e 2004, alla concessione di incentivi
all'acquisto di veicoli elettrici.
L'art. 3 del gia' citato decreto del 5 aprile 2001, prevede per il
Ministero delle attivita' produttive, di seguito denominato M.A.P.,
il controllo dell'andamento periodico dell'utilizzazione degli
incentivi.
Il M.A.P. svolge tale attivita' di controllo, per gli autoveicoli
ed i motoveicoli soggetti ad immatricolazione, sulla base dei dati
resi disponibili dal Ministero dei trasporti, direzione generale
della motorizzazione civile.
Il controllo dei contributi erogati per l'acquisto di veicoli
elettrici non soggetti ad immatricolazione, avviene sulla base dei
dati di vendita rilevati dalla CIVES (Commissione italiana veicoli
elettrici stradali del CEI - Comitato elettrotecnico italiano),
nell'ambito delle attivita' previste da un accordo di collaborazione
tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e il
CEI.
Si rileva che i dati forniti dalla Motorizzazione civile attestano
l'avvenuta immatricolazione dei veicoli ma non l'effettiva
applicazione del contributo statale e che occorre adeguare le attuali
modalita' di monitoraggio del CEI-CIVES, al fine di estendere lo
stesso a tutti i potenziali soggetti beneficiari dei contributi.
Poiche' risultano utilizzati circa 2/3 delle risorse destinate
all'incentivazione di veicoli elettrici, stanziate dal decreto-legge
n. 324/1997 e dalle leggi n. 388/2000 e n. 273/2002, occorre definire
una procedura di controllo degli interventi tale da consentire un
quadro costantemente aggiornato delle operazioni incentivate, anche
al fine di disporre la sospensione delle agevolazioni ad avvenuto
utilizzo degli stanziamenti disponibili.
Visto che il CEI ha sottoscritto con il Ministero per la tutela
dell'ambiente e del territorio, di seguito denominato M.A.T.T., un
accordo di collaborazione in tema di «Mobilita' sostenibile con
particolare riferimento ai veicoli elettrici/ibridi», per gli anni
2001-2005, nell'ambito del quale la commissione CIVES dello stesso
CEI svolge attivita' di monitoraggio della diffusione dei veicoli
elettrici ed ibridi incentivati da finanziamenti statali.
A decorrere dalla data di pubblicazione della presente circolare i
costruttori e gli importatori, al fine di un accurato monitoraggio
dei fondi disponibili, per poter recuperare l'importo delle
agevolazioni di cui al decreto-legge n. 324/1997 e alla legge n.
140/1999 provvederanno ai seguenti adempimenti:
1) il preventivo accreditamento dei costruttori/importatori e dei
relativi prodotti, secondo le istruzioni dettagliate indicate nel
seguito;
2) la comunicazione periodica alla Commissione CIVES del CEI
delle vendite effettuate mensilmente delle quali viene richiesto il
recupero delle agevolazioni con credito d'imposta, secondo le
istruzioni dettagliate nel seguito.
1. Istruzioni per l'accreditamento dei soggetti fornitori dei veicoli
e dei relativi prodotti.
I soli soggetti aventi diritto al recupero del contributo quale
credito d'imposta sono le imprese costruttrici o importatrici,
secondo le modalita' previste dall'art. 22 della legge 7 agosto 1997,
n. 266, ai seguenti commi: 5; 6 lettera a); 7.
L'ammontare dei contributi, ai sensi di quanto disposto dall'art.
1, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324 e dall'art.
6, comma 4, lettera a), b), c), della legge 11 maggio 1999, n. 140,
e' riportato nella tabella seguente:
acquisto di nuovi autoveicoli elettrici, euro 1.807,60;
acquisto di nuovi motocicli e ciclomotori elettrici a tre e
quattro ruote, euro 1.549,37;
acquisto di nuovi motocicli e ciclomotori elettrici a 2 ruote,
euro 413,17;
acquisto di nuove biciclette a pedalata assistita, euro 154,94.
Per avere titolo al recupero del contributo, detti soggetti
trasmetteranno al CEI-CIVES, con lettera raccomandata firmata dal
legale rappresentante, la seguente documentazione:
copia dell'estratto dell'iscrizione alla Camera di commercio dal
quale risulti che l'oggetto sociale include la produzione o
importazione di veicoli;
l'elenco dei modelli di veicoli dei quali si intende richiedere
il recupero dei contributo quale credito d'imposta; detto elenco
potra' essere periodicamente aggiornato;
per ciascuno modello di «bicicletta a pedalata assistita»
un'autocertificazione firmata dal legale rappresentante, attestante
che il veicolo e' conforme in maniera letterale e puntuale al
disposto dell'art. 50 del Codice della strada (decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, cosi' come innovato dall'art. 24/1 della legge
3 febbraio 2003, n. 14).
Per ciascun modello di autoveicolo, motociclo e ciclomotore
elettrici, copia del certificato di omologazione rilasciato dal
Ministero dei trasporti.
L'indirizzo di invio della documentazione di cui sopra e' il
seguente:
CEI - Comitato elettrotecnico italiano
Commissione CIVES
via Saccardo, 9 - 20134 Milano
Il M.A.T.T. e il M.A.P. si riservano di condurre verifiche a
campione sui veicoli accreditati, al fine di verificare la
rispondenza a quanto dichiarato.
2. Istruzioni per il recupero del contributo con credito d'imposta.
Per l'attivazione della normale procedura prevista dalla legge n.
266/1997 per il recupero del credito di imposta, va attuato quanto
segue.
Con cadenza mensile, entro il quattordicesimo giorno del mese
successivo all'emissione della fattura di vendita, i soggetti di cui
sopra invieranno al CEI-CIVES per posta raccomandata, l'elenco dei
veicoli venduti, specificando quanto segue:
i riferimenti di ciascuna fattura di vendita (numero e data, nome
e indirizzo dell'acquirente, tipologia e modello del veicolo, entita'
del contributo - gia' anticipato - all'acquirente per il quale verra'
chiesto il recupero con credito d'imposta);
il numero di pezzi venduti per ciascuno dei modelli accreditati e
l'importo complessivo del credito d'imposta afferente al totale dei
veicoli di cui sopra.
L'allegato A riporta il fac-simile del modulo per la trasmissione
di quanto sopra, che deve essere sottoscritto e firmato dal legale
rappresentante. L'indirizzo di invio e' il seguente:
CEI - Comitato elettrotecnico italiano
Commissione CIVES
via Saccardo, 9 - 20134 Milano
Nell'ambito di applicazione della predetta convenzione tra il
M.A.T.T. ed il CEI, quest'ultimo, attraverso la propria Commissione
CIVES, provvedera' a:
raccogliere la documentazione di cui ai precedenti punti 1 e 2,
attraverso i costruttori e gli importatori;
verificare la regolarita' della documentazione;
segnalare al M.A.P., entro trenta giorni dal ricevimento della
documentazione di cui ai precedenti punti 1 e 2, le posizioni di non
conformita' a quanto richiesto;
inviare al M.A.P. ed al M.A.T.T., con cadenza mensile, il
resoconto dell'attivita' redatto in conformita' dell'allegato B.
La predetta attivita' verra' resa dal CEI-CIVES a titolo gratuito
per il M.A.P. e per tutti i soggetti destinatari dei contributi.
Il M.A.P. provvedera', sulla base della documentazione trasmessa da
CEI-CIVES, al monitoraggio delle risorse disponibili e sospendera'
l'intervento ad avvenuto utilizzo dei 9/10 degli stanziamenti
disponibili.
Le imprese costruttrici o importatrici procedono al recupero
dell'importo dell'agevolazione se, trascorsi quarantacinque giorni
dall'invio della documentazione, non hanno ricevuto dal M.A.P. avviso
contrario all'utilizzo del contributo. Il recupero del contributo
prima della scadenza dei quarantacinque giorni puo' essere effettuato
a condizione che l'interessato, in caso di avviso contrario, provveda
a regolarizzare la propria posizione nei confronti
dell'Amministrazione finanziaria.
Si richiama l'attenzione sull'osservanza delle disposizioni
dell'art. 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266, per quanto riguarda
le procedure per il recupero del credito di imposta e si sottolinea
che resta fermo l'obbligo, per i costruttori e per gli importatori,
di conservare per cinque anni la documentazione relativa alle vendite
come previsto dal comma 6, dello stesso art. 22.
La presente circolare sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, e avra' efficacia dal giorno successivo a
quello della pubblicazione.
Roma, 19 dicembre 2003

Per il Ministero
delle attività produttive
Il direttore generale della direzione
lo sviluppo produttivo e competitività
Goti

Per il Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio
Il direttore generale della direzione
inquinamento atmosferico e rischi industriali
Agricola

ALLEGATO
22
23

Gazzetta Ufficiale N. 291 del 12 Dicembre 2002

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 

DECRETO 18 ottobre 2002 

Contributi per l'acquisto di veicoli a minimo impatto ambientale, ai sensi dell'art. 4, comma 19, della legge 9 dicembre 1998, n. 426. 

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
di concerto con
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
e
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il
Ministro della sanita' del 20 maggio 1991 ed in particolare l'art. 3
che dispone che le regioni, nell'elaborare i piani regionali per il
risanamento e tutela della qualita' dell'aria, possano individuare
zone particolarmente inquinate o caratterizzate da specifiche
esigenze di tutela ambientale;
Visto l'art. 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, concernente la classificazione dei veicoli;
Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante
"Definizione e ampliamento delle attribuzioni della Conferenza
permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie e i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province e nei
comuni, con la Conferenza Stato - citta' e autonornie locali" che
all'art. 7, comma 1, allegato A), sopprime il comitato per le aree
naturali protette di cui all'art. 3 della legge 6 dicembre 1991, n.
394, trasferendo le relative funzioni a tale Conferenza;
Visto il decreto del 27 marzo 1998 del Ministro dell'ambiente di
concerto con i Ministri dei lavori pubblici, della sanita' e dei
trasporti e della navigazione ed in particolare l'art. 5 che prevede
che le regioni, gli enti locali, gli enti e i gestori di servizi di
pubblica utilita' si dotino di una quota progressivamente crescente
di automezzi a basso impatto ambientale;
Vista la deliberazione del 19 novembre 1998 (Gazzetta Ufficiale 10
febbraio 1999, n. 33) del Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE) concernente l'approvazione delle
linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle
emissioni dei gas serra (deliberazione n. 137/98);
Visto l'art. 4, comma 19, della legge 9 dicembre 1998, n. 426,
relativo agli interventi a titolo di contributo per i mutui o altre
operazioni finanziarie effettuate dalle regioni, dagli enti locali e
dai gestori di servizi per pubblica utilita' per dotarsi di
autoveicoli a minimo impatto ambientale;
Visto il decreto del 28 maggio 1999 del Ministro dell'ambiente di
concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione e con il
Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica,
(Gazzetta Ufficiale 27 luglio 1999, n. 174);
Vista la deliberazione n. 993 del 20 luglio 2000 della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano su "approvazione del IIIo aggiornamento
dell'elenco ufficiale delle aree naturali protette, ai sensi del
combinato disposto dell'art. 3, comma 4, lettera c), della legge 6
dicembre 1991, n. 394, e dell'art. 7, comma 1, allegato A), del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281";
Visto l'art. 145, comma 8 della legge 23 dicembre 2000 n. 388
(Finanziaria 2001) che nel modificare l'art. 4, comma 19, della legge
9 dicembre 1998, n. 426 stabilisce che "all'art. 4, comma 19, primo
periodo, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, le parole: "tipologie
di autoveicoli a minimo impatto ambientale" sono sostituite dalle
seguenti: "tipologie di veicoli a minimo impatto ambientale" e dopo
le parole: "nel territorio dei comuni con popolazione superiore ai 25
mila abitanti" sono inserite le seguenti: "dei comuni che fanno parte
delle isole minori ove sono presenti aree marine protette, nonche'
dei comuni che fanno parte delle aree naturali protette iscritte
nell'elenco ufficiale di cui alla deliberazione del Ministro
dell'ambiente del 2 dicembre 1996";
Visto l'art. 156 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
successive modificazioni, concernente la popolazione residente;
Considerato che l'art. 4, comma 19, della legge 9 dicembre 1998, n.
426, come modificato dall'art. 145, comma 8, della legge 23 dicembre
2000 n. 388 (Finanziaria 2001), e' diretto a finanziare quota parte
degli oneri derivanti dalla sostituzione dei veicoli tradizionali con
quelli a minimo impatto ambientale e che si rende pertanto necessario
determinare le categorie di soggetti ammessi a beneficiare della
contribuzione, la tipologia dei veicoli oggetto di beneficio,
l'entita' delle contribuzioni, che rappresentano una forma di
cofinanziamento nell'acquisizione dei nuovi automezzi, e le relative
modalita' di erogazione;
Atteso che il predetto art. 4, comma 19, della legge 9 dicembre
1998, n. 426, dispone che i contributi dovranno essere concessi
prioritariamente ai soggetti operanti nelle aree urbane di cui
all'allegato III annesso al decreto del Ministro dell'Ambiente del 25
novembre 1994 e nelle zone individuate nei piani regionali di
risanamento e tutela della qualita' dell'aria, approvati dalle
regioni e che tale priorita' puo' essere rispettata con la fissazione
di un arco temporale che limiti l'accesso ai benefici a questi soli
soggetti;
Preso atto che l'art. 4, comma 19, della legge 9 dicembre 1998, n.
426, fissa un vincolo di finanziamento nella misura non inferiore al
60% per l'acquisto di autoveicoli a minimo impatto ambientale dotati
di trazione elettrica/ibrida;
Ritenuto che i finanzianienti della Cassa depositi e prestiti
rientrano nelle attivita' di interesse economico generale che
l'Istituto svolge, e che gli stessi costituiscono lo strumento per
rendere piu' spedite le procedure connesse alla concessione dei
benefici e consentire una puntuale verifica dello stato di attuazione
degli interventi programmati;
Considerato che con il decreto del 28 maggio 1999 del Ministro
dell'ambiente di concerto con il Ministro dei trasporti e della
navigazione e con il Ministro del tesoro del bilancio e della
programmazione economica, (Gazzetta Ufficiale 27 luglio 1999, n. 174)
erano previsti due limiti d'impegno quindicennali di euro
2.788.867,25 (lire 5.400 milioni) per ciascuno degli anni 1999 e
2000;
Ritenuta la necessita' di modificare il decreto interministeriale
28 maggio 1999 per recepire le modifiche normative apportate
dall'art. 145, comma 8 della legge 23 dicembre 2000 (legge
finanziaria 2001), all'art. 4, comma 19, della legge 9 dicembre 1998,
n. 426, sostituendo l'inciso "tipologie di autoveicoli a minimo
impatto ambientale" con il nuovo inciso "tipologie di veicoli a
minimo impatto ambientale";
Considerato che, conseguentemente, occorre ampliare la tipologia di
veicoli elettrici/ibridi per il cui acquisto la Cassa Depositi e
prestiti e' autorizzata a concedere mutui favore degli enti locali,
nonche' tenere conto delle disponibilita' residue e della
distribuzione delle richieste di contributo per le diverse tipologie
di veicoli, come risultano dalla nota n. 169 della Cassa Depositi e
Prestiti del 12 dicembre 2001;
Decreta:
Art. 1.
Quote e limiti di finanziamento
Per il finanziamento degli interventi di cui all'art. 4, comma 19,
della legge 9 dicembre 1998, n. 426, la Cassa depositi e prestiti e'
autorizzata a concedere agli enti di cui al successivo art. 4, mutui
per un importo complessivo determinato dal completo utilizzo dei
previsti due limiti di impegno quindicennali di Euro 2.788.867,25 per
ciascuno degli anni 1999 e 2000, i cui oneri di ammortamento saranno
posti direttamente a carico del bilancio dello Stato, destinati al
parziale finanziamento dei costi derivanti dalle operazioni di
acquisto o di locazione finanziaria (leasing finanziario) di veicoli
a minimo impatto ambientale.
Art. 2.
Tipologie e definizioni
In base alla tipologia di alimentazione, le risorse di cui all'art.
1, a partire dal 2002 vengono ripartite per un minimo del 75% a
favore di veicoli dotati di trazione elettrica/ibrida e per un
massimo del 25% a favore di veicoli dotati di esclusiva alimentazione
a metano o GPL o di veicoli dotati di alimentazione "bifuel".
Ai fini del presente decreto i veicoli oggetto di beneficio sono
cosi definiti:
1) veicoli a trazione elettrica, quelli dotati di motorizzazione
finalizzata alla sola trazione di tipo elettrico, con energia per la
trazione esclusivamente di tipo elettrico e completamente
immagazzinata a bordo;
2) veicoli a trazione ibrida:
a) quelli dotati di almeno una motorizzazione elettrica
finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di un
motogeneratore termico finalizzato alla sola generazione di energia
elettrica, che integra una fonte di energia elettrica disponibile a
bordo (funzionamento ibrido);
b) quelli dotati di almeno una motorizzazione elettrica
finalizzata alla frazione con la presenza a bordo di una
motorizzazione di tipo termico finalizzata direttamente alla
trazione, con possibilita' di garantire il normale esercizio del
veicolo anche mediante il funzionamento autonomo di una sola delle
motorizzazioni esistenti (funzionamento ibrido bimodale);
c) quelli dotati di almeno una motorizzazione elettrica
finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di una
motorizzazione di tipo termico finalizzata sia alla trazione che alla
produzione di energia elettrica, con possibilita' di garantire il
normale esercizio del veicolo sia mediante il funzionamento
contemporaneo delle due motorizzazioni presenti che mediante il
funzionamento autonomo di una sola di queste (funzionamento ibrido
multimodale);
3) veicoli con esclusiva alimentazione a metano o GPL, quelli il
cui motore termico e' alimentato esclusivamente con gas naturale
compresso (metano) ovvero con gas da petrolio liquefatto (GPL);
4) veicoli con alimentazione "bifuel", quelli dotati di un doppio
sistema di alimentazione a benzina e metano oppure a benzina e GPL.
Art. 3.
Finanziamento
Il finanziamento massimo accordabile per l'acquisizione di ogni
singolo veicolo e' descritto nelle tabelle 1 e 2 dell'allegato 1 che
fa parte integrante del presente decreto. Tale finanziamento puo'
essere cumulato, salvo se diversamente disposto, da altre fonti di
finanziamento, fino alla concorrenza dell'intero costo di acquisto o
di locazione finanziaria del veicolo, IVA esclusa.
Art. 4.
Soggetti destinatari
I finanziamenti di cui all'art. 1 potranno essere concessi a
regioni ed enti locali, alle loro aziende, alle societa' per azioni e
a responsabilita' limitata a prevalente capitale pubblico locale
esercenti servizi di pubblica utilita', alle societa' per azioni
esercenti servizi di pubblica utilita' a carattere nazionale, ad
altre persone giuridiche di diritto privato gestori di un servizio
pubblico sulla base di specifico contratto di servizio, con sede
legale o operativa nel territorio dei comuni con popolazione
superiore a 25 mila abitanti, nei comuni che fanno parte delle isole
minori ove sono presenti aree marine protette, nei comuni che fanno
parte delle aree naturali protette iscritte nell'elenco ufficiale di
cui alla deliberazione n. 18 del 20 luglio 2000 della Conferenza tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano che
recepisce il decreto del Ministero dell'ambiente del 2 dicembre 1996
e nelle zone individuate nei piani regionali di risanamento e tutela
della qualita' dell'aria approvati dalle regioni.
Art. 5.
Modalita' di finanziamento
I finanziamenti di cui all'art. 1 sono destinati, sulla base dei
criteri di cui all'art. 2, al rinnovo del parco veicoli a propulsione
tradizionale, all'acquisto o alla locazione finanziaria (leasing
finanziario) di veicoli a minimo impatto ambientale.
Le istanze, corredate da una fotocopia della dichiarazione o
certificato di conformita' del veicolo e da una dichiarazione della
casa costruttrice attestante il tipo di veicolo come sopra
individuato dagli articoli 2 e 3, dovranno essere presentate
direttamente alla Cassa depositi e prestiti che, sulla base delle
specificita' di ogni singolo beneficiario e della tipologia di
intervento, acquisira' la documentazione necessaria alla definitiva
concessione del finanziamento ed alla sua successiva erogazione. A
tal fine si fara' riferimento, per quanto compatibili e non in
contrasto con il presente decreto, alle procedure previste dagli
articoli 2, 3, 4 e 5 del decreto 7 gennaio 1998 del Ministro del
tesoro e successive modificazioni ed integrazioni recante "Nuove
norme relative alla concessione, garanzia ed erogazione dei mutui
della Cassa depositi e prestiti".
Ad avvenuta concessione, il finanziamento verra' corrisposto
secondo le seguenti modalita':
a) nei casi di acquisto, le erogazioni avverranno in unica
soluzione, dietro presentazione di copia autentica della relativa
fattura;
b) nei casi di locazione finanziaria, le erogazioni verranno
frazionate in quote annuali, per un numero di anni pari a quello di
durata del contratto di locazione, dietro presentazione di copia
autentica delle relative fatture.
Art. 6.
Monitoraggio
Con cadenza trimestrale, la Cassa depositi e prestiti trasmette al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio il prospetto
riepilogativo dei mutui concessi per tipologia di veicolo e per
provincia, per il monitoraggio e la valutazione degli effetti
derivanti dall'attuazione del provvedimento, anche al fine di
provvedere a successive modifiche del presente decreto e ad eventuali
revoche di provvedimenti di concessione dei contributi nei confronti
soggetti beneficiari che hanno effettuato operazioni non conformi a
legge.
Art. 7.
Copertura finanziaria
Al fine della corresponsione delle rate di ammortamento dei mutui
ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, il Ministero dell'economia
e delle finanze e' autorizzato ad erogare direttamente alla Cassa
depositi e prestiti le risorse finanziarie di cui ai due limiti
d'impegno previsti dall'art. 4, comma 19, della legge 9 dicembre
1998, n. 426.
Art. 8.
Abrogazioni
Il presente decreto abroga e sostituisce il decreto
interministeriale 28 maggio 1999 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 174 del 27 luglio 1999.
Il presente decreto entra in vigore alla data della pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 ottobre 2002
Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
Matteoli
Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Lunardi
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti
Registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 2002
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n. 4, foglio n. 247
Allegato pag. 46

Tabelle 1 e 2 disponibili - richiedere con e-mail

  Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territori

Decreto n. 1076 del 15 aprile 2002
 
 


Campagna "Domeniche ecologiche 2002"
 

(In corso di registrazione presso gli organi di controllo)

VISTA la legge 8 luglio 1986, n.349, istitutiva del Ministero dell'ambiente e il relativo regolamento di organizzazione adottato con Decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1987, n.306; 

VISTA la legge 3 marzo 1986, n.59, recante modifiche ed integrazioni alla suddetta legge; 

VISTA la legge 8 ottobre 1997, n. 344, che ha ampliato e precisato le competenze attribuite al Ministero dell'ambiente con riferimento ai diversi settori della tutela ambientale; 

VISTA la legge 9 dicembre 1998, n.426, che ha integrato talune disposizioni della legge n.344/97, rifinanziando le attività nella stessa previste; 

VISTA la legge 15 marzo 1997, n.59; 

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1998, n.112; 

VISTO il decreto legislativo n.300 del 30 luglio 1999 ed in particolare l'art. n.35 che istituisce il Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio; 

VISTO il Decreto legislativo 4 agosto 1999, n.351, con cui è stata recepita la direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente; 

VISTO il D.P.R. 3 dicembre 1999, n. 549, recante, tra l'altro, l'istituzione del Servizio per lo Sviluppo Sostenibile; 

VISTO il D.P.R. 27 marzo 2001, n.178, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio; 

VISTA la legge 15 gennaio 1994, n.65, con cui è stata ratificata la convenzione quadro sui cambiamenti climatici e il relativo protocollo redatto a Kyoto, nonché le delibere CIPE in data 3 dicembre 1997 e 18 novembre 1998, con cui sono state individuate le linee guida per la predisposizione dei programmi attuativi degli impegni derivanti dal protocollo; 

VISTA la legge 23 marzo 2001, n. 93 "Disposizioni in campo ambientale"; 

VISTO il successo dell'iniziativa, nell'anno 2001, delle "Domeniche ecologiche", confermato anche dai sondaggi d'opinione e dalla disponibilità manifestata da numerosi Enti locali, che suggerisce la prosecuzione dell'iniziativa; 

CONSIDERATO che il Ministro dell'ambiente e della Tutela del Territorio intende estendere all'anno 2002 l'iniziativa "Domeniche ecologiche" a tre domeniche: 12 maggio, 16 giugno e 22 settembre "giornata europea, in città senza la mia auto"; 

CONSIDERATO che, nell'ambito della predetta iniziativa il Ministero intende promuovere progetti rivolti alla sensibilizzazione ed all'informazione dei cittadini sulle tematiche della mobilità sostenibile; 

CONSIDERATO che occorre facilitare l'accesso all'iniziativa a tutti i comuni con popolazione superiore ai 40.000 abitanti e, comunque, ai Comuni capoluogo di provincia; 

VISTA la proposta di attuazione della predetta iniziativa presentata, per quanto di competenza dal Direttore della Direzione per lo Sviluppo Sostenibile; 

CONSIDERATO che l'attuazione della predetta iniziativa può essere considerata anticipazione dei programmi di attività per l'anno 2002 del Direttore della Direzione per lo Sviluppo Sostenibile e che, pertanto, occorre procedere alla assegnazione delle risorse finanziarie necessarie alla attuazione del programma così definito, ai sensi dell'art.14 del decreto legislativo 29/1993 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA la legge 23 dicembre 2000, n.389, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001 e per il triennio 2001-2003; 

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente DEC/SvS/01/67 del 29.03.01 con il quale, tra l'altro, si istituisce la Campagna "Week-end a piedi 2001", ed è stata a tal fine attribuita al Direttore del Servizio per lo Sviluppo Sostenibile la somma complessiva di lire 10.800.000.000; 

VISTO il decreto DEC/SvS/01/68 del 30.03.01 con il quale la somma suddetta è stata impegnata; 

CONSIDERATO che alla luce delle adesioni dei Comuni all'iniziativa "Week-end a piedi 2001" risulta un importo presunto da erogare di circa € 516.457; 

RITENUTO opportuno reimpegnare una parte delle economie resesi disponibili sugli impegni destinati alla realizzazione della suddetta campagna; 

DECRETA

Articolo 1
Finalità e interventi ammissibili 

Nell'ambito della campagna "Domeniche ecologiche 2002" il Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio intende cofinanziare l'attuazione di iniziative presentate dai Comuni e finalizzate alla sensibilizzazione e informazione dei cittadini sulle tematiche della mobilità sostenibile ed al più efficace svolgimento della campagna "Domeniche ecologiche 2002".
Per ottenere il cofinanziamento i Comuni dovranno impegnarsi ad aderire a tutte le iniziative previste, 12 maggio, 16 giugno e 22 settembre "giornata europea, in città senza la mia auto", ed a chiudere al traffico privato un area di almeno 1 ettaro (escluse le zone verdi) ogni 3000 abitanti. La chiusura potrà interessare una pluralità di aree discontinue all'interno del perimetro urbano.
Il Ministero cofinanzierà in conformità al successivo art.4 l'attuazione di iniziative finalizzate alle seguenti tipologie d'intervento:
- campagne di sensibilizzazione e informazione rivolte alla generalità dei cittadini o a loro particolari categorie (ad es. residenti, popolazione scolastica, commercianti) condotte attraverso i mezzi di comunicazione di massa, affissione di manifesti, distribuzione di materiale informativo, sportelli informativi e numeri verdi, attivazione siti internet e di pagine web;
- sondaggi d'opinione pre, durante e post lo svolgimento delle iniziative al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi;
- iniziative direttamente finalizzate allo sviluppo della consapevolezza dei cittadini sui problemi della mobilità sostenibile;
- iniziative direttamente finalizzate al più efficace svolgimento delle " giornate ecologiche". 

Tali azioni dovranno garantire il coinvolgimento del più ampio numero di cittadini e privilegiare linee di approfondimento e sensibilizzazione sulle tematiche della mobilità sostenibile, in grado di incidere sui comportamenti abituali della cittadinanza. 

Articolo 2
Soggetti autorizzati alla presentazione
delle istanze di cofinanziamento

Possono aderire all'iniziativa e presentare istanza di cofinanziamento: 

  1. i Comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti, secondo la rilevazione ISTAT 1998; 
  2. i Comuni capoluogo di Provincia. 
Art.3
Presentazione e valutazione dei progetti proposti

Le modalità della partecipazione ed i criteri per la valutazione saranno indicati, con successivo provvedimento direttoriale, dalla Direzione per lo Sviluppo Sostenibile del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio, il provvedimento sarà diffuso, così come il presente decreto, sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio: www.minambiente.it.
La valutazione dovrà concludersi, avvalendosi della Commissione Tecnico Scientifica, entro 45 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle richieste di partecipazione all'iniziativa. 

Art.4
Finanziamento

Le iniziative finanziabili ai sensi del presente decreto riceveranno un cofinanziamento non superiore al 60% del costo dell'iniziativa e per un importo massimo, comunque, non superiore a € 0,25 per ciascuno degli abitanti residenti nel Comune interessato, secondo la rilevazione ISTAT 1998.
Il Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio determinerà la percentuale di cofinanziamento, assegnabile alle singole iniziative, tenuto conto prioritariamente:
- dell'inserimento delle iniziative di sensibilizzazione nell'ambito di programmi strutturali e permanenti, finalizzati alla riduzione dell'impatto ambientale e dei consumi energetici, derivanti dal traffico urbano, tramite l'attuazione di politiche radicali di mobilità sostenibile, volte alla modifica degli attuali comportamenti che privilegiano l'uso individuale dei mezzi di trasporto, quali quelli definiti dalle Agende 21 locali;
- dell'ampiezza delle zona chiusa al traffico in relazione all'estensione del territorio comunale, dovrà comunque essere previsto almeno 1 ettaro (escluse le zone verdi) ogni 3000 abitanti;
- del numero complessivo delle istanze pervenute. 

L'importo assegnato a titolo di cofinanziamento sarà erogato a cura della Direzione per lo Sviluppo Sostenibile. 

Art.5
Attuazione del Programma di attività del Direttore della
Direzione per lo Sviluppo Sostenibile

Nel programma di attività per l'anno 2002 del Direttore della Direzione per lo Sviluppo Sostenibile del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio, è compresa, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 29/93, quale anticipazione disposta in via di improrogabile urgenza, l'attuazione dei cofinanziamenti previsti nell'ambito dell'iniziativa "Domeniche ecologiche 2002", secondo quanto precisato ai precedenti articoli. 

Art.6
Assegnazione di risorse finanziarie

Per la realizzazione delle attività inerenti la campagna "Domeniche ecologiche 2002" il Direttore della Direzione per lo Sviluppo Sostenibile è autorizzato al reimpegno delle economie resesi disponibili sugli impegni destinati alla realizzazione della campagna "WeeK-end a piedi 2001" di cui in premessa, per complessivi € 2.324.056,05 (lire 4.500.000.000) di cui € 1.291.142,25 e.pr. 1999 e € 1.032.913,80 e.pr.2001 a valere sulla UPB 2.2.3.9 (Informazione, monitoraggio e progetti in materia ambientale) sul Capitolo 7300 (Sviluppo della progettazione di interventi ambientali e promozione di figure professionali) - C.D.R.2 - dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio per l'anno finanziario 2002. 

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti Organi di controllo per i relativi adempimenti e sarà successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 
 

Roma, lì 15 aprile 2002

Il MINISTRO
Altero Matteoli
 

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 

Decreto 25 luglio 2001
del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio

Servizio per lo Sviluppo Sostenibile
Campagna "Giornate ecologiche 2001"

DEC/SvS/01/342










SERVIZIO PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE 

VISTA la legge 8 luglio 1986, n.349, istitutiva del Ministero dell'ambiente e il relativo regolamento di organizzazione adottato con Decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1987, n.306; 

VISTA la legge 3 marzo 1986, n.59, recante modifiche ed integrazioni alla suddetta legge; 

VISTA la legge 8 ottobre 1997, n. 344, che ha ampliato e precisato le competenze attribuite al Ministero dell'ambiente con riferimento ai diversi settori della tutela ambientale; 

VISTA la legge 9 dicembre 1998, n.426, che ha integrato talune disposizioni della legge n.344/97, rifinanziando le attività nella stessa previste; 

VISTA la legge 15 marzo 1997, n.59; 

VISTO il Decreto legislativo 17 marzo 1998, n.112; 

VISTO il Decreto legislativo 4 agosto 1999, n.351, con cui è stata recepita la direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente; 

VISTO il D.P.R. 3 dicembre 1999, n. 549, recante, tra l'altro, l'istituzione del Servizio per lo Sviluppo Sostenibile; 

VISTA la legge 15 gennaio 1994, n.65, con cui è stata ratificata la convenzione quadro sui cambiamenti climatici e il relativo protocollo redatto a Kyoto, nonché le delibere CIPE in data 3 dicembre 1997 e 18 novembre 1998, con cui sono state individuate le linee guida per la predisposizione dei programmi attuativi degli impegni derivanti dal protocollo; 

VISTO il Decreto del Ministro dell'ambiente DEC/SvS/01/338 del 25.07.01 con il quale si istituisce la Campagna "Giornate ecologiche 2001", durante la quale nei Comuni che aderiranno sarà interdetto il traffico urbano privato nei giorni 22 settembre, 4 novembre e 2 dicembre 2001; 

VISTO in particolare l'art. 6 del suddetto Decreto con il quale sono assegnate a tal fine, al Direttore Generale del Servizio per lo Sviluppo Sostenibile del Ministero dell'ambiente, risorse finanziarie pari a lire 5.200.000.000 (cinquemiliardiduecentomilioni) in conto competenza a valere sulla UPB 12.2.1.3 (Informazione, monitoraggio e progetti in materia ambientale) sul Capitolo 9202 (Sviluppo della progettazione d'interventi ambientali e promozione di figure professionali) - C.D.R.12 - dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente per l'anno finanziario 2001; 

VISTO altresì, l'art. 3 dello stesso Decreto il quale prevede che con proprio Decreto il Direttore Generale del Servizio per lo Sviluppo Sostenibile definisca i criteri e le modalità per la valutazione dei progetti, per l'ammissione ai finanziamenti, per il trasferimento delle risorse e per il controllo dell'attuazione degli interventi; 

CONSIDERATO pertanto, che occorre definire una griglia procedurale, provvedendo altresì al contestuale impegno delle risorse necessarie per l'attuazione degli interventi; 
 

DECRETA 

Art.1
Finalità e interventi ammissibili 

L'iniziativa delle "Giornate ecologiche 2001" è estesa al 22 settembre "giornata europea, in città senza la mia auto", 4 novembre e 2 dicembre 2001.
Per ottenere il cofinanziamento i Comuni dovranno impegnarsi ad aderire a tutte le giornate previste 22 settembre, 4 novembre e 2 dicembre, ed a chiudere al traffico privato un area di almeno 1 ettaro (escluse le zone verdi) ogni 3000 abitanti. La chiusura potrà interessare una pluralità di aree discontinue all'interno del perimetro urbano.
Il Ministero dell'ambiente cofinanzierà in conformità al successivo art.7 l'attuazione di iniziative finalizzate alle seguenti tipologie d'intervento: 

- campagne di sensibilizzazione e informazione rivolte alla generalità dei cittadini o a loro particolari categorie (ad es. residenti, popolazione scolastica, commercianti) condotte attraverso i mezzi di comunicazione di massa, affissione di manifesti, distribuzione di materiale informativo, sportelli informativi e numeri verdi, attivazione siti internet e di pagine web 

- sondaggi d'opinione pre, durante e post lo svolgimento delle iniziative al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi; 

- iniziative direttamente finalizzate allo sviluppo della consapevolezza dei cittadini sui problemi della mobilità sostenibile; 

- iniziative direttamente finalizzate al più efficace svolgimento delle " giornate ecologiche". 

Tali azioni dovranno garantire il coinvolgimento del più ampio numero di cittadini e privilegiare linee di approfondimento e sensibilizzazione sulle tematiche della mobilità sostenibile, in grado di incidere sui comportamenti abituali della cittadinanza. 

Art.2
Soggetti autorizzati alla presentazione
delle istanze di cofinanziamento 

Possono aderire all'iniziativa e presentare istanza di cofinanziamento: 

1. i Comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti, secondo l'ultima rilevazione ISTAT 1998;

2. i Comuni capoluogo di Provincia. 
 
 

Art.3
Modalità di adesione e presentazione
delle domande di cofinanziamento

1. Per la partecipazione alla "giornata europea, in città senza la mia auto", prevista per il 22 settembre 2001, i Comuni dovranno inviare, debitamente compilati e sottoscritti, il protocollo di impegni e la relativa scheda, così come richiesto dall'Unione Europea, compresi nell'allegato n.1, entro e non oltre le ore 17.00 del 31 agosto 2001 ai numeri di fax 0657225374 o 0657225371.

2. Per ottenere il cofinanziamento i Comuni, dovranno partecipare a tutte le 3 giornate previste e presentare istanza di cofinanziamento compilando in ogni sua parte, a pena di esclusione, la scheda di cofinanziamento, che costituisce l'allegato n.2 del presente Decreto. Le schede di cofinanziamento dovranno pervenire entro e non oltre il 19 settembre 2001 per posta o a mano in busta chiusa con l'indicazione "Richiesta di cofinanziamento alle Giornate ecologiche 2001" al seguente indirizzo:

Ministero dell'ambiente
Servizio per lo Sviluppo Sostenibile
Ufficio del protocollo
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 Roma 
Le domande pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione

Art.4
Condizioni di ricevibilità

Costituiscono condizione di ricevibilità delle istanze di cofinanziamento l'appartenenza alle categorie di cui all'art. 2 ed il rispetto delle modalità di presentazione e delle scadenze di cui all'art. 3.

Art.5
Valutazione dei progetti proposti

La valutazione dei progetti pervenuti sarà svolta, entro 45 giorni dalla loro trasmissione, dal Servizio per lo Sviluppo Sostenibile del Ministero dell'ambiente che si avvarrà dalla Commissione Tecnico Scientifica per la valutazione dei progetti di protezione e risanamento ambientale del Ministero dell'ambiente.

Art.6
Criteri di valutazione 

In fase di valutazione delle proposte saranno considerati elementi preferenziali le "specifiche" misure adottate per le giornate, quali:

- ampiezza delle zona chiusa al traffico privato in relazione all'estensione del territorio comunale; dovrà comunque essere previsto almeno 1 ettaro (escluse le zone verdi) ogni 3000 abitanti. La chiusura potrà interessare una pluralità di aree discontinue all'interno del perimetro urbano;

- organizzazione di campagne di monitoraggio;
- realizzazione di parcheggi di interscambio;
- messa a disposizione di mezzi di trasporto alternativi.

Art. 7
Modalità di finanziamento

Le iniziative finanziabili ai sensi del presente Decreto riceveranno un cofinanziamento non superiore al 60% del costo dell'iniziativa e per un importo massimo, comunque, non superiore a 500 lire per ciascuno degli abitanti residenti nel Comune interessato.

Il Ministero dell'ambiente determinerà la percentuale di cofinanziamento, assegnabile alle singole iniziative, tenuto conto prioritariamente:

- dell'inserimento delle iniziative di sensibilizzazione nell'ambito di programmi strutturali e permanenti, quali quelli definiti dalle Agende 21 locali;

- dell'ampiezza delle aree soggette a chiusura del traffico in relazione alla popolazione interessata;

- del numero complessivo delle istanze pervenute.

L'importo assegnato a titolo di cofinanziamento sarà trasferito dal Servizio per lo Sviluppo Sostenibile al Comune proponente in due fasi:

la prima, di importo pari al 30% del cofinanziamento assegnato, entro 60 giorni dall'approvazione dei risultati della valutazione di cui all'art. 5; 
la seconda, a saldo, al ricevimento di idonea documentazione amministrativa e contabile da parte dell'Ente proponente circa il costo delle iniziative cofinanziate e di una relazione sullo svolgimento delle iniziative stesse, corredata da copia del materiale informativo prodotto, dai risultati delle campagne di monitoraggio sull'uso del trasporto pubblico e sulla riduzione degli inquinanti, nonché dai risultati dei sondaggi sul coinvolgimento della popolazione e sulla sensibilizzazione alla problematica della mobilità sostenibile eventualmente realizzati. 
Non sono ammessi a cofinanziamento gli interventi il cui costo non è comprovabile con idonea documentazione amministrativa e contabile o che abbiano già ottenuto finanziamenti nazionali o comunitari, a qualsiasi titolo concessi.

Art. 8
Impegno di spesa

Per l'attuazione del presente Decreto è disimpegnata la somma di lire 5.200 milioni sul capitolo 9202 esercizio di provenienza 2001 quale economia presunta sull'importo complessivo impegnato con decreto DEC/SvS/01/68 del 30.03.01. 
Per le motivazioni indicate in premessa è impegnata la somma complessiva di lire 5.200 milioni sul capitolo 9202 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente per l'anno finanziario 2001. 
Il presente decreto sarà diffuso sul sito internet del Ministero dell'ambiente www.minambiente.it e trasmesso ai competenti Organi di controllo per i relativi adempimenti.

Roma, li 25 luglio 2001

Il Direttore Generale 
(Dott. Francesco La Camera)

Informativa sul Decreto del 5 Aprile 2001
Contributi diretti ai cittadini per l'acquisto di veicoli elettrici,
a metano e GPL e per l'installazione di impianti a metano e GPL

-------------------------------------
Contributi dello Stato ai cittadini per i veicoli ecologici
(elettrici, gas metano, GPL)

Le finalità

I contributi sono concessi dallo Stato per incentivare i cittadini a fare uso di veicoli ecologici per la propria mobilità (elettrici, gas metano, GPL), in modo da ridurre il consumo di carburanti a maggiore impatto ambientale e, quindi, l'inquinamento dell'aria.

Le norme

La finanziaria 2001 (articolo 145, comma 6, della legge n. 388/2000) ha istituito un fondo di 15 miliardi annui per il 2001, 2002 e 2003.
Il fondo è stato ripartito con decreto dei Ministri dell'Ambiente e dell'Industria, Commercio e Artigianato (decreto n. 165/2001/SIAR), che ha destinato 5 miliardi ai veicoli elettrici e 10 miliardi ai veicoli a gas metano o GPL. 
Il decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - serie generale n. 117 del 22 maggio 2001.
I contributi possono essere concessi dal 23 maggio 2001 (giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto).

I soggetti

Il contributo può essere concesso alle persone fisiche che acquistano (anche in locazione finanziaria)
un nuovo veicolo elettrico, a gas metano o GPL, senza necessità di riconsegnare un vecchio veicolo (cosiddetta "rottamazione"), oppure che installano un impianto di alimentazione a gas metano o GPL su un veicolo a benzina già acquistato, entro un anno dall'immatricolazione (la data dell'installazione corrisponde alla data del collaudo dell'impianto presso l'Ufficio Provinciale della Motorizzazione
Civile).

I veicoli

I veicoli elettrici, a gas metano o GPL sono definiti nel decreto, in base alle norme del nuovo codice della strada.

I contributi 
L'importo (massimo) dei singoli contributi è il seguente:

Tipologia Somma
Acquisto di nuovi autoveicoli elettrici  3.500.000
Acquisto di nuovi quadricicli elettrici  3.000.000
Acquisto di nuovi motocicli e ciclomotori elettrici a 3 ruote 3.000.000
Acquisto di nuovi motocicli e ciclomotori elettrici a 2 ruote    800.000
Acquisto di nuove biciclette a pedalata assistita    300.000
Acquisto di nuovi autoveicoli a gas metano o GPL    800.000
Installazione di impianti a gas metano o GPL su autoveicoli a benzina      600.000 

Le modalità

Oltre al contributo, il venditore del veicolo può applicare uno sconto commerciale dello stesso importo del contributo.
Il contributo è concesso mediante una riduzione del prezzo di acquisto del veicolo o di installazione dell'impianto ed è detratto dall'importo della fattura dopo l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).
I venditori, gli installatori, i costruttori e gli importatori recuperano l'anticipazione del contributo con la procedura del credito d'imposta.

I controlli

I controlli sulla regolare utilizzazione dei contributi sono effettuati attraverso le banche dati dei sistemi
informativi.

I particolari

I maggiori particolari sono contenuti nel decreto, nonché nelle norme legislative e regolamentari
richiamate.
------------------------------------------------------------------------------------------------------

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana  n. 117 del 22-05-2001  il 

DECRETO 5 aprile 2001
Contributi diretti ai cittadini per l'acquisto di veicoli elettrici, a metano e GPL e per l'installazione di impianti a metano e GPL.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 145, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
recante le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001), che autorizza la
spesa di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003,
al fine di incentivare mediante agevolazioni fiscali la
trasformazione o l'acquisto di autoveicoli elettrici, a metano o gas
di petrolio liquefatto, motocicli e ciclomotori elettrici, biciclette
a pedalata assistita;
Visto che la suddetta norma prevede l'emanazione, entro il 31 marzo
2001, di un decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al fine di
definire le tipologie oggetto degli incentivi;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 17 luglio 1998, n. 256, recante il regolamento sugli
incentivi per gli autoveicoli alimentati a metano o gas di petrolio
liquefatto;
Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 1997, n.
324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n.
403, recante le disposizioni sugli incentivi per gli autoveicoli
elettrici;
Visto l'art. 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266, come integrato e
modificato dall'art. 6 della legge 11 maggio 1999, n. 140, recante le
disposizioni sugli incentivi per i motocicli e ciclomotori elettrici
e le biciclette a pedalata assistita;

Decreta:
Art. 1.

Ambito di applicazione
1. Nei limiti di spesa complessiva pari a 15 miliardi di lire per
ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, sono concessi gli incentivi
fiscali per la trasformazione o l'acquisto di autoveicoli elettrici,
a metano o gas di petrolio liquefatto, motocicli e ciclomotori
elettrici, biciclette a pedalata assistita.
2. I limiti di spesa, di cui al comma 1, sono cosi' definiti:
a) lire 5 miliardi per l'acquisto di autoveicoli elettrici, in
base agli importi e secondo le modalita' di cui all'art. 1, comma 2,
del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, nonche' per
l'acquisto di motocicli e ciclomotori elettrici e biciclette a
pedalata assistita, in base agli importi stabiliti dall'art. 6, comma
4, lettere a), b) e c), della legge 11 maggio 1999, n. 140, e secondo
le modalita' previste dall'art. 22, commi 2, lettera a), 5, 6,
lettera a), e 7 della legge 7 agosto 1997, n. 266;
b) lire 10 miliardi per l'acquisto o la trasformazione di
autoveicoli a metano o gas di petrolio liquefatto, in base agli
importi e secondo le modalita' di cui al decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato 17 luglio 1998, n.
256.

Art. 2.
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intendono per autoveicoli
elettrici:
a) gli autoveicoli elettrici con funzionamento autonomo, dotati
di motorizzazione ed energia immagazzinata a bordo per la sola
trazione di tipo elettrico;
b) gli autoveicoli elettrici alimentati a idrogeno, dotati di
motorizzazione finalizzata alla sola trazione di tipo elettrico, con
energia prodotta da una cella a combustibile esclusivamente o in
combinazione con una fonte di energia elettrica immagazzinata a
bordo;
c) gli autoveicoli ibridi:
1) autoveicoli dotati di almeno una motorizzazione elettrica
finalizzata alla trazione, con la presenza a bordo di un
motogeneratore termico per la sola generazione di energia elettrica
che integra una fonte di energia elettrica immagazzinata a bordo
(funzionamento ibrido);
2) autoveicoli dotati di almeno una motorizzazione elettrica
finalizzata alla trazione, con la presenza a bordo di una
motorizzazione di tipo termico finalizzata direttamente alla
trazione, con possibilita' di garantire il normale esercizio del
veicolo anche mediante il funzionamento autonomo di una sola delle
motorizzazioni esistenti (funzionamento ibrido bimodale);
3) autoveicoli dotati di almeno una motorizzazione elettrica
finalizzata alla trazione, con la presenza a bordo di una
motorizzazione di tipo termico finalizzata sia alla trazione che alla
produzione di energia elettrica, con possibilita' di garantire il
normale esercizio del veicolo sia mediante il funzionamento
contemporaneo delle due motorizzazioni presenti che mediante il
funzionamento autonomo di una sola di queste (funzionamento ibrido
multimodale).
2. Ai fini del presente decreto, si intendono per motocicli e
ciclomotori elettrici:
a) i quadricicli a trazione elettrica, come definiti dall'art.
53, comma 1, lettera h), del nuovo codice della strada;
b) i motocicli e ciclomotori elettrici a tre ruote, come definiti
nelle categorie L2 ed L5 di cui all'art. 47, comma 2, lettera a), del
nuovo codice della strada;
c) i motocicli e ciclomotori elettrici a due ruote, come definiti
nelle categorie L1 ed L3 di cui all'art. 47, comma 2, lettera a), del
nuovo codice della strada.

Art. 3.
Disposizioni finali

1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
controlla l'andamento periodico dell'utilizzazione degli incentivi e,
sentito il Ministero dell'ambiente, puo' variare i limiti di spesa di
cui all'art. 1, comma 2, tenendo conto dei dati risultanti dalla
domanda e dandone avviso pubblico nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, e avra' efficacia a partire dal giorno
successivo a quello della pubblicazione.
Roma, 5 aprile 2001

Il Ministro dell'ambiente
Bordon
Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
Letta
Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2001
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n. 1, foglio n. 346

Cliccare per aprire la paginaE' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n° 125 del 31 Maggio 2000 il 

Decreto 29 maggio 2000
del Ministero dell'ambiente
(ulteriori cofinanziamenti di 10 miliardi di lire per la
sensibilizzazione e informazione dei cittadini per le "Giornate Ecologiche")
















VISTA la Legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell’ambiente e il relativo regolamento di organizzazione adottato con decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1987, n. 306;

VISTI in particolare gli articoli 1 e 3 della citata Legge n. 349/86, che affidano al Ministero dell’ambiente il compito di adottare, con i mezzi dell’informazione, le iniziative idonee a sensibilizzare l’opinione pubblica alle esigenze e ai problemi della tutela dell’ambiente;

VISTA la Legge 8 ottobre 1997, n. 344, che ha ampliato e precisato le competenze attribuite al Ministero dell’ambiente con riferimento ai diversi settori della tutela ambientale;

VISTA la Legge 9 dicembre 1998, n. 426, che ha integrato talune disposizioni della Legge n. 344/97, rifinanziando le attività nella stessa previste;

VISTA la Legge 23 dicembre 1999, n. 489 di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2000;

VISTO il Decreto del Ministro del tesoro 28 dicembre 1999 di ripartizione in capitoli delle UPB per l’esercizio finanziario 2000;

VISTO il Decreto del Ministro dell’ambiente GAB/DEC/002/2000 del 25 gennaio 2000, con il quale è stato definito un programma di cofinanziamenti a supporto dell’iniziativa “Domeniche ecologiche”, durante le quali nei Comuni che aderiranno sarà interdetto il traffico privato;

CONSIDERATO che nell’ambito di tale programma è previsto il cofinanziamento di progetti presentati da Comuni e Consorzi di Comuni e finalizzati alla sensibilizzazione e all’informazione ai cittadini sulle tematiche della mobilità sostenibile e per il più efficace svolgimento delle “Domeniche ecologiche”;

VISTO in particolare l’art. 6 del suddetto Decreto con il quale sono assegnate a tal fine, al Direttore Generale del Servizio Valutazione Impatto Ambientale, informazione ai cittadini e per la relazione sullo stato dell’ambiente (VIA) del Ministero dell’ambiente, risorse finanziarie pari a lire 6.000 milioni;

VISTO altresì, l’art. 5 dello stesso Decreto il quale prevede che con proprio Decreto il Direttore Generale del Servizio VIA definisca i criteri e le modalità per la valutazione delle richieste, per l’ammissione ai finanziamenti, per il trasferimento delle risorse e per il controllo dell’attuazione degli interventi;

VISTO il Decreto del Direttore Generale del Servizio (VIA) del Ministero dell’ambiente DEC/VIA/4472 del 8.2.2000 con il quale si è provveduto a definire la griglia procedurale, per la realizzazione dell’iniziativa, provvedendo altresì al contestuale impegno delle risorse necessarie per l’attuazione degli interventi, pari a lire 6.000 milioni a valere sui fondi a tal fine attribuiti con Decreto del Ministro dell’ambiente GAB/DEC/002/2000 del 25 gennaio 2000, sopra citato, sulla UPB 5.2.1.1. (Informazione, Monitoraggio e Progetti in materia ambientale) – Capitolo 7802 (Sviluppo della progettazione d’interventi ambientali e promozione di figure professionali) C.D.R. 5 - dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente per l'anno finanziario 2000;

CONSIDERATO che, secondo quanto stabilito dall’art.1 del DEC/VIA/4472 del 8.2.2000, il Ministero dell’ambiente cofinanzia i progetti presentati dai Comuni autorizzati, di cui art. 2  del medesimo Decreto, finalizzati alla sensibilizzazione e informazione dei cittadini sulle tematiche della mobilità sostenibile ed al più efficace svolgimento delle giornate ecologiche.

VISTO il successo dell’iniziativa “Domeniche ecologiche”, confermato anche dai sondaggi d’opinione e dalla disponibilità manifestata da numerosi Enti locali, che suggerisce la prosecuzione dell’iniziativa;

CONSIDERATO inoltre che il citato provvedimento ha stabilito le modalità ed i termini per la presentazione dei progetti e delle istanze di finanziamento e che occorre, pertanto, fissare analoghe scadenze per l’accesso ad una seconda fase dell’iniziativa;

RITENUTO di estendere l’iniziativa alle giornate del: 4 giugno “festa verde della Repubblica”, 22 settembre “ giornata europea, in città senza la mia auto”, 1 ottobre, 5 novembre e 3 dicembre 2000;

CONSIDERATO che numerose iniziative sono state presentate anche da Comuni con popolazione inferiore alla soglia di 100.000 abitanti stabilita dal sopra citato DEC/VIA/4472 del 8.2.2000;

RITENUTO, quindi opportuno, allargare la partecipazione all’iniziativa ai Comuni con popolazione superiore ai 40.000 abitanti e, comunque, ai Comuni capoluogo di provincia;

RITENUTO inoltre opportuno riconoscere l’adesione espressa dai Comuni nei termini fissati dal citato Decreto Ministeriale 25.1.2000 quale titolo per l’accesso alla prosecuzione dell’iniziativa;

CONSIDERATO, pertanto, che occorre definire una griglia procedurale, provvedendo altresì al contestuale impegno delle risorse necessarie per l’attuazione degli interventi;
 

D E C R E T A
 

Art. 1
Finalità
L’iniziativa "Domeniche ecologiche" è estesa alle seguenti giornate: 4 giugno “festa verde della Repubblica”, 22 settembre “ giornata europea, in città senza la mia auto”, 1 ottobre, 5 novembre e 3 dicembre 2000. Il Ministero dell’ambiente cofinanzia i progetti presentati dai Comuni finalizzati alla sensibilizzazione e informazione dei cittadini sulle tematiche della mobilità sostenibile ed al più efficace svolgimento delle giornate ecologiche.

Art. 2
Soggetti autorizzati alla presentazione delle istanze di cofinanziamento
Possono aderire all’iniziativa e presentare istanza di cofinanziamento: i Comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti, i  Comuni capoluogo di Provincia ed i Comuni che hanno aderito alla precedente iniziativa “Domeniche ecologiche”, di cui art.2 del precedente DEC/VIA/4472.

Art. 3
Interventi ammissibili al cofinanziamento
Sono ammessi al cofinanziamento per le finalità di cui all'art.1, secondo le modalità e condizioni di cui agli articoli 4 e 5, le seguenti tipologie di intervento:
campagne di sensibilizzazione e informazione rivolte alla generalità dei cittadini o a loro particolari categorie (ad es. residenti, popolazione scolastica, commercianti) condotte attraverso i mezzi di comunicazione di massa, affissione di manifesti, distribuzione di materiale informativo, sportelli informativi e numeri verdi, attivazione siti internet e di pagine web;
sondaggi d'opinione pre, durante e post lo svolgimento delle iniziative al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi;
iniziative direttamente finalizzate allo sviluppo della consapevolezza dei cittadini sui problemi della mobilità sostenibile;
iniziative direttamente finalizzate al più efficace svolgimento delle "giornate ecologiche".

Tali azioni dovranno garantire il coinvolgimento del più ampio numero di cittadini e privilegiare linee di approfondimento e sensibilizzazione sulle tematiche della mobilità sostenibile, in grado di incidere sui comportamenti abituali della cittadinanza;

Non sono ammessi a cofinanziamento gli interventi il cui costo non è comprovabile con idonea documentazione amministrativa e contabile.

Art. 4
Modalità di adesione e presentazione delle domande di cofinanziamento
I Comuni che intendono aderire all’iniziativa, dovranno presentare istanza di cofinanziamento compilando in ogni sua parte (a pena di esclusione) la scheda allegata al presente Decreto, 
I termini di presentazione della documentazione di cui al precedente comma sono così stabiliti:
? per la giornata del 4 giugno 2000 “festa verde della Repubblica”, l’istanza dovrà pervenire al Ministero dell’ambiente Servizio VIA, via Cristoforo Colombo, 44 00147 ROMA (fax 0657225995) entro le ore 17 del 2 giugno 2000;
? per le rimanenti giornate, le istanze dovranno pervenire al Ministero dell’ambiente Servizio VIA, via Cristoforo Colombo, 44 00147 Roma (fax 0657225995) entro le ore 17 del 12 luglio 2000.

Art. 5
Condizioni di ricevibilità
Costituiscono condizione di ricevibilità delle istanze di cofinanziamento l’appartenenza alle categorie di cui all’art. 2 ed il rispetto delle modalità di presentazione e delle scadenze di cui all’art. 4. 

Art. 6
Valutazione dei progetti proposti
La valutazione dei progetti pervenuti sarà svolta, entro 45 giorni dalla loro trasmissione, dal Servizio VIA del Ministero dell’ambiente che si avvarrà dalla Commissione Tecnico Scientifica per la valutazione dei progetti di protezione e risanamento ambientale del Ministero dell'ambiente. 

Art. 7
Modalità di finanziamento
Le iniziative finanziabili ai sensi del presente Decreto riceveranno un cofinanziamento non superiore al 60% del costo dell’iniziativa e per un importo massimo, comunque, non superiore a 400 lire per ciascuno degli abitanti residenti nel Comune interessato.
Il Ministero dell’ambiente determinerà la percentuale di cofinanziamento, assegnabile alle singole iniziative, tenuto contro del numero complessivo delle istanze.
L’importo assegnato a titolo di cofinanziamento sarà trasferito dal Servizio VIA al Comune proponente in due fasi:
? la prima, di importo pari al 50% del cofinanziamento assegnato, entro 60 giorni dall’approvazione dei risultati della valutazione di cui all'art. 6;
? la seconda, a saldo, al ricevimento di idonea documentazione amministrativa e contabile da parte dell' Ente proponente circa il costo delle iniziative cofinanziate e di una relazione sullo svolgimento delle iniziative stesse, corredata da copia del materiale informativo prodotto, dai risultati delle campagne di monitoraggio sull’uso del trasporto pubblico e sulla riduzione degli inquinanti, nonché dai risultati dei sondaggi sul coinvolgimento della popolazione e sulla sensibilizzazione alla problematica della mobilità sostenibile eventualmente realizzati.

Art. 8
Assegnazione di risorse finanziarie
Per la prosecuzione dell'iniziativa "Domeniche ecologiche", compresa, ai sensi dell’art. 6 del citato DM 25.1.2000 (G.U. n. 33 del 10.2.2000), nel programma di attività per l’anno 2000 del Direttore Generale del Servizio VIA del Ministero dell’ambiente è assegnata la somma di lire 10.000 milioni (diecimilamilioni) a valere sulla UPB 5.2.1.1. (Informazione, Monitoraggio e Progetti in materia ambientale) – Capitolo 7802 (Sviluppo della progettazione d’interventi ambientali e promozione di figure professionali) C.D.R. 5 - dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente per l'anno finanziario 2000.
 

Il presente Decreto sarà trasmesso ai competenti Organi di controllo per i relativi adempimenti e sarà successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, li 29 maggio 2000

Willer Bordon

Cliccare per aprire la pagina  Decreto ministro dell’Ambiente (n. 11 – 26 gennaio 2000)

Vista la legge 8 luglio 1996, n. 349, che ha istituito il Ministero dell’ambiente e ne ha definito le funzioni;
Vista la legge 3 marzo 1987, n. 59, recante modifiche ed integrazioni alla legge suddetta;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1981, n. 306, recante Regolamento per l'organizzazione del Ministero dell'ambiente;
Visto il decreto dei Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 309, recante Regolamento per l'organizzazione del Servizio per la tutela delle acque, la disciplina dei rifiuti il risanamento del suolo e la prevenzione dell’inquinamento di natura fisica e del Servizio per l'inquinamento atmosferico acustico e per le industrie a rischio del Ministero dell'ambiente;
Vista la legge 8 ottobre 1997, n. 344, che ha ampliato e precisato le competenze attribuite al Ministero dell'ambiente con riferimento ai diversi settori della tutela ambientale Vista la legge 9 dicembre 1998, n, 426, che ha integrato talune 344/1997, rifinanziando le attività ivi previste;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59,
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della Sanità in data 20 maggio 1991 (pubblicato sulla G. U. n. 126 del 31/5/1991) recante "Criteri per l'elaborazione dei piani regionali per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria" con cui, all'art. 3, comma 2, lettera d), si dispone che le Regioni individuino zone particolarmente inquinate o caratterizzate da specifiche esigenze di carattere ambientale;
Visto il decreto interministeriale in data 28 maggio 1999 (pubblicato sulla G.U. n. 174 del 27/7/1999), con cui sono stati stabiliti i criteri di erogazione dei contributi previsti dall'art. 4, comma 19, dalla citata legge 4261,1998;
Visto il d.lgs 4 agosto 1999, n. 351, con cui è stata recepita la Direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente;
Vista la legge 15 gennaio 1994, n. 65 con cui è stata ratificata la convenzione quadro sui cambiamenti climatici e il  relativo Protocollo redatto a Kyoto, nonché le delibera CIPE in data 3 dicembre 1997 e 18 novembre 1998, con cui sono stati individuato le linee guida per la predisposizione dei programmi attuativi degli impegni derivanti dal Protocollo;
Vista la legge 4 novembre 1997. n 413, concernente la protezione dal benzene;
Considerato che il Ministero dell'Ambiente ha avviato l'iniziativa "Domeniche Ecologiche" urante le quali nei Comuni che aderiranno sarà interdetto il traffico urbano privato; 	1
Considerato che, nell'ambito della predetta iniziativa il Ministero intende promuovere progetti rivolti sia alla sensibilizzazione ad all'informazione dei cittadini sulle tematiche della mobilità sostenibile che alla realizzazione di interventi finalizzati alla riduzione dell'impatto ambientale dei traffico urbano ed alla promozione di sistemi di mobilità sostenibile
Viste le proposte di attuazione della predetta iniziativa presentate, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore del Servizio valutazione impatto ambientale, per l'informazione ai cittadini e la relazione sullo stato dell'ambiente, e dal Direttore del Servizio inquinamento atmosferico e acustico e le industrie a rischio;
Considerato che l'attuazione della predetta iniziativa può essere considerata anticipazione dei programmi di attività per l'anno 2000 del Direttore dei Servizio valutazione impatto ambientale, informazione ai cittadini per la relazione sullo stato dell'ambiente, e del Direttore del Servizio inquinamento atmosferico e acustico e le industrie a rischio per quanto dì rispettiva competenza, e che 1 pertanto, occorre procedere all'assegnazione delle risorse finanziarie necessarie all'attuazione dei programmi così definiti, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 29/1993 e successive modificazioni ed integrazioni
Vista la legge 23 dicembre 1999, n.489, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2000;
Visto il Decreto del Ministro del Tesoro 28 dicembre 1999 di ripartizione in capitoli della Unità Previsionali di Base per l'anno finanziario 2000;

DECRETA
Articolo 1
(Fìnalità e soggetti interessati)
1. Nell'ambito dell'iniziativa "Domeniche Ecologiche", durante le quali, nei Comuni che aderiranno sarà interdetto il traffico urbano privato, il Ministero dell'ambiente cofinanzia progetti rivolti alla sensibilizzazione ed all'informazione dei cittadini sulle tematiche della mobilità  sostenibile, nonché alla realizzazione di interventi finalizzati alla riduzione dell'impatto ambientale del traffico urbano ed alla promozione di sistemi di mobilità sostenibile.
2. Possono presentare istanza di cofinanziamento, qualora abbiano aderito all'iniziativa "Domeniche Ecologiche" entro il 31 gennaio 2000, Comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti, quelli inclusi negli elenchi regionali di cui al Decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della Sanità in data 20 maggio 1991, citato nelle premesse, i Comuni capoluogo di Provincia anche se con popolazione inferiore a 100.000 abitanti, nonché i Consorzi tra Comuni la cui popolazione complessiva sia superiore ai 150.000 abitanti.
Articolo 2
(Aree d'intervento)
Possono essere cofinanziati interventi che rientrino nelle seguenti arco:
iniziative per la sensibilizzazione e l'informazione dei cittadini con tematiche sulla mobilità sostenibile e per un più efficace svolgimento elle quattro "Domeniche Ecologiche": 6 febbraio, 5 marzo, 9 aprile e 7 maggio;
realizzazione, integrazione o completamento di sistemi dì trasporto' pubblico a minimo Impatto ambientale con particolare riferimento all'impiego di: autoveicoli dotati di trazione elettrica ibrida, ciclomotori elettrici e bicicletta a pedalata assistita autoveicoli ad esclusiva alimentazione a metano o GPL autoveicoli dotati di alimentazione ''bi-fuel";
strumenti per il controllo e la limitazione del traffico nei centri urbani;
promozione dell'impiego dì combustibili e carburanti a basso impatto ambientale;
realizzazione, ampliamento o adeguamento tecnologico dei sistemi di monitoraggio degli  inquinanti atmosferici, come definiti negli allegati I-IV del d.lgs 4 agosto 1999, n. 351.
Articolo 3
(Limiti di cofinanziamento)
1. Per l'area d'intervento di cui all'articolo 2, lettera a), il Ministero dell'ambiente assegnerà il cofinanziamento fino ad un massimo di lire 500 per ciascuno degli abitanti interessati dal progetto, e comunque per un importo non superiore il 60% del costo complessivo del progetto stesso.
2. Per l'area d'intervento di cui all'articolo 2, lettera b), la percentuale massima di cofinanziamento da parte del Ministero dell'ambiente è pari al 50% del costo complessivo per sistemi elettrici ibridi e per ciclomotori elettrici e biciclette a pedalata assistita, al 25% per sistemi alimentati a metano/GPL, e al 10% per sistemi "bi-fuel". Il cofinanziamento per detta area è riferito al solo costo d'acquisto del sistema e non alla sua messa in esercizio. 
Nell'ambito dei sistemi elettrici ibridi e per ciclomotori elettrici e biciclett e a pedalata assistita, sono ammesse a finanziamento fino al 30 % del costo, se connesse all'acquisto dei mezzi, le spese di installazione di colonnine per la ricarica.
3. Per le aree d'intervento di cui all'articolo 2, lettere c), d) ed e), la percentuale massima di cofinanziamento da parte del Ministero dell'ambiente è pari al 50% dei costo complessivo del progetto.
4. Nel costo complessivo dell'intervento non sono computabili le spese sostenute anteriormente alla data del presente decreto.
5. Non possono essere cofinanziati interventi che abbiano già ottenuto finanziamenti nazionali o comunitari, a qualsiasi titolo concessi.
Articolo 4
(Richieste di cofinanziamento)
1. Per l'area d'intervento di cui all'articolo 2 lettera a), la richiesta di cofinanziamento dovranno pervenire al Ministero dell'Ambiente, Servizio valutazione impatto ambientale, per l’informazione ai cittadini e la relazione sullo stato dell'ambiente, via Cristoforo Colombo, 44 -00147- Roma, entro 15 giorni dalla pubblicazione di apposito avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
2. Per le aree d'intervento di cui all'articolo 2, lettere b), c), d) ed e), le richieste di  nofinanziamento dovranno pervenire al Servizio inquinamento atmosferico e acustico e le industrie a rischio, via Cristoforo Colombo, 44 -00147- Roma entro 30 giorni dalla pubblicazione di apposito avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
3. Le richieste, a pena di inammissibilità dovranno essere corredate da una relazione tecnica descrittiva dell'intervento e da una scheda riassuntiva che indichi l'ufficio competente, il responsabile del procedimento, l'area d'intervento di riferimento, la tipologia dell'intervento, le modalità ed i tempi di realizzazione, i risultati attesi, i costi, la quota di cofinanziamento a carico del soggetto richiedente comprovata da idonea documentazione. Nella richiesta il soggetto
richiedente dovrà dichiarare, altresì, che per tali interventi non è stato ottenuto né richiesto alcun finanziamento nazionale o comunitario.
Articolo 5
(Valutazione delle richieste)
1. L’istruttoria sulle. richieste di cofinanziamento sarà svolta a cura dei competenti Servizi del Ministero dell'ambiente, avvalendosi della Commissione tecnico-scientifica del Ministero dell'ambiente, entro i 30 giorni successivi, alla scadenza del termini di presentazione, della richieste stesse.
2. Con propri decreti, i Direttori dell'informazione al cittadini e la relazione sullo stato dell'ambiente, e del servizio inquinamento atmosferico e acustico e lo industrie a rischio, definiscono i criteri e le modalità poi la valutazione delle richieste, per l'ammissione ai finanziamenti, per il trasferimento delle risorse e per il controllo dell'attuazione degli
interventi.
Articolo 6
(Anticipazione del Programma di attività del Direttore del Servizio VIA)
1. Nel programma di attività per l'anno 2000 del Direttore del Servizio valutazione impatto ambientale, informazione ai cittadini per la relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'ambiente, è compresa, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 29/93, quale anticipazione disposta in via di improrogabile urgenza, l'attuazione dei cofinanziamenti previsti nell'ambito
dell'iniziativa "Domeniche Ecologiche", secondo quanto precisato ai precedenti articoli.
2. Al Direttore Generale del Servizio valutazione impatto ambientale, informazione ai cittadini per la relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'ambiente sono assegnate a tal fine risorse finanziarie pari a 6.000 milioni a valere sulla U.P.B. 5.2.1.1. (INFORMAZIONE, MONITORAGGIO, E PROGETTI IN MATERIA AMBIENTALE) - capitolo 7803 - C.D.R. 5 - dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno finanziario 2000.
Articolo 7
(Anticipazione del programma di attività dei Direttore del Servizio IAR)
1. Nel programma di attività per l'anno 2000 del Direttore del Servizio inquinamento atmosferico e acustico e le industrie a rischio del Ministero dell'ambiente, è compresa ai sensi dell'art. 14 dei d.lgs, 29/93, quale anticipazione disposta in via di improrogabile urgenza, l'attuazione dei cofinanziamenti previsti nell'ambito dell'iniziativa "Domeniche Ecologiche", secondo quanto precisato ai precedenti articoli.
2. Al Direttore Generale del Servizio inquinamento atmosferico e acustico e le industrie a rischio del Ministero dell'ambiente sono assegnate a tal fine risorse finanziarie pari a 60.000 milioni a valere sulla U.P.B. 1.2.1.4 (PROGRAMMI DI TUTELA AMBIENTALE) -capitolo 7082- C.D.R. 1 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno finanziario 2000.
3. Dette risorse sono ripartite tra le aree d’intervento di cui all'articolo 2, lettere b), c), d) ed e), nel seguente modo:
-lettera b): 40,000 milioni di lire;
lettera c): 7.500 milioni di lire;
lettera d): 7.500 milioni di lire;
lettera e); 5.000 milioni di lire.
Il presente provvedimento sarà trasmesso all'Organo di controllo per gli adempimenti di competenza.
Domeniche ecologiche: le 145 città che hanno aderito. Dei grandi centri urbani italiani solo Bari e Cagliari non hanno aderito. Solo in Val d'Aosta e in Sardegna non c'è stata nessuna adesione all'iniziativa.
PIEMONTE
Biella, Casale Monferrato (AL),, Collegno (TO), Cossato (BI), Grugliasco (TO), Novara, Novi Ligure (AL), Pianezza
(TO), Rivoli (TO), Torino, Vercelli
 LOMBARDIA
Abbiategrasso (MI), Bareggio (MI), Bergamo, Brescia, Bollate (MI), Bresso (MI), Cesano Maderno (MI), Cinisello Balsamo (MI), Cologno Monzese (MI), Como, Cormano (MI), Cremona, Cusano Milanino (MI), Lecco (CO), Melegnano (MI), Milano, Opera (MI), Osnago (CO), Pavia, Pioltello (MI), San Donato Milanese (MI), Saronno
(VA), Sesto San Giovanni (MI),  Vimercate (MI)
TRENTINO ALTO ADIGE
Bolzano, Trento
VENETO
Belluno, Noale (VE),Mogliano Veneto (TV), Venezia, Vicenza 
FRIULI VENEZIA GIULIA
Gorizia, Trieste, Udine
LIGURIA
Genova, La Spezia
EMILIA ROMAGNA
Bologna, Cesena (FO), Faenza (FO), Ferrara, Forlì, Imola (BO), Modena, Parma, Ravenna, Reggio Emilia
TOSCANA
Arezzo, Bibbiena (AR), Calenzano (FI), Firenze, Empoli (FI), Lastra a Signa (FI), Livorno, Lucca, Massa, Pisa, Pistoia, Prato, Sesto Fiorentino (FI)
UMBRIA
Perugia, Spoleto (PG)
MARCHE
Pesaro, Macerata
LAZIO
Ciampino (RM), Civitavecchia (RM), Frosinone, Latina, Monterotondo (RM), Roma, Viterbo, 
ABRUZZO
Francavilla a Mare (CH), L’Aquila, Montesilvano (PE), Pescara, San Giovanni Teatino (CH), Teramo
MOLISE
Campobasso
CAMPANIA
Acerra (NA), Avellino, Aversa (CE), Battipaglia (SA), Castellamare di Stabia (NA), Frattamaggiore (NA), Napoli, Pompei (NA), Portici (NA), Pozzuoli (NA), Qualiano (NA), Quarto (NA), Salerno, Sant’Antimo (NA), Scafati (SA), Torre del Greco (NA), Vallo della Lucania (SA), 
PUGLIA
Acquaviva delle Fonti (BA), Adelfia (BA), Alberobello (BA), Barletta (BA), Brindisi, Casamassima (BA), Casarano (LE), Castellana Grotte (BA), Conversano (BA), Foggia, Gioia del Colle (BA), Lecce, Mola di Bari (BA), Molfetta (BA), Noci (BA), Ostuni (BR), Taranto, Sammichele di Bari (BA)
BASILICATA
Potenza
CALABRIA
Castrovillari (CS), Catanzaro, Cosenza, Lamezia Terme (CZ), Reggio Calabria, Soverato (CZ), Soveria Mannelli (CZ), Vibo Valentia, Villa San Giovanni (RC)
SICILIA
Augusta (SR), Caltanissetta, Castelvetrano (TP), Catania, Marsala (TP), Messina, Milazzo (Me), Misilmeri (PA), Palermo, Petrosino (TP), Sciacca (AG), Trapani 
Scaduta - sostituita dal Decreto 5 aprile 2001 GU 117 22/05/2001

Incentivi per la rottamazione dei ciclomotori, moto incluse quelle elettriche e quadricicli el.

















21-5-1999   GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - n.  117

Norme in materia di attività produttive

Legge - 11 Maggio 1999, n. 140

TESTO

.........

Art. 6.
(Norme di rifinanziamento e proroga di incentivi).

1. Il contributo agli acquisti di ciclomotori e motoveicoli di cui all'articolo 22 della legge 7 agosto
1997, n.266, è riconosciuto, alle medesime condizioni ivi stabilite, per quelli effettuati dal 12 agosto 1998 al 30 novembre 1998, fermo restando quanto previsto all'articolo 17, comma 35, della legge 27 dicembre 1997, n.449. Il medesimo contributo è riconosciuto, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge e per la durata di dodici mesi, per gli acquisti di ciclomotori e motoveicoli conformi ai limiti di emissione previsti dal capitolo 5 della direttiva 97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1997.

2. All'articolo 22, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n.266, le parole: "al 1^ gennaio 1989" sono sostituite dalle seguenti: "al 1^ gennaio 1992".

3. All'articolo 22, comma 2, lettera b), della legge 7 agosto 1997, n.266, le parole: "al 31 dicembre 1996" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 1998".

4. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto altresì, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge e per la durata di dodici mesi, ai ciclomotori e  motoveicoli a trazione elettrica, nelle seguenti misure:

 a) ciclomotori e motoveicoli a due ruote, fino a lire   800.000;

 b) ciclomotori e motoveicoli a tre e quattro ruote, fino a  lire 3.000.000;

 c) biciclette a pedalata assistita elettricamente, fino a lire  300.000.

. Al fondo per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione di cui all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n.49, e successive modificazioni, è assegnata l'ulteriore somma di lire 17 miliardi per l'anno 2000.

6. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 9 della legge 30 luglio 1990, n.221, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 4.800 milioni per l'anno 2000.

7. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, gli oneri derivanti dall'articolo 9 del decreto-legge 23 giugno 1995, n.244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n.341, dall'articolo 2, comma 42, della legge 28 dicembre 1995, n.549, dall'articolo 2, comma 194, della legge 23 dicembre 1996, n.662, dall'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 25 marzo 1997, n.77, quanto a lire 25 miliardi per l'anno 1999, nonché dall'articolo 16, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n.266, gravano sull'apposita sezione del fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n.46, istituita dall'articolo 11, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n.449. A tal fine, le risorse previste per le normative citate affluiscono alla predetta sezione del fondo, a carico della quale sono poste anche le spese di  funzionamento per le normative citate.

8. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 36 della legge 5 ottobre  1991, n.317, sono sostituiti dai seguenti:

 1. Si definiscono sistemi produttivi locali i contesti produttivi omogenei, caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese, prevalentemente di piccole e medie dimensioni, e da una peculiare organizzazione  interna.
 2. Si definiscono distretti industriali i sistemi produttivi locali di cui al comma 1, caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese industriali nonché dalla specializzazione produttiva di sistemi di imprese.
 3. Ai sensi del titolo II, capo III, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla individuazione dei sistemi produttivi locali nonché  al finanziamento di progetti innovativi e di sviluppo dei sistemi produttivi locali, predisposti da soggetti pubblici o privati".

9. La rubrica dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n.317, è sostituita dalla seguente: "Sistemi produttivi locali, distretti industriali e consorzi di sviluppo industriale".

10. Le attività ricettive esistenti con oltre venticinque posti letto possono completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi di cui alla lettera b) del punto 21.2 della regola tecnica di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere, approvata con decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.116 del 20 maggio 1994, entro il termine previsto dalla successiva lettera c), previa presentazione, acquisito il necessario parere di conformità del Comando provinciale dei vigili del fuoco ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n.37, entro il termine di cui alla richiamata lettera b), di specifica richiesta di concessione edilizia e/o, allo stesso fine, di altro provvedimento amministrativo di cui, rispettivamente, all'articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n.398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n.493, come sostituito dall'articolo 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n.662, ed all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1985, n.47.

11. All'onere derivante dalle disposizioni dei commi  1, 2, 3 e 4, valutato in lire 69.100 milioni per l'anno  1999 e in lire 11.700 milioni per l'anno 2000, si  provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori  entrate derivanti dall'applicazione, come  disciplinata dal presente articolo, dell'articolo 22  della legge 7 agosto 1997, n. 266, come modificato  dal presente articolo. Il predetto importo è iscritto  in apposito capitolo dello stato di previsione del  Ministero delle finanze ai fini del successivo  riversamento agli appositi capitoli dello stato di  previsione dell'entrata.

...............

Art. 14
(Copertura  finanziaria).

1 . Per la realizzazione del programma IGNITOR è  autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per il 1999 e di lire  10 miliardi per il 2000. All'onere derivante  dall'attuazione del presente comma, si provvede, per  l'importo di lire 20 miliardi per il 1999, mediante utilizzo  delle disponibilità di cui all'articolo 1, comma 5, del  decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito con  modificazioni, dalle legge 3 agosto 1994, n. 481, e, per  l'importo di lire 10 miliardi per il 2000, mediante utilizzo  della proiezione per il medesimo anno dello  stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale  1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di  conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica  per l'anno 1999, utilizzando parzialmente  l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del   commercio e dell'artigianato.
2. All'onere derivante dalle disposizioni dell'articolo 2,  comma 3, lettera f), dell'articolo 3 e
dell'articolo 10, pari  a lire 9 miliardi annue a decorrere dal 1999, si provvede  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, 
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte  corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del  Ministero del tesoro, del bilancio e della  programmazione economica per l'anno 1999,  parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al  Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
3. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1, 2,  ad eccezione della lettera f), del comma 3, 5, comma 3,  dell'articolo 6, commi 5 e 6 e dell'articolo 8, comma 1,  pari a lire 160.300 milioni per il 1999, a lire 366.600  milioni per il 2000 e a lire 379.800 milioni per il 2001, si  provvede mediante corrispondente riduzione dello  stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale  1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di  conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della  programmazione economica per l'anno 1999, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero  dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



Il disegno di Legge 4792 "Nuovi interventi in campo ambientale" è stato approvato definitivamente alla Camera il 2 dicembre 1998 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.291 del 14 dicembre 1998  col n. 426.  L'art. 4, comma 19, stanzia 10,8 miliardi (anni 1999 e 2000) per la sostituzione del parco autoveicoli a minimo impatto ambientale a favore di regioni, enti e gestori dei servizi di pubblica utilità. Il 65% sarà destinato all'acquisto di vetture elettriche.

14-12-1998   GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - n. 291

Legge 9 dicembre 1998, n. 426

"Nuovi interventi in campo ambientale"
...
 Art. 4.
(Disposizioni varie).
...

19. In attuazione del protocollo di intenti del 1° marzo 1994 e del conseguente accordo di programma del 31 luglio 1996, per far fronte ai costi derivanti dalla sostituzione del parco autoveicoli a propulsione tradizionale con altre tipologie di autoveicoli a minimo impatto ambientale, sono autorizzati limiti d'impegno quindicennali di lire 5.400 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000 a titolo di contributo per mutui o altre operazioni finanziarie effettuate dalle regioni, dagli enti locali e dai gestori di servizi di pubblica utilità nel territorio dei comuni con popolazione superiore ai 25 mila abitanti, con priorità per quelli di cui all'allegato III annesso al decreto del Ministro dell'ambiente 25 novembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario n. 159 alla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13 dicembre 1994, e per tutti quelli compresi nelle zone a rischio di inquinamento atmosferico, individuate dalle regioni ai sensi degli articoli 3 e 9 dell'Accordo del Ministro dell'ambiente del 20 maggio 1991 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 1991. Le risorse predette, da ripartire con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dei trasporti e della navigazione e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono destinate, in misura non inferiore al 60 per cento all'acquisto di vetture a minimo impatto ambientale dotate di trazione elettrica/ibrida.

...
Art. 5.
(Disposizioni finanziarie).
...
 3. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, comma 19, pari a lire 5.400 milioni per l'anno 1999 e a lire 10.800 milioni a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando per ciascun accantonamento relativo del Ministero dell'ambiente, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e al Ministero dei trasporti e della navigazione la somma di lire 1.800 milioni per l'anno 1999 e di lire 3.600 milioni per l'anno 2000.


Decreto legge 23 Ottobre 1998, - Meglio conosciuto come "decreto benzene". Sei mesi di tempo per esaminare la qualità dell'aria e poi i Sindaci potranno far scattare i blocchi della circolazione veicolare. I Comuni con più di 150 mila abitanti dovranno preparare un rapporto, che servirà per il blocco del traffico negli anni successivi, sul contenuto nell'aria di benzene, particolato volatile sotto i 10 micron (Pm10) e idrocarburi policiclici aromatici (Ipa). Alcuni tipi e categorie di veicoli potranno avere deroghe dal blocco, i veicoli elettrici non saranno soggetti a nessun tipo di limitazione di circolazione.

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - n.. 260 del 06-11-1998
 
 

DECRETO 23 ottobre 1998. 
Individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione. 

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
di concerto con 
IL MINISTRO DELLA SANITA' 
 
 

MISURE DI LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE URBANA

ARTICOLO 1

1.Il presente decreto fissa, ai sensi dell'articolo 3 della legge 4 novembre 1997, n. 413, i criteri
ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

ARTICOLO 2

1. Il presente decreto si applica nei Comuni individuati all'allegato III del decreto 25 novembre 1994 ovvero nei Comuni con popolazione inferiore per i quali la situazione meteoclimatica e l'entità delle emissioni facciano prevedere possibili superamenti dei livelli di attenzione e/o degli obiettivi di qualità individuati nel citato decreto, nonché negli altri Comuni individuati dalle Regioni nei piani di
risanamento di cui all'articolo 4 del Dpr 24 maggio 1988, n. 203, o da loro stralci, o ubicati nelle zone a rischio di episodi acuti di inquinamento individuate dalle stesse Regioni ai sensi dell'articolo 9 del decreto 20 maggio 1991 e del Dpr 10 gennaio 1992.

ARTICOLO 3

1. Al fine dell'adozione dei provvedimenti di cui all’articolo I, i sindaci dei Comuni di cui all'articolo 2, avvalendosi del supporto tecnico dell'Arpa e dell'Ausl:
- entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvedono all'effettuazione di una valutazione preliminare  della  qualità dell'aria del territorio comunale con l'indicazione delle aree
maggiormente   interessate dall'inquinamento e della popolazione in esse presente, secondo le
indicazioni di cui all'allegato 1 al presente decreto;
- al termine di ogni anno solare, e comunque entro il 31 gennaio dell'anno successivo, provvedono alla predisposizione di un rapporto secondo le indicazioni di cui all’allegato 2 al presente decreto.
2. I sindaci dei Comuni di cui all'articolo 2 assicurano la diffusione al pubblico della valutazione
preliminare e del rapporto annuale di cui al comma 1 e ne inviano copia al ministero dell'Ambiente e al ministero della Sanità.

ARTICOLO 4

1.I sindaci dei Comuni di cui all'articolo 2, sulla base della valutazione di cui all'articolo 3 - in fase di prima applicazione - e dei suoi successivi aggiornamenti,  dispongono entro il 1° febbraio di ogni anno le misure programmate, permanenti o periodiche, di limitazione o divieto della circolazione ai fini della prevenzione dell’inquinamento atmosferico, secondo quanto indicato dall'allegato 3 al presente decreto.
2. Le misure programmate di cui al precedente comma, sono integrate, in concertazione con la
Provincia e la regione, con il piano di intervento operativo di cui all'articolo 9 del decreto 20
maggio1991 e con i piani di risanamento della qualità dell'aria di cui all'articolo 4 comma 1 del Dpr 24 maggio 1988 n. 203.
3. Le misure di cui al comma 1 hanno efficacia, di norma almeno annuale, e possono essere modificate nel corso dell'anno sulla base delle previsioni di miglioramento, ovvero di peggioramento, dello stato
della qualità dell'aria in relazione ai dati raccolti in un periodo rappresentativo.
4. Qualora non siano disponibili i dati necessari alla valutazione preliminare ovvero qualora la
valutazione preliminare non venga predisposta in tempo utile, in fase di prima attuazione i sindaci,
sentite l'Arpa e l’Ausl, adottano comunque, in via precauzionale, le misure di cui al comma 1 nelle
zone a maggiore congestione di traffico.

ARTICOLO 5

1.Il comma 2 dell'articolo 7 del decreto 25 novembre 1994 è sostituito dal seguente: «2. Al fine della valutazione del valore medio annuale della concentrazione di Ipa, le misure devono essere effettuate in modo discontinuo secondo quanto riportato nell'allegato VII».

ARTICOLO 6

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale»
della Repubblica Italiana.



Per chi fosse interessato a conoscere il testo degli allegati può inviare una richiesta  cliccando qui

3-8-1998   GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 179

MINISTERO DELL'AMBIENTE
Decreto 27 marzo 1998 
       "Mobilità sostenibile nelle aree urbane"

...

Art. 5.

1. Nel rinnovo del loro parco autoveicolare, le amministrazioni dello Stato, delle regioni, degli enti locali, degli enti gestori di servizi pubblici e dei servizi di pubblica utilità, pubblici e privati, dovranno prevedere che nella sostituzione degli autoveicoli delle categorie M1 e N1 in dotazione una quota sia effettuata con autoveicoli elettrici, ibridi, o con alimentazione a gas naturale, a GPL, con carburanti alternativi con pari livello di emissioni, dotati di dispositivo per l’abbattimento delle emissioni inquinanti, nelle seguenti percentuali entro i tempi sottoindicati:
     entro il 31 dicembre 1998 nella misura del 5%
     entro il 31 dicembre 1999 nella misura del 10%
     entro il 31 dicembre 2000 nella misura del 20%
     entro il 31 dicembre 2001 nella misura del 30%
     entro il 31 dicembre 2002 nella misura del 40%
     entro il 31 dicembre 2003 nella misura del 50%

Art. 6.

1. Il Ministro dell'ambiente concorre ad individuare, sulla base del programma stralcio di tutela
ambientale  di cui all'art. 2, comma 106, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ex art. 7 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, specifiche risorse da destinarsi alla degli interventi di razionalizzazione della mobilità indicati nel presente decreto. In particolare vengono destinati, secondo le procedure indicate dal programma stralcio stesso, 7,2 miliardi di lire alle strutture di supporto delle reti cittadine dei responsabili della mobilità aziendale, 8,5 miliardi di lire all'incentivazione dei servizi di uso collettivo ottimale delle autovetture e di   forme di multiproprietà delle autovetture destinate una quota proporzionale al tempo d'uso ed ai chilometri percorsi, 5 miliardi di lire alla copertura  ell'extracosto dei veicoli elettrici, a gas naturale o a GPL, o con carburanti alternativi con pari livello di emissioni, ai sensi degli articoli 3, 4, e 5. Vengono inoltre previsti 9 miliardi di lire per l'acquisto da parte di cittadini di veicoli elettrici su due ruote e 5 miliardi di lire per la diffusione di servizi di taxi collettivo.

   Roma, 27 marzo 1998


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