aggiornati ad 2007
Misure urgenti a
sostegno dei settori industriali in crisi-
DECRETO-LEGGE 10 febbraio 2009 , n. 5
Nuovi
ecoincentivi per le due ruote - Ministero dell'Ambiente - 11 Giugno
2007
"Normativa di incentivazione
all'utilizzo di veicoli a trazione elettrica" Circolare
17 gennaio 2005, n.2390
"Incentivi per gli
autoveicoli
con trazione elettrica" - Circolare 19 dicembre 2003, n. 9582
"Biciclette
ad aiuto di pedalata"
- Legge 3 Febbraio 2003, n. 14. (in formato .tif)
"Contributi
per l'acquisto
di veicoli a minimo impatto ambientale" - (Decreto 18 ottobre 2002)
Legge 9 dicembre 1998, n. 426.
"Giornate ecologiche 2002"
- (Decreto n. 1076 del 15 aprile 2002 del Ministero dell'ambiente)
"Giornate ecologiche 2001"
- (Decreto 25 luglio 2001 del Ministero dell'ambiente)
"Contributi
diretti
ai cittadini" - (Decreto 5 aprile 2001 del Ministero dell'ambiente)
"Giornate
Ecologiche"
- (Decreto 29 maggio 2000 del Ministero dell'ambiente)
"Domeniche
a piedi, 66 miliardi ai Comuni" - (Dm Ambiente 11/2000)
"Norme in materia di
attività produttive" - Rottamazione - Legge 11 maggio 1999,
n. 140
"Nuovi interventi in
campo
ambientale" - Legge 9 Dicembre 1998, n. 426
"Individuazione dei
criteri
ambientali e sanitari" in base ai quali i sindaci adottano le
misure
di limitazione della circolazione. " - Decreto legge 23 Ottobre 1998,
Gazzetta
Ufficiale n. 260 del 06-11-1998
"Mobilità
sostenibile
nelle aree urbane" -
Decreto 27 Marzo 1998
Vantaggi e agevolazioni (in
Italia) per
i veicoli elettrici:
* Esenzione della tassa di
circolazione
per 5 anni (art.20 del DPR N° 39 del 05.02.53)
* Riduzione dell’assicurazione
del
50% (Art. N° 10 del 05.05.93 del CIP )
* Possono accedere alla Zona
pedonalizzata
della ZTL (Firenze ed altre città)
* Lo scooter elettrico
può
parcheggiare in zona pedonalizzata negli esclusivi spazi presso
le
colonnine di ricarica per vv.ee. ed accanto alle rastrelliere delle
biciclette
(a Firenze).
Misure urgenti a
sostegno dei settori industriali in crisi
DECRETO-LEGGE
10 febbraio 2009 , n. 5
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77
e 87 della Costituzione;
Ritenuta la
straordinaria necessita' ed urgenza di fronteggiare l'eccezionale situazione di crisi
internazionale del settore industriale
e in particolare del comparto automobilistico, anche in relazione all'importanza di questi
settori nel sistema produttivo nazionale ed ai riflessi di carattere
occupazionale sulle famiglie e sulle imprese;
Ritenuta la necessita'
di collocare in un quadro unitario le disposizioni finalizzate alla
promozione dello sviluppo economico e alla competitivita' del Paese, anche
mediante l'introduzione di misure
di carattere fiscale e finanziario in grado di sostenere il rilancio produttivo e il raggiungimento
degli obiettivi di risparmio energetico e di salvaguardia ambientale;
Considerate, altresi',
le particolari ragioni di urgenza, connesse con la contingente situazione
economico-finanziaria delle imprese e del loro indotto e con la necessita' di
sostenere la domanda di beni durevoli, di favorirne il ricambio con
finalita' di carattere ambientale
e di assicurare obiettivi di rilancio occupazionale;
Rilevata, infine,
l'esigenza di potenziare le misure fiscali e finanziarie occorrenti per garantire il
rispetto degli obiettivi fissati
dal Protocollo di Kyoto e dalle linee guida per le politiche nazionali di riduzione delle emissioni
di gas-serra;
Vista la deliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 febbraio 2009;
Sulla proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze,
del Ministro dello sviluppo economico
e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
E m
a n a
il seguente decreto-legge:
Art.
1.
Incentivi al rinnovo
del parco circolante e incentivi all'acquisto di veicoli ecologici
1. Fermo restando le
misure incentivanti di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, 353, 358 e 359,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui all'articolo 29, comma 9,
del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, in attuazione del
principio di salvaguardia ambientale ed al fine di incentivare la
sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, di autovetture ed
autoveicoli per il trasporto promiscuo di categoria «euro 0»,
«euro 1» o «euro 2», immatricolati fino al 31 dicembre 1999, con autovetture nuove di
categoria «euro 4» o «euro5» che emettono non oltre 140 grammi di
CO2 per chilometro oppure non oltre 130 grammi di CO2 per chilometro
se alimentate a gasolio, e' concesso
un contributo di euro 1500.
2. Per la
sostituzione, realizzata attraverso la demolizione di veicoli di cui all'articolo 54, comma
1, lettere c), d), f), g), ed m), del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, di massa massima fino a 3.500 chilogrammi e di categoria
«euro 0», «euro 1» o «euro 2», immatricolati fino al 31
dicembre 1999, con veicoli nuovi di cui all'articolo 54, comma 1, lettere c),
d), f), g), ed m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di
massa massima fino a 3.500 chilogrammi,
di categoria «euro 4» o «euro 5», e' concesso
un contributo di euro 2500.
3. Per l'acquisto di
autovetture nuove di fabbrica ed omologate dal costruttore per la circolazione
mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano,
nonche' mediante alimentazione elettrica ovvero ad idrogeno, fermo
restando quanto previsto dall'articolo
1, commi 228 e 229, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il contributo e' aumentato di 1500
euro nel caso in cui il veicolo
acquistato, nell'alimentazione ivi considerata, abbia emissioni di CO2 non superiori a 120
grammi per chilometro. Le agevolazioni
di cui al presente comma sono cumulabili, ove ne ricorrano le condizioni, con quelle di
cui al comma 1.
4. Per l'acquisto di
veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, di massa massima fino a 3.500 chilogrammi, di
categoria «euro 4» o «euro 5», nuovi di fabbrica ed omologati dal
costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o
doppia, del motore con gas metano,
fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 228 e 229, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, il contributo e' incrementato
fino ad euro 4000. Le agevolazioni di cui al presente comma sono cumulabili, ove ne ricorrano
le condizioni, con quelle di cui al comma 2.
5. In caso di acquisto
di un motociclo fino a 400 cc di cilindrata nuovo di categoria «euro 3»
con contestuale rottamazione di un motociclo o di un ciclomotore di
categoria «euro 0» o «euro 1», realizzata attraverso la demolizione
con le modalita' indicate al comma 233 dell'articolo 1 della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e' concesso un contributo di euro 500.
6. Le disposizioni di
cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 hanno validita' per i veicoli nuovi acquistati, anche
in locazione finanziaria, con contratto stipulato tra venditore ed
acquirente a decorrere dal 7 febbraio 2009 e fino al 31 dicembre
2009, purche' immatricolati non oltre il 31 marzo 2010.
7. A decorrere dal 7
febbraio 2009, la misura dell'incentivo di cui all'articolo 29, comma 9, del
decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 2008, n. 31, e' rideterminata nella misura di euro
500 per le installazioni degli impianti a GPL e di euro 650 per le
installazioni degli impianti a metano, nei limiti della disponibilita'
prevista dal comma 59 dell'articolo
2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2006, n. 286, come ulteriormente
incrementata dal comma 8 dell'articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,
convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
8. Le agevolazioni di
cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 possono essere fruite nel rispetto della regola degli
aiuti «de minimis» di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della
Commissione, del 15 dicembre 2006.
9. Per l'applicazione
del presente articolo valgono le norme di cui ai commi dal 230 al 234 dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
10. Il comma 53
dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si interpreta nel senso che il
tetto ivi previsto non si applica ai crediti d'imposta spettanti a titolo
di rimborso di contributi anticipati
sotto forma di sconto sul prezzo di vendita di un bene o servizio.
11. Al fine di
diminuire le emissioni di particolato nel settore del trasporto pubblico, e' stabilito,
nel limite di spesa per l'anno 2009 di 11 milioni di euro, un
finanziamento straordinario per l'installazione di dispositivi per
l'abbattimento delle emissioni di particolato dei gas di scarico,
omologati secondo il decreto del Ministro dei trasporti 25 gennaio 2008,
n. 39, e che garantiscano un'efficacia
di abbattimento delle emissioni di particolato non inferiori al 90 per cento, su veicoli a
motore ad accensione spontanea
(diesel) di categoria N3 ed M3 di classe euro 0, euro 1, euro 2 proprieta' di aziende che
svolgono servizi di pubblica utilita' attraverso l'impiego di
veicoli appartenenti alle suddette categorie.
12. Il finanziamento
straordinario di cui al comma 11 e' finalizzato alla concessione di
contributi per l'installazione dei dispositivi per l'abbattimento delle
emissioni di particolato dei gas di scarico di cui al comma 11.
13. Le modalita' di
erogazione dei contributi di cui al comma 12 sono regolate dalle regioni e dalle
province autonome di Trento e di Bolzano con appositi provvedimenti
emanati entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto. Le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano destinano prioritariamente le risorse alle
aziende di cui al comma 12 che effettuano servizio nei comuni
individuati ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 4 agosto 1999,
n. 351.
14. I contributi di
cui al comma 12 sono concessi in misura pari al 25 per cento delle spese sostenute per
l'acquisto e l'installazione del dispositivo per l'abbattimento
delle emissioni di particolato dei gas di scarico di cui al comma 11 e
comunque in misura non superiore a 1.000 euro per ciascun dispositivo.
15. Il finanziamento
straordinario di cui al comma 11 e' ripartito, con decreto del Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare tra le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano
sulla base dei dati relativi al trasporto pubblico.
16. I contributi di
cui al comma 12 non sono cumulabili con altri contributi di natura nazionale,
regionale e locale concessi per l'installazione di dispositivi per
l'abbattimento delle emissioni di particolato dei gas di scarico.
17. L'erogazione del
finanziamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, come
ripartito ai sensi del comma 15, e' subordinata alla notifica da
parte della regione o della provincia
autonoma al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di misure di
riduzione delle emissioni di inquinanti nel settore della mobilita',
vigenti al momento dell'erogazione
del finanziamento stesso.
.............................
Art. 6.
Sostegno al
finanziamento per l'acquisto di autoveicoli, motoveicoli e veicoli commerciali
1. Con il decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 9, comma 3, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono stabilite anche le modalita' per
favorire l'intervento della SACE
s.p.a. nella prestazione di garanzie volte ad agevolare la concessione di finanziamenti per
l'acquisto degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei veicoli commerciali
di cui all'articolo 1.
Art. 7.
Controlli fiscali
1. Il controllo delle
agevolazioni previste in materia di imposte di registro, ipotecaria e catastale,
sulle successioni e donazioni, fruite in sede di liquidazione o
autoliquidazione dell'imposta principale, e' eseguito sulla base di
criteri selettivi approvati con atto del Direttore dell'Agenzia delle
entrate, che tengono conto di specifiche analisi di rischio circa
l'indebito utilizzo delle agevolazioni
medesime. La conseguente maggiore capacita' operativa per l'Agenzia delle entrate viene
destinata all'esecuzione di specifici
controlli volti al contrasto dell'utilizzo di crediti inesistenti mediante compensazioni di
cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
successive modificazioni.
2. Al comma 18
dell'articolo 27 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il primo periodo e'
aggiunto, in fine, il seguente: «E' punito con la sanzione del duecento per
cento della misura dei crediti
compensati chiunque utilizza i crediti di cui al primo periodo per il pagamento delle somme
dovute per un ammontare superiore
a cinquantamila euro per ciascun anno solare.».
3. In relazione alle
disposizioni di cui ai commi 1 e 2, le dotazioni finanziarie della missione di
spesa «Politiche economico-finanziarie
e di bilancio» sono ridotte di 10 milioni di euro per l'anno 2009, di 100 milioni di
euro per l'anno 2010, di 200 milioni di euro per l'anno 2011 e di
310 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.
Art. 8.
Copertura finanziaria
1. Ai maggiori oneri
derivanti dal presente decreto, valutatirispettivamente in euro 382 milioni per
l'anno 2009, euro 230,5 milioni
per l'anno 2010, euro 405,8 milioni di euro per l'anno 2011, euro 308,4 milioni per ciascuno degli
anni 2012 e 2013 ed euro 386,2 milioni di euro per l'anno 2014, si
provvede:
a) quanto ad euro
311,1 milioni per l'anno 2009, euro 130,5 milioni per l'anno 2010, euro 205,8
milioni di euro per l'anno 2011 e quanto a euro 77,8 milioni per l'anno
2014, mediante utilizzazione delle somme iscritte nel conto dei
residui al 31 dicembre 2008 e non piu' dovute, conseguenti alle revoche
totali o parziali delle agevolazioni
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, quantificate in
euro 933 milioni complessivi, iscritte nello stato di previsione del
Ministero dello sviluppo economico,
rispettivamente quanto ad euro 99,5 milioni sul capitolo 7420 e quanto ad euro 833,5 milioni sul
capitolo 7342. A valere su tali
somme di euro 933 milioni, nell'anno 2009, rispettivamente, una quota di 311,1 milioni di euro e'
versata all'entrata del bilancio dello Stato e una quota pari a 621,9
milioni di euro e' versata su apposita contabilita' speciale, ai fini
del riversamento all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2010
per 211 milioni di euro, nell'anno
2011 per 215 milioni di euro, nell'anno 2012 per 95,9 milioni di euro e nell'anno 2014 per
100 milioni di euro. Una quota delle somme riversate all'entrata del
bilancio dello Stato ai sensi del periodo precedente pari a 80,5
milioni di euro nell'anno 2010 e 95,9 milioni di euro nell'anno 2012 e'
riassegnata negli stessi anni al fondo di garanzia di cui al comma 2
del presente articolo;
b) quanto ad
euro 10 milioni di euro per il 2009, 100 milioni di euro per l'anno 2010, 200 milioni di
euro per l'anno 2011 ed euro 308,4 milioni dall'anno 2012, in
relazione agli interventi previsti ai sensi dell'articolo 7;
c) quanto a 49.955.833
euro per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 890, della legge
27 dicembre 2006, n. 296;
d) quanto a 11 milioni
di euro per l'anno 2009, mediantecorrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1121, della legge
27 dicembre 2006, n. 296.
2. Conseguentemente
all'utilizzo delle risorse provenienti dalle revoche disposto dal comma 1, lettera
a) del presente articolo, il rifinanziamento del Fondo di garanzia
di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, previsto
dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' assicurato con gli importi di 80,5 milioni di euro e
di 95,9 milioni di euro riassegnati,
rispettivamente, negli anni 2010 e 2012 ai sensi del comma 1, lettera a), ultimo periodo,
nonche' con le ulteriori disponibilita'
accertate a seguito di revoche disposte dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, fermo restando il limite
complessivo di 450 milioni di euro previsto dal predetto articolo 11
compatibilmente con gli effetti
stimati per ciascun anno in termini di indebitamento netto.
3. Il Ministro
dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al
presente decreto, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti
correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni.
Art. 9.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto
entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e sara'
presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto,
munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma,
addi' 10 febbraio 2009
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente
del Consiglio dei Ministri
Tremonti, Ministro
dell'economia e delle
finanze
Scajola, Ministro
dello sviluppo economico
Prestigiacomo,
Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio
e del mare
Visto, il
Guardasigilli: Alfano
Fonte:
www.governo.it
|
Fondi per 15 milioni di euro e sconti fino al 30% per chi sceglie di rottamare il
vecchio ciclomotore.
Partono da oggi i
nuovi ecoincentivi del Ministero dell’Ambiente per le due ruote. Si
tratta di 15 milioni di euro complessivi, di cui 1,5 milioni dedicati
ai motori elettrici, con l'obiettivo di raggiungere la vendita di 2.150
ciclomotori di questo tipo e con sconti fino al 30% del listino per
l’acquisto di nuovi ciclomotori di ultima generazione o biciclette
elettriche. La campagna lanciata dal Ministero nell’ambito delle
politiche di miglioramento della qualità dell’aria, è
frutto di un accordo con Confindustria Ancma (associazione nazionale
ciclo motociclo accessori), nato con l’obiettivo di svecchiare il moto
auto nazionale, eliminando gradualmente dalla circolazione i
ciclomotori più datati e inquinanti sostituendoli con mezzi a
basso o nullo impatto ambientale. Il provvedimento permetterà a
tutti i cittadini che sceglieranno di rottamare il vecchio ciclomotore,
euro zero o costruito fino a tutto il 2001, di ottenere contributi
significativi:
- la copertura
totale delle spese di demolizione
anche senza contestuale acquisto del motorino;
- il 30% del listino fino a un massimo di
250 euro per
l’acquisto di una bicicletta;
- il 30% del listino fino a un massimo di
1000 euro per un
motociclo o quadriciclo a trazione elettrica;
- il 30% del listino fino a un massimo di
700 euro per un
ciclomotore elettrico o una bicicletta a pedalata assistita.
Le spese per la demolizione fissate in 30 €
sulla base della convenzione con i demolitori della rete ADA
(Associazione Demolitorio Autoveicoli) saranno sostenute al 50% dal
Ministero e al 50% dai concessionari.
I beneficiari sono le persone fisiche e
giuridiche residenti in Italia (escluse le imprese che svolgono
attività di trasporto in conto terzi).
Gli incentivi del
Ministero dell’Ambiente non sono
cumulabili con altri incentivi a livello locale.
|
MINISTERO
DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
CIRCOLARE 17 gennaio 2005, n.2390
Indicazioni e chiarimenti sulle agevolazioni in favore degli
autoveicoli a trazione elettrica - legge 23 agosto 2004, n. 239 -
articolo 54, recante modifiche all'articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni,
nella legge 25 novembre 1997, n. 403, e informazioni sull'applicazione
dell'articolo 6, comma 4 della legge 11 maggio 1999, n. 140, e
successive integrazioni. (GU n. 18 del 24-1-2005)
IL MINISTERO
DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
e
IL MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL
TERRITORIO
Alle imprese
interessate
Al CEI-CIVES
Alle associazioni
interessate
L'art. 54 della legge 23 agosto
2004, n. 239, prevede che i
contributi previsti dall'art.
1, comma 2 del decreto-legge
25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge
25 novembre 1997, n. 403, in favore del settore
di trazione degli
autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto (gpl) o a
metano
nonche' di quello degli autoveicoli a
trazione elettrica possano
essere erogati anche alle persone giuridiche.
Relativamente al settore degli autoveicoli a trazione elettrica,
in
funzione di organizzare la gestione delle
modifiche intervenute,
tenuto anche conto del rispetto
delle regole comunitarie, e'
necessario fornire indicazioni
e chiarimenti sulla corretta
applicazione della citata nuova legge e della normativa regolamentare
di riferimento.
E' necessario altresi'
offrire chiarimenti sullo stato di
attuazione della normativa di incentivazione all'utilizzo di
veicoli
a trazione elettrica, che riguarda non solo gli autoveicoli ma
anche
i ciclomotori, i motoveicoli e le biciclette a pedalata assistita.
1. L'intervento in favore dei ciclomotori e motoveicoli a
trazione
elettrica, nonche' delle biciclette a pedalata
assistita previsto
dall'art. 6, comma 4 della legge 11 maggio 1999, n. 140, rifinanziato
piu' volte, e da ultimo dall'art. 28 della legge 12 dicembre 2002, n.
273, per avvenuto esaurimento delle
risorse disponibili e' stato
sospeso, a decorrere dal 16 settembre 2004,
mediante avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
190 del 14 agosto
2004. Il monitoraggio delle operazioni incentivate e' avvenuto
sulla
base dei dati forniti dalla direzione generale della
motorizzazione
civile per i veicoli soggetti a immatricolazione e dei dati
forniti
dalla CIVES (Commissione italiana veicoli elettrici stradali del
CEI
- Comitato elettrotecnico italiano), per i
veicoli non soggetti a
immatricolazione. Con l'emissione della circolare del Ministero delle
attivita' produttive di concerto con il
Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio n. 759582 del 19
dicembre 2003, si e'
instaurato un nuovo sistema di
monitoraggio, nell'ambito di un
accordo di collaborazione tra CEI/CIVES e Ministero
dell'ambiente,
tale da consentire un
quadro costantemente aggiornato delle
operazioni incentivate.
2. L'intervento in favore degli autoveicoli a
trazione elettrica,
di cui al gia' citato art. 1, comma 2 del decreto-legge 25
settembre
1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
novembre
1997, n. 403, prosegue poiche' esistono ancora
disponibilita' sullo
stanziamento annuo di un miliardo di lire (pari a
Euro 516.456,89)
per gli autoveicoli elettrici a fronte dello stanziamento
stabilito
dall'art. 1, comma 3, della citata legge n. 403/1997.
Per quanto riguarda l'estensione delle
possibilita' di utilizzo
delle agevolazioni alle persone giuridiche si chiarisce quanto segue:
Decorrenza.
Il contributo e' riconoscibile anche alle
persone giuridiche per
l'acquisto di autoveicolo nuovo, purche' le
operazioni di acquisto
siano avvenute in data non anteriore al 28 settembre 2004, giorno
di
entrata in vigore della legge n. 239/2004. Nessuna modifica normativa
e' intervenuta per le persone fisiche.
Soggetti beneficiari
persone giuridiche.
Le persone giuridiche possono usufruire dei
contributi nei limiti
della normativa comunitaria sul «de minimis»,
di cui al regolamento
(CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001.
Non possono usufruire del contributo le imprese esercenti
attivita'
di trasporto merci in conto terzi.
Ai fini del rispetto della regola «de
minimis», al momento della
realizzazione dell'operazione di
acquisto, il soggeto persona
giuridica che intende beneficiare del
contributo consegnera' al
venditore, autocertificazione redatta secondo
lo schema contenuto
nell'allegato C alla presente circolare, in originale e copia.
Gli enti pubblici e le
istituzione riconosciute come persone
giuridiche non
sono tenute alla
presentazione della
autocertificazione di cui al precedente
comma, se l'autoveicolo
oggetto di incentivazione viene
utilizzato per l'esercizio delle
attivita' necessarie per il conseguimento dei fini
istituzionali e
non nell'ambito di attivita' di tipo economico.
Autoveicoli oggetto di
incentivazione.
Per la definizione di «autoveicolo elettrico»
si fa riferimento al
decreto del Ministero dell'ambiente del 5
aprile 2001, art. 2,
comma 1, lettere a), b) e c), e in particolare si intendono
compresi
in detta categoria gli autoveicoli
«ibridi» di cui alla lettera c)
dello stesso comma.
La direttiva 92/53/CEE del
Consiglio del 18 giugno 1992, che
modifica la direttiva 70/156/CEE, concernente il ravvicinamento delle
legislazione degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli
a motore e dei loro rimorchi, recepita con decreto del Ministero
dei
trasporti 8 maggio 1995, nell'allegato II,
definisce le categorie
internazionali dei veicoli.
Poiche' le carte di circolazione
sono uniformate alla suddetta
definizione, l'esame del requisito di cui all'articolo 54,
comma 1,
lettere a) e c) del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
verra' eseguito sulla base dei seguenti codici
identificativi delle
categorie internazionali:
a) M1: «veicoli destinati
al trasporto di persone, aventi al
massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente»;
b) N1: «veicoli destinati
al trasporto merci, aventi massa
massima non superiore a 3,5 t.
Monitoraggio.
Nel quadro di un accordo di collaborazione sottoscritto
tra il CEI
- Comitato elettrotecnico italiano e
il Ministero per la tutela
dell'ambiente e del territorio (M.A.T.T.), sul tema della
mobilita'
sostenibile con particolare riferimento ai veicoli elettrici, per gli
anni 2001-2005, l'attivita' di
monitoraggio della diffusione dei
veicoli elettrici viene affidata alla commissione CIVES dello
stesso
CEI.
I costruttori e gli importatori di autoveicoli elettrici, per
poter
recuperare l'importo delle agevolazioni di cui al
decreto-legge n.
324/1997, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 403/1997,
come integrato dall'articolo 54 della
legge n. 239 del 23 agosto
2004, provvederanno ai seguenti adempimenti:
1. preventivo accreditamento dei
costruttori/importatori e dei
relativi prodotti, secondo le istruzioni
dettagliate indicate nel
seguito;
2. comunicazione periodica alla
commissione CIVES del CEI delle
vendite effettuate mensilmente delle
quali viene richiesto il
recupero delle agevolazioni con
credito d'imposta, secondo le
istruzioni dettagliate indicate nel seguito.
1. Istruzioni per l'accreditamento dei
soggetti fornitori degli
autoveicoli elettrici.
I soli soggetti aventi diritto al
recupero del contributo quale
credito d'imposta sono le imprese
costruttrici o importatrici,
secondo le modalita' stabilite dall'art.
29, commi 4 e 5, del
decreto-legge 31 dicembre
1996, n. 669,
convertito, con
modificazioni, nella legge 28 febbraio 1997, n. 30.
L'ammontare dei contributi, ai sensi di quanto
disposto dall'art.
1, comma 2, della gia' citata
legge n. 403/1997 e' qui sotto
riportato:
acquisto di nuovi autoveicoli elettrici: Euro
1.807,60.
Per avere titolo al recupero
del contributo, detti soggetti
trasmetteranno al CEI-CIVES, con lettera
raccomandata firmata dal
legale rappresentante, la seguente documentazione:
a) copia dell'estratto dell'iscrizione
alla camera di commercio
dal quale risulti che l'oggetto
sociale include la produzione o
importazione di veicoli;
b) l'elenco dei
modelli di veicoli dei quali si
intende
richiedere il recupero del contributo quale credito d'imposta;
detto
elenco potra' essere periodicamente aggiornato;
c) per ciascun modello di autoveicolo,
copia del certificato di
omologazione rilasciato dal Ministero
delle infrastrutture e dei
trasporti.
L'indirizzo di invio della
documentazione di cui sopra e' il
seguente: CEI - Comitato elettrotecnico italiano - Commissione
CIVES
- via Saccardo, 9 - 20134 Milano.
CEI-CIVES provvedera' all'esame
della documentazione e dara'
comunicazione ai costruttori/importatori circa la conformita' ai fini
dell'accreditamento.
2. Istruzioni per il recupero del contributo con credito
d'imposta
per gli autoveicoli elettrici.
Per l'attivazione della normale procedura prevista
dalla legge n.
669/1997 per il recupero del credito di imposta, va
attuato quanto
segue.
Con cadenza mensile, entro il
quattordicesimo giorno del mese
successivo all'emissione della fattura di vendita, i soggetti di
cui
sopra invieranno al CEI-CIVES per posta raccomandata,
l'elenco dei
veicoli venduti, specificando quanto segue:
a) i riferimenti di ciascuna
fattura di vendita: numero e data
fattura; riferimenti dell'acquirente
(per le persone fisiche,
cognome, nome, indirizzo e codice fiscale; per le persone giuridiche,
ragione sociale, indirizzo e partita IVA); tipologia
e modello del
veicolo; entita' del contributo, gia' anticipato, all'acquirente
per
il quale verra' chiesto il recupero con credito d'imposta;
b) il numero di pezzi venduti nel mese
per ciascuno dei modelli
accreditati e l'importo complessivo del credito d'imposta
afferente
al totale dei veicoli di cui sopra.
L'allegato A riporta il fac-simile del modulo per la
trasmissione
di quanto sopra, che deve essere sottoscritto e
firmato dal legale
rappresentante.
Per ogni vendita effettuata a
persone giuridiche che possono
usufruire del contributo, il
costruttore/importatore deve inoltre
allegare copia dell'autocertificazione ai fini
del rispetto della
regola «de minimis» redatta dall'acquirente secondo
lo schema di cui
all'allegato C, che CEI-CIVES provvedera'
poi ad inoltrare al
Ministero delle attivita' produttive (M.A.P.).
L'indirizzo di invio di quanto sopra e' il seguente: CEI -
Comitato
elettrotecnico italiano - Commissione CIVES - via Saccardo, 9 - 20134
Milano.
Nell'ambito di applicazione della
predetta convenzione tra il
M.A.T.T. ed il CEI, quest'ultimo, attraverso la propria
commissione
CIVES, provvedera' a:
a) raccogliere la documentazione
di cui ai precedenti punti,
attraverso i costruttori e gli importatori;
b) verificare la completezza della documentazione;
c) segnalare al M.A.P., entro trenta giorni dal
ricevimento della
documentazione di cui ai precedenti punti 1 e 2, le posizioni di
non
conformita' a quanto richiesto;
d) inviare al M.A.P. ed al
M.A.T.T., con cadenza mensile, il
resoconto dell'attivita' redatto in conformita' dell'allegato B.
La predetta attivita' verra' resa dal CEI-CIVES a
titolo gratuito
per il M.A.P. e per tutti i soggetti destinatari dei contributi.
Il M.A.P. provvedera', sulla base della documentazione trasmessa
da
CEI-CIVES, al monitoraggio delle risorse disponibili
e sospendera'
l'intervento ad avvenuto utilizzo
dei 9/10 degli stanziamenti
disponibili.
Le imprese costruttrici o
importatrici procedono al recupero
dell'importo dell'agevolazione se, trascorsi
quarantacinque giorni
dall'invio della documentazione, non hanno ricevuto dal M.A.P. avviso
contrario all'utilizzo del contributo. Il
recupero del contributo
prima della scadenza dei quarantacinque giorni puo' essere effettuato
a condizione che l'interessato, in caso di avviso contrario, provveda
a regolarizzare
la propria
posizione nei confronti
dell'Amministrazione finanziaria.
Si richiama l'attenzione sull'osservanza
delle disposizioni che
riguardano le procedure per il recupero del credito di
imposta e si
sottolinea che resta fermo l'obbligo, per i
costruttori e per gli
importatori, di conservare per cinque anni la
documentazione, che
deve essere ad essi trasmessa dal venditore, come previsto
dall'art.
29, commi 4 e 5, del
decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669,
convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio
1997, n. 30,
che ad ogni buon fine viene di seguito richiamata:
a) copia della fattura di
vendita da cui risulta l'importo
dell'agevolazione prevista dalla legge;
b) copia della carta di
circolazione e del certificato di
proprieta'; in caso di loro mancanza copia dell'estratto cronologico;
c) originale dell'autocertificazione ai
fini del rispetto della
regola «de minimis» nel caso
che l'acquirente sia una persona
giuridica;
d) copia della documentazione trasmessa al CEI-CIVES.
La presente circolare sara' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, e avra' efficacia dal giorno
successivo a
quello della pubblicazione.
Roma, 17 gennaio 2005
p. Il Ministero delle attivita' produttive
Il direttore generale per lo sviluppo
produttivo e la competitivita'
Goti
p. Il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio
Il direttore generale per la
salvaguardia ambientale
Agricola
|
(GU n.
243 del 15-10-2004)
MINISTERO
DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
DECRETO 24 maggio 2004
Attuazione
dell'art.
17 della legge 1° agosto 2002, n.
166, in
materia di
contributi per la sostituzione del parco autoveicoli a
propulsione
tradizionale con veicoli a minimo impatto ambientale.
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL
TERRITORIO
di concerto con
IL MINISTRO DELLE
INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
e
IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto
l'art. 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive
modificazioni, concernente la classificazione dei veicoli;
Visto
il decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, recante
«Definizione
e ampliamento delle attribuzioni della
Conferenza
permanente
per i rapporti tra Stato, le
regioni e le province
autonome
di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie e i
compiti di
interesse comune delle regioni, delle province
e nei
comuni,
con la Conferenza Stato-citta' e
autonomie locali» che
all'art.
7, comma 1 allegato A, sopprime il comitato per
le aree
naturali
protette di cui all'art. 3 della legge 6 dicembre 1991, n.
394, trasferendo le
relative funzioni a tale Conferenza;
Visto
il decreto del Ministro dell'ambiente di
concerto con i
Ministri
dei lavori pubblici, della sanita' e dei trasporti e della
navigazione del
27 marzo 1998 ed in particolare l'art. 5 che prevede
che le
regioni, gli enti locali, gli enti e i gestori di servizi di
pubblica
utilita' si dotino di una quota progressivamente crescente
di automezzi a basso
impatto ambientale;
Vista
la deliberazione del Comitato
Interministeriale per la
Programmazione
Economica (CIPE) del 19 novembre 1998
(Gazzetta
Ufficiale 10
febbraio 1999, n. 33) concernente l'approvazione delle
linee
guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle
emissioni dei gas
serra (deliberazione n. 137/98);
Visto
l'art. 4, comma 19, della legge 9 dicembre
1998, n. 426,
cosi' come modificato
dall'art. 145, comma 8, della legge 23 dicembre
2000, n.
388, (Finanziaria 2001), con il quale, in attuazione del
protocollo di
intenti del 1° marzo 1994 e del conseguente accordo di
programma del 31
luglio 1996, per far fronte ai costi derivanti dalla
sostituzione
del parco autoveicoli a propulsione tradizionale con
altre
tipologie di veicoli a minimo
impatto ambientale, e'
autorizzato un impegno
di risorse, a titolo di contributo per i mutui
o altre
operazioni finanziarie effettuate dalle regioni, dagli enti
locali e dai gestori
di servizi per pubblica utilita', nel territorio
dei comuni con
popolazione superiore ai 25 mila abitanti, dei comuni
che fanno
parte delle isole minori ove sono presenti aree marine
protette,
nonche' dei comuni che fanno parte delle aree
naturali
protette iscritte
nell'elenco ufficiale di cui alla deliberazione del
Ministro
dell'ambiente del 2 dicembre 1996, con priorita' per quelli
di cui all'allegato
III annesso al decreto del Ministro dell'ambiente
25 novembre 1994, e
per tutti quelli compresi nelle zone a rischio di
inquinamento
atmosferico, individuate dalle regioni ai sensi degli
articoli 3 e 9 del
decreto 29 maggio 1991 del Ministro dell'ambiente;
Considerato che tale articolo destina
risorse da ripartire con
decreto
del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dei
trasporti e della
navigazione e del tesoro nella misura non inferiore
al 60% per
l'acquisto di veicoli a minimo impatto ambientale dotati
di trazione
elettrica/ibrida;
Visto
il decreto legislativo n. 351 del 4
agosto 1999 ed in
particolare l'art. 8,
comma 1, secondo il quale le regioni provvedono
alla definizione di
una lista di zone e di agglomerati nei quali:
a)
i livelli di uno o piu' inquinanti eccedono il valore limite
aumentato del margine
di tolleranza;
b)
i livelli di uno o piu' inquinanti sono compresi tra il valore
limite e il valore
limite aumentato del margine di tolleranza;
Visto
l'art. 156 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
successive
modificazioni, concernente la popolazione residente;
Visto
l'art. 17 della legge 1° agosto 2002, n. 166 che, al
primo
comma, per
l'attuazione dell'art. 4, comma 19, della legge 9 dicembre
1998, n.
426, e successive modificazioni, autorizza la
spesa di
30.000.000
di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004 e, al
secondo comma,
stabilisce che all'onere derivante dall'attuazione del
comma precedente
si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004,
nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di conto capitale «Fondo
speciale»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia
e
delle
finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero;
Vista
la deliberazione del Comitato
Interministeriale per la
Programmazione
Economica (CIPE) del 19 dicembre 2002
(Gazzetta
Ufficiale 22 marzo
2003, n. 68), concernente la revisione delle linee
guida per
le politiche e misure nazionali di
riduzione delle
emissioni di gas serra
(deliberazione n. 123/02);
Vista la deliberazione del 24
luglio 2003, pubblicata nel
supplemento
ordinario n. 144 alla Gazzetta Ufficiale
n. 205 del
4 settembre
2003, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le
regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano
concernente
«Approvazione del V aggiornamento dell'elenco ufficiale
delle aree
naturali protette, ai sensi del
combinato disposto
dell'art.
3, comma 4, lettera c), della legge 6 dicembre 1991,
n.
394, e
dell'art. 7, comma 1, allegato A, del decreto
legislativo
28 agosto 1997, n.
281»:
Considerato che i finanziamenti della Cassa
depositi e prestiti
rientrano
nelle attivita' di interesse economico
generale che
l'Istituto
svolge e che gli stessi costituiscono lo strumento per
rendere
piu' spedite le procedure connesse alla
concessione dei
contributi
e per consentire una puntuale verifica dello
stato di
attuazione degli
interventi programmati;
Ritenuto
opportuno erogare le risorse previste dall'art. 17, comma
1 della
legge n. 166 del 1° agosto 2002, con le medesime procedure
gia'
seguite dalla Cassa depositi e
prestiti per la precedente
attuazione dell'art.
4, comma 19, della legge n. 426/1998;
Visto
che, con nota prot. n. 24 del 24 febbraio 2004, assunta agli
atti con prot.
n. 4464/DSA del 25 febbraio 2004, la Cassa depositi e
prestiti
propone di adottare il limite di Euro 2.500 quale importo
minimo di
ogni domanda di contributo, anche al fine di un ottimale
utilizzo della spesa
prevista dall'art. 17 della legge n. 166;
Considerato che, in attuazione della legge n. 426 del
9 dicembre
1998, art. 4, comma
19, e della legge n. 166 del 1° agosto 2002, art.
17, si rende
necessario determinare le categorie dei soggetti ammessi
a
beneficiare dei contributi, la tipologia dei veicoli
oggetto di
beneficio,
l'entita' delle contribuzioni e le relative modalita' di
erogazione;
Considerato opportuno differenziare l'entita'
dei contributi da
destinarsi
alle singole tipologie di veicoli, tenendo conto delle
diverse
caratteristiche degli stessi, al fine di
massimizzare i
vantaggi ambientali
derivanti dal programma di incentivazione;
Decreta:
Art. 1.
Quote e limiti di finanziamento
Per il
finanziamento degli interventi di cui all'art. 4, comma 19,
della legge 9
dicembre 1998, n. 426, la Cassa depositi e prestiti e'
autorizzata
a concedere agli enti di cui al successivo art.
4, i
contributi
in conto capitale stanziati dall'art. 17, comma 1 della
legge
1° agosto 2002, n. 166, per un
importo complessivo di
30.000.000
di Euro per ciascuno degli anni
2002, 2003 e 2004,
destinati
al parziale finanziamento dei costi
derivanti dalle
operazioni
di acquisto o di
locazione finanziaria (leasing
finanziario) di
veicoli a minimo impatto ambientale.
Art. 2.
Tipologie e definizioni
In base alla
tipologia di alimentazione, le risorse di cui all'art.
1 vengono ripartite
per il 60% a favore di veicoli dotati di trazione
elettrica/ibrida e per
il 40% a favore di veicoli dotati di esclusiva
alimentazione
a metano o GPL o di veicoli dotati di alimentazione
«bifuel».
Ai
fini del presente decreto i veicoli oggetto di beneficio
sono
cosi' definiti:
1) veicoli a trazione elettrica, quelli dotati di motorizzazione
finalizzata alla
sola trazione di tipo elettrico, con energia per la
trazione
esclusivamente di tipo
elettrico e completamente
immagazzinata a bordo;
2)
veicoli a trazione ibrida:
a) quelli dotati di almeno
una motorizzazione elettrica
finalizzata
alla trazione con la
presenza a bordo di un
motogeneratore
termico finalizzato alla sola generazione di energia
elettrica,
che integra una fonte di energia elettrica disponibile a
bordo (funzionamento
ibrido);
b) quelli dotati di almeno
una motorizzazione elettrica
finalizzata
alla trazione con la
presenza a bordo di una
motorizzazione
di tipo termico finalizzata
direttamente alla
trazione,
con possibilita' di garantire il normale
esercizio del
veicolo
anche mediante il funzionamento autonomo di una sola delle
motorizzazioni
esistenti (funzionamento ibrido bimodale);
c) quelli dotati di almeno
una motorizzazione elettrica
finalizzata
alla trazione con la
presenza a bordo di una
motorizzazione di tipo
termico finalizzata sia alla trazione che alla
produzione
di energia elettrica, con possibilita' di garantire il
normale
esercizio del veicolo sia
mediante il funzionamento
contemporaneo
delle due motorizzazioni presenti che
mediante il
funzionamento
autonomo di una sola di queste (funzionamento ibrido
multimodale);
3) veicoli con esclusiva alimentazione a metano o GPL, quelli il
cui motore
termico e' alimentato esclusivamente con gas naturale
compresso (metano)
ovvero con gas da petrolio liquefatto (GPL);
4)
veicoli con alimentazione «bifuel», quelli dotati di un
doppio
sistema di
alimentazione a benzina e metano oppure a benzina e GPL.
Art. 3.
Finanziamento
Il
finanziamento massimo accordabile per l'acquisizione
di ogni
singolo veicolo
e' descritto nelle tabelle 1 e 2 dell'allegato 1 che
fa parte
integrante del presente decreto. Tale finanziamento puo'
essere
cumulato, salvo se diversamente disposto, da altre fonti di
finanziamento,
fino alla concorrenza dell'intero costo di acquisto o
di
locazione finanziaria, del veicolo, IVA
esclusa. L'importo
complessivo di ogni
domanda di contributo non potra' essere inferiore
a 2.500 Euro.
Art. 4.
Soggetti destinatari
I
finanziamenti di cui all'art. 1
potranno essere concessi a
regioni ed enti
locali, alle loro aziende, alle societa' per azioni e
a
responsabilita' limitata a prevalente capitale
pubblico locale
esercenti
servizi di pubblica utilita', alle societa' per
azioni
esercenti
servizi di pubblica utilita' a carattere
nazionale, ad
altre
persone giuridiche di diritto privato gestori di un servizio
pubblico
sulla base di specifico contratto di servizio,
con sede
legale o operativa nel
territorio di comuni con popolazione superiore
a 25 mila abitanti,
nei comuni che fanno parte delle isole minori ove
sono presenti
aree marine protette, nei comuni che fanno parte delle
aree
naturali protette iscritte nell'elenco ufficiale di
cui alla
deliberazione
della Conferenza Stato-regioni del 24 luglio 2003, ed
alle
successive modificazioni e integrazioni della stessa, e
nelle
zone
individuate dalle regioni ai sensi
dell'art. 8 del decreto
legislativo n. 351 del
4 agosto 1999.
Art. 5.
Modalita' di finanziamento
I
finanziamenti di cui all'art. 1 sono destinati, sulla base
dei
criteri di cui
all'art. 2, al rinnovo del parco veicoli a propulsione
tradizionale,
all'acquisto o alla locazione finanziaria
(leasing
finanziario) di
veicoli a minimo impatto ambientale.
Le
istanze, corredate da una fotocopia
della dichiarazione o
certificato
di conformita' del veicolo e da una dichiarazione della
casa
costruttrice attestante il tipo
di veicolo come sopra
individuato
dagli articoli 2 e 3, dovranno
essere presentate
direttamente
alla Cassa depositi e prestiti che, sulla base delle
specificita'
di ogni singolo beneficiario e
della tipologia di
intervento,
acquisira' la documentazione necessaria alla definitiva
concessione
del finanziamento ed alla sua successiva erogazione. A
tal fine
si fara' riferimento, per quanto
compatibili e non in
contrasto
con il presente decreto alle procedure
previste dagli
articoli 2,
3, 4 e 5 del decreto 7 gennaio 1998 del
Ministro del
tesoro,
recante «Nuove norme relative alla concessione, garanzia ed
erogazione
dei mutui della Cassa depositi e prestiti». Ad
avvenuta
concessione,
il finanziamento verra' somministrato
secondo le
seguenti modalita':
a)
nei casi di acquisto, le erogazioni
avverranno in unica
soluzione,
dietro presentazione di copia autentica della relativa
fattura;
b)
nei casi di locazione finanziaria, le
erogazioni verranno
frazionate
in quote annuali, per un numero di anni pari a quello di
durata del
contratto di locazione, dietro presentazione di copia
autentica delle
relative fatture.
Art. 6.
Monitoraggio
Con
cadenza trimestrale, la Cassa depositi e prestiti trasmette al
Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio il riepilogo
dei
contributi concessi, allegando il modulo di cui
all'allegato 2
debitamente
compilato, sia in formato cartaceo
sia su supporto
informatizzato.
Art. 7.
R e v o c a
La Cassa
depositi e prestiti e' autorizzata a revocare i contributi
concessi qualora i
beneficiari, entro il termine di mesi dodici dalla
comunicazione
ufficiale della
definitiva concessione del
finanziamento,
non abbiano trasmesso alla Cassa depositi e prestiti
copia
autentica delle fatture di
acquisto e/o di locazione
finanziaria
con il resoconto
dell'utilizzo effettivo del
finanziamento
concesso. Le somme revocate saranno reintegrate dalla
Cassa
depositi e prestiti nel
monte finanziamenti messo a
disposizione dallo
Stato.
Art. 8.
Proroga
I
beneficiari, prima della scadenza del termine di dodici mesi di
cui all'articolo
precedente, possono inoltrare alla Cassa depositi e
prestiti
istanza di proroga, non superiore a quattro mesi, per
il
deposito della
documentazione, purche' ricorrano giustificati motivi.
Qualora,
entro il termine di sessanta giorni, la Cassa
depositi e
prestiti
non comunichi l'accettazione dell'istanza di proroga,
la
stessa si
ritiene respinta e la Cassa depositi e prestiti provvede
alla revoca del
contributo.
Art. 9.
Copertura finanziaria
Al
fine della corresponsione dei finanziamenti di cui all'art. 1,
il Ministero
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad erogare
direttamente alla
Cassa depositi e prestiti le risorse finanziarie di
cui all'autorizzazione
di spesa prevista dall'art. 17, comma 1, della
legge 1° agosto
2002, n. 166, previa richiesta della somma necessaria
in relazione ai
contributi concessi.
Le
attivita' espletate dalla Cassa
depositi e prestiti in
attuazione
del presente decreto non comportano
onere di spesa
aggiuntivi.
Il
presente provvedimento sara' trasmesso al competente organi di
controllo
per gli adempimenti di rito ed entra in vigore alla data
della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica
italiana.
Roma, 24 maggio 2004
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Matteoli
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Lunardi
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tremonti
Registrato alla Corte
dei conti il 2 agosto 2004
|
MINISTERO
DELLE ATTIVITA'
PRODUTTIVE E MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
CIRCOLARE 19 dicembre 2003, n. 9582
Decreto-legge 25 settembre 1997, n.
324, convertito,
con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, recante
incentivi
per gli autoveicoli con trazione elettrica e legge 11 maggio 1999, n.
140,
art. 6, recante incentivi per ciclomotori e motoveicoli a trazione
elettrica
nonche' per le biciclette a pedalata assistita elettricamente.
Pag. 20
Gazzetta Ufficiale N. 7 del 10
Gennaio 2004
MINISTERO DELLE ATTIVITA'
PRODUTTIVE E MINISTERO
DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
CIRCOLARE 19 dicembre 2003, n.9582
Decreto-legge 25 settembre 1997, n.
324, convertito,
con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, recante
incentivi
per gli autoveicoli con trazione elettrica e legge 11 maggio 1999, n.
140,
art. 6, recante incentivi per ciclomotori e motoveicoli a trazione
elettrica
nonche' per le biciclette a pedalata assistita elettricamente.
Alle imprese interessate
Al CEI-CIVES
Alle associazioni interessate
L'art. 1, comma 2, del
decreto-legge 25 settembre
1997, n. 324,
convertito, con modificazioni, dalla
legge 25
novembre 1997, n. 403,
tra l'altro, prevede incentivazioni
per l'acquisto
di autoveicoli con
trazione elettrica.
Il regolamento 17 luglio 1998, n.
256, ha reso
disponibile per gli
autoveicoli elettrici un miliardo di
lire, a
fronte dello
stanziamento annuo di cinque miliardi
di lire
stabilito dall'art. 1,
comma 3, della citata legge n.
403/1997.
L'art. 6, comma 4, della legge 11
maggio 1999,
n. 140, prevede
incentivi per l'acquisto di
ciclomotori e motoveicoli
a trazione
elettrica nonche' per le biciclette a
pedalata
assistita. (vigenza:
21 maggio 1999/20 maggio 2000 -
copertura nell'ambito
dei fondi
previsti dalla legge 266 per la
rottamazione).
L'art. 145, comma 6, della legge 23
dicembre
2000, n. 388, (legge
finanziaria 2001), autorizza una
nuova spesa
di lire 15 miliardi per
ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003
per gli
incentivi al settore
degli autoveicoli alimentati a metano
o a GPL
e per il settore dei
motocicli e ciclomotori elettrici,
biciclette
a pedalata assistita.
L'art. 1, comma 2, del decreto 5
aprile 2001,
del Ministro
dell'ambiente di concerto con il
Ministro dell'industria
del
commercio e dell'artigianato, ha
ripartito le
risorse stanziate dalla
citata legge n. 388, destinando 5
miliardi di
lire, per ciascuno
degli anni 2001, 2002 e 2003, alla
concessione
di incentivi
all'acquisto di veicoli elettrici.
L'art. 28 della legge 12 dicembre
2002, n. 273,
recante «Misure per
favorire l'iniziativa privata e lo
sviluppo della
concorrenza»,
autorizza un ulteriore stanziamento
di 5 milioni
di Euro per ciascuno
degli anni 2002, 2003, 2004, con la
stessa finalita'
di incentivare
il settore degli autoveicoli
alimentati a metano
o GPL e quello dei
veicoli a trazione elettrica.
L'art. 1 del regolamento del Ministro
delle attivita'
produttive
del 2 luglio 2003, n. 183, ha
ripartito le risorse
stanziate dalla
predetta legge n. 273, destinando 0,5
milioni
di euro, per ciascuno
degli anni 2002, 2003 e 2004, alla
concessione
di incentivi
all'acquisto di veicoli elettrici.
L'art. 3 del gia' citato decreto del
5 aprile
2001, prevede per il
Ministero delle attivita' produttive,
di seguito
denominato M.A.P.,
il controllo dell'andamento periodico
dell'utilizzazione
degli
incentivi.
Il M.A.P. svolge tale attivita' di
controllo,
per gli autoveicoli
ed i motoveicoli soggetti ad
immatricolazione,
sulla base dei dati
resi disponibili dal Ministero dei
trasporti,
direzione generale
della motorizzazione civile.
Il controllo dei contributi erogati
per l'acquisto
di veicoli
elettrici non soggetti ad
immatricolazione, avviene
sulla base dei
dati di vendita rilevati dalla CIVES
(Commissione
italiana veicoli
elettrici stradali del CEI - Comitato
elettrotecnico
italiano),
nell'ambito delle attivita' previste
da un accordo
di collaborazione
tra il Ministero dell'ambiente e
della tutela
del territorio e il
CEI.
Si rileva che i dati forniti dalla
Motorizzazione
civile attestano
l'avvenuta immatricolazione dei
veicoli ma non
l'effettiva
applicazione del contributo statale e
che occorre
adeguare le attuali
modalita' di monitoraggio del
CEI-CIVES, al fine
di estendere lo
stesso a tutti i potenziali soggetti
beneficiari
dei contributi.
Poiche' risultano utilizzati circa
2/3 delle
risorse destinate
all'incentivazione di veicoli
elettrici, stanziate
dal decreto-legge
n. 324/1997 e dalle leggi n. 388/2000
e n. 273/2002,
occorre definire
una procedura di controllo degli
interventi tale
da consentire un
quadro costantemente aggiornato delle
operazioni
incentivate, anche
al fine di disporre la sospensione
delle agevolazioni
ad avvenuto
utilizzo degli stanziamenti
disponibili.
Visto che il CEI ha sottoscritto con
il Ministero
per la tutela
dell'ambiente e del territorio, di
seguito denominato
M.A.T.T., un
accordo di collaborazione in tema di
«Mobilita'
sostenibile con
particolare riferimento ai veicoli
elettrici/ibridi»,
per gli anni
2001-2005, nell'ambito del quale la
commissione
CIVES dello stesso
CEI svolge attivita' di monitoraggio
della diffusione
dei veicoli
elettrici ed ibridi incentivati da
finanziamenti
statali.
A decorrere dalla data di
pubblicazione della
presente circolare i
costruttori e gli importatori, al
fine di un
accurato monitoraggio
dei fondi disponibili, per poter
recuperare l'importo
delle
agevolazioni di cui al decreto-legge
n. 324/1997
e alla legge n.
140/1999 provvederanno ai seguenti
adempimenti:
1) il preventivo accreditamento dei
costruttori/importatori
e dei
relativi prodotti, secondo le
istruzioni dettagliate
indicate nel
seguito;
2) la comunicazione periodica alla
Commissione
CIVES del CEI
delle vendite effettuate mensilmente
delle quali
viene richiesto il
recupero delle agevolazioni con
credito d'imposta,
secondo le
istruzioni dettagliate nel seguito.
1. Istruzioni per l'accreditamento
dei soggetti
fornitori dei veicoli
e dei relativi prodotti.
I soli soggetti aventi diritto al
recupero del
contributo quale
credito d'imposta sono le imprese
costruttrici
o importatrici,
secondo le modalita' previste
dall'art. 22 della
legge 7 agosto 1997,
n. 266, ai seguenti commi: 5; 6
lettera a); 7.
L'ammontare dei contributi, ai sensi
di quanto
disposto dall'art.
1, comma 2, del decreto-legge 25
settembre 1997,
n. 324 e dall'art.
6, comma 4, lettera a), b), c), della
legge 11
maggio 1999, n. 140,
e' riportato nella tabella seguente:
acquisto di nuovi autoveicoli
elettrici, euro
1.807,60;
acquisto di nuovi motocicli e
ciclomotori elettrici
a tre e
quattro ruote, euro 1.549,37;
acquisto di nuovi motocicli e
ciclomotori elettrici
a 2 ruote,
euro 413,17;
acquisto di nuove biciclette a
pedalata assistita,
euro 154,94.
Per avere titolo al recupero del
contributo,
detti soggetti
trasmetteranno al CEI-CIVES, con
lettera raccomandata
firmata dal
legale rappresentante, la seguente
documentazione:
copia dell'estratto dell'iscrizione
alla Camera
di commercio dal
quale risulti che l'oggetto sociale
include la
produzione o
importazione di veicoli;
l'elenco dei modelli di veicoli dei
quali si
intende richiedere
il recupero dei contributo quale
credito d'imposta;
detto elenco
potra' essere periodicamente
aggiornato;
per ciascuno modello di
«bicicletta a pedalata
assistita»
un'autocertificazione firmata dal
legale rappresentante,
attestante
che il veicolo e' conforme in maniera
letterale
e puntuale al
disposto dell'art. 50 del Codice
della strada
(decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, cosi' come
innovato dall'art.
24/1 della legge
3 febbraio 2003, n. 14).
Per ciascun modello di autoveicolo,
motociclo
e ciclomotore
elettrici, copia del certificato di
omologazione
rilasciato dal
Ministero dei trasporti.
L'indirizzo di invio della
documentazione di
cui sopra e' il
seguente:
CEI - Comitato elettrotecnico italiano
Commissione CIVES
via Saccardo, 9 - 20134 Milano
Il M.A.T.T. e il M.A.P. si riservano
di condurre
verifiche a
campione sui veicoli accreditati, al
fine di
verificare la
rispondenza a quanto dichiarato.
2. Istruzioni per il recupero del
contributo
con credito d'imposta.
Per l'attivazione della normale
procedura prevista
dalla legge n.
266/1997 per il recupero del credito
di imposta,
va attuato quanto
segue.
Con cadenza mensile, entro il
quattordicesimo
giorno del mese
successivo all'emissione della
fattura di vendita,
i soggetti di cui
sopra invieranno al CEI-CIVES per
posta raccomandata,
l'elenco dei
veicoli venduti, specificando quanto
segue:
i riferimenti di ciascuna fattura di
vendita
(numero e data, nome
e indirizzo dell'acquirente,
tipologia e modello
del veicolo, entita'
del contributo - gia' anticipato -
all'acquirente
per il quale verra'
chiesto il recupero con credito
d'imposta);
il numero di pezzi venduti per
ciascuno dei modelli
accreditati e
l'importo complessivo del credito
d'imposta afferente
al totale dei
veicoli di cui sopra.
L'allegato A riporta il fac-simile
del modulo
per la trasmissione
di quanto sopra, che deve essere
sottoscritto
e firmato dal legale
rappresentante. L'indirizzo di invio
e' il seguente:
CEI - Comitato elettrotecnico italiano
Commissione CIVES
via Saccardo, 9 - 20134 Milano
Nell'ambito di applicazione della
predetta convenzione
tra il
M.A.T.T. ed il CEI, quest'ultimo,
attraverso
la propria Commissione
CIVES, provvedera' a:
raccogliere la documentazione di cui
ai precedenti
punti 1 e 2,
attraverso i costruttori e gli
importatori;
verificare la regolarita' della
documentazione;
segnalare al M.A.P., entro trenta
giorni dal
ricevimento della
documentazione di cui ai precedenti
punti 1 e
2, le posizioni di non
conformita' a quanto richiesto;
inviare al M.A.P. ed al M.A.T.T., con
cadenza
mensile, il
resoconto dell'attivita' redatto in
conformita'
dell'allegato B.
La predetta attivita' verra' resa dal
CEI-CIVES
a titolo gratuito
per il M.A.P. e per tutti i soggetti
destinatari
dei contributi.
Il M.A.P. provvedera', sulla base
della documentazione
trasmessa da
CEI-CIVES, al monitoraggio delle
risorse disponibili
e sospendera'
l'intervento ad avvenuto utilizzo dei
9/10 degli
stanziamenti
disponibili.
Le imprese costruttrici o
importatrici procedono
al recupero
dell'importo dell'agevolazione se,
trascorsi
quarantacinque giorni
dall'invio della documentazione, non
hanno ricevuto
dal M.A.P. avviso
contrario all'utilizzo del
contributo. Il recupero
del contributo
prima della scadenza dei
quarantacinque giorni
puo' essere effettuato
a condizione che l'interessato, in
caso di avviso
contrario, provveda
a regolarizzare la propria posizione
nei confronti
dell'Amministrazione finanziaria.
Si richiama l'attenzione
sull'osservanza delle
disposizioni
dell'art. 22 della legge 7 agosto
1997, n. 266,
per quanto riguarda
le procedure per il recupero del
credito di imposta
e si sottolinea
che resta fermo l'obbligo, per i
costruttori
e per gli importatori,
di conservare per cinque anni la
documentazione
relativa alle vendite
come previsto dal comma 6, dello
stesso art.
22.
La presente circolare sara'
pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, e avra'
efficacia
dal giorno successivo a
quello della pubblicazione.
Roma, 19 dicembre 2003
Per il Ministero
delle attività produttive
Il direttore generale della direzione
lo sviluppo produttivo e
competitività
Goti
Per il Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio
Il direttore generale della direzione
inquinamento atmosferico e rischi
industriali
Agricola
ALLEGATO
22
23
|
|
Gazzetta
Ufficiale
N. 291 del 12 Dicembre 2002
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL
TERRITORIO
DECRETO 18 ottobre 2002
Contributi per l'acquisto di
veicoli a minimo
impatto ambientale, ai sensi dell'art. 4, comma 19, della legge 9
dicembre
1998, n. 426.
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
di concerto con
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E
DEI TRASPORTI
e
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE
Visto il decreto del Ministro
dell'ambiente di
concerto con il
Ministro della sanita' del 20 maggio
1991 ed
in particolare l'art. 3
che dispone che le regioni,
nell'elaborare i
piani regionali per il
risanamento e tutela della qualita'
dell'aria,
possano individuare
zone particolarmente inquinate o
caratterizzate
da specifiche
esigenze di tutela ambientale;
Visto l'art. 47 del decreto
legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e
successive modificazioni, concernente
la classificazione
dei veicoli;
Visto il decreto legislativo 28
agosto 1997,
n. 281, recante
"Definizione e ampliamento delle
attribuzioni
della Conferenza
permanente per i rapporti tra Stato,
le regioni
e le province
autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione,
per le materie e i
compiti di interesse comune delle
regioni, delle
province e nei
comuni, con la Conferenza Stato -
citta' e autonornie
locali" che
all'art. 7, comma 1, allegato A),
sopprime il
comitato per le aree
naturali protette di cui all'art. 3
della legge
6 dicembre 1991, n.
394, trasferendo le relative funzioni
a tale
Conferenza;
Visto il decreto del 27 marzo 1998
del Ministro
dell'ambiente di
concerto con i Ministri dei lavori
pubblici,
della sanita' e dei
trasporti e della navigazione ed in
particolare
l'art. 5 che prevede
che le regioni, gli enti locali, gli
enti e i
gestori di servizi di
pubblica utilita' si dotino di una
quota progressivamente
crescente
di automezzi a basso impatto
ambientale;
Vista la deliberazione del 19
novembre 1998 (Gazzetta
Ufficiale 10
febbraio 1999, n. 33) del Comitato
interministeriale
per la
programmazione economica (CIPE)
concernente l'approvazione
delle
linee guida per le politiche e misure
nazionali
di riduzione delle
emissioni dei gas serra
(deliberazione n. 137/98);
Visto l'art. 4, comma 19, della legge
9 dicembre
1998, n. 426,
relativo agli interventi a titolo di
contributo
per i mutui o altre
operazioni finanziarie effettuate
dalle regioni,
dagli enti locali e
dai gestori di servizi per pubblica
utilita'
per dotarsi di
autoveicoli a minimo impatto
ambientale;
Visto il decreto del 28 maggio 1999
del Ministro
dell'ambiente di
concerto con il Ministro dei
trasporti e della
navigazione e con il
Ministro del tesoro del bilancio e
della programmazione
economica,
(Gazzetta Ufficiale 27 luglio 1999,
n. 174);
Vista la deliberazione n. 993 del 20
luglio 2000
della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni
e le province
autonome di Trento e Bolzano su
"approvazione
del IIIo aggiornamento
dell'elenco ufficiale delle aree
naturali protette,
ai sensi del
combinato disposto dell'art. 3, comma
4, lettera
c), della legge 6
dicembre 1991, n. 394, e dell'art. 7,
comma 1,
allegato A), del
decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281";
Visto l'art. 145, comma 8 della legge
23 dicembre
2000 n. 388
(Finanziaria 2001) che nel modificare
l'art.
4, comma 19, della legge
9 dicembre 1998, n. 426 stabilisce
che "all'art.
4, comma 19, primo
periodo, della legge 9 dicembre 1998,
n. 426,
le parole: "tipologie
di autoveicoli a minimo impatto
ambientale" sono
sostituite dalle
seguenti: "tipologie di veicoli a
minimo impatto
ambientale" e dopo
le parole: "nel territorio dei comuni
con popolazione
superiore ai 25
mila abitanti" sono inserite le
seguenti: "dei
comuni che fanno parte
delle isole minori ove sono presenti
aree marine
protette, nonche'
dei comuni che fanno parte delle aree
naturali
protette iscritte
nell'elenco ufficiale di cui alla
deliberazione
del Ministro
dell'ambiente del 2 dicembre 1996";
Visto l'art. 156 del decreto
legislativo 18 agosto
2000, n. 267, e
successive modificazioni, concernente
la popolazione
residente;
Considerato che l'art. 4, comma 19,
della legge
9 dicembre 1998, n.
426, come modificato dall'art. 145,
comma 8,
della legge 23 dicembre
2000 n. 388 (Finanziaria 2001), e'
diretto a
finanziare quota parte
degli oneri derivanti dalla
sostituzione dei
veicoli tradizionali con
quelli a minimo impatto ambientale e
che si rende
pertanto necessario
determinare le categorie di soggetti
ammessi
a beneficiare della
contribuzione, la tipologia dei
veicoli oggetto
di beneficio,
l'entita' delle contribuzioni, che
rappresentano
una forma di
cofinanziamento nell'acquisizione dei
nuovi automezzi,
e le relative
modalita' di erogazione;
Atteso che il predetto art. 4, comma
19, della
legge 9 dicembre
1998, n. 426, dispone che i
contributi dovranno
essere concessi
prioritariamente ai soggetti operanti
nelle aree
urbane di cui
all'allegato III annesso al decreto
del Ministro
dell'Ambiente del 25
novembre 1994 e nelle zone
individuate nei piani
regionali di
risanamento e tutela della qualita'
dell'aria,
approvati dalle
regioni e che tale priorita' puo'
essere rispettata
con la fissazione
di un arco temporale che limiti
l'accesso ai
benefici a questi soli
soggetti;
Preso atto che l'art. 4, comma 19,
della legge
9 dicembre 1998, n.
426, fissa un vincolo di
finanziamento nella
misura non inferiore al
60% per l'acquisto di autoveicoli a
minimo impatto
ambientale dotati
di trazione elettrica/ibrida;
Ritenuto che i finanzianienti della
Cassa depositi
e prestiti
rientrano nelle attivita' di
interesse economico
generale che
l'Istituto svolge, e che gli stessi
costituiscono
lo strumento per
rendere piu' spedite le procedure
connesse alla
concessione dei
benefici e consentire una puntuale
verifica dello
stato di attuazione
degli interventi programmati;
Considerato che con il decreto del 28
maggio
1999 del Ministro
dell'ambiente di concerto con il
Ministro dei
trasporti e della
navigazione e con il Ministro del
tesoro del
bilancio e della
programmazione economica, (Gazzetta
Ufficiale
27 luglio 1999, n. 174)
erano previsti due limiti d'impegno
quindicennali
di euro
2.788.867,25 (lire 5.400 milioni) per
ciascuno
degli anni 1999 e
2000;
Ritenuta la necessita' di modificare
il decreto
interministeriale
28 maggio 1999 per recepire le
modifiche normative
apportate
dall'art. 145, comma 8 della legge 23
dicembre
2000 (legge
finanziaria 2001), all'art. 4, comma
19, della
legge 9 dicembre 1998,
n. 426, sostituendo l'inciso
"tipologie di autoveicoli
a minimo
impatto ambientale" con il nuovo
inciso "tipologie
di veicoli a
minimo impatto ambientale";
Considerato che, conseguentemente,
occorre ampliare
la tipologia di
veicoli elettrici/ibridi per il cui
acquisto
la Cassa Depositi e
prestiti e' autorizzata a concedere
mutui favore
degli enti locali,
nonche' tenere conto delle
disponibilita' residue
e della
distribuzione delle richieste di
contributo per
le diverse tipologie
di veicoli, come risultano dalla nota
n. 169
della Cassa Depositi e
Prestiti del 12 dicembre 2001;
Decreta:
Art. 1.
Quote e limiti di finanziamento
Per il finanziamento degli interventi
di cui
all'art. 4, comma 19,
della legge 9 dicembre 1998, n. 426,
la Cassa
depositi e prestiti e'
autorizzata a concedere agli enti di
cui al successivo
art. 4, mutui
per un importo complessivo
determinato dal completo
utilizzo dei
previsti due limiti di impegno
quindicennali
di Euro 2.788.867,25 per
ciascuno degli anni 1999 e 2000, i
cui oneri
di ammortamento saranno
posti direttamente a carico del
bilancio dello
Stato, destinati al
parziale finanziamento dei costi
derivanti dalle
operazioni di
acquisto o di locazione finanziaria
(leasing
finanziario) di veicoli
a minimo impatto ambientale.
Art. 2.
Tipologie e definizioni
In base alla tipologia di
alimentazione, le risorse
di cui all'art.
1, a partire dal 2002 vengono
ripartite per un
minimo del 75% a
favore di veicoli dotati di trazione
elettrica/ibrida
e per un
massimo del 25% a favore di veicoli
dotati di
esclusiva alimentazione
a metano o GPL o di veicoli dotati di
alimentazione
"bifuel".
Ai fini del presente decreto i
veicoli oggetto
di beneficio sono
cosi definiti:
1) veicoli a trazione elettrica,
quelli dotati
di motorizzazione
finalizzata alla sola trazione di
tipo elettrico,
con energia per la
trazione esclusivamente di tipo
elettrico e completamente
immagazzinata a bordo;
2) veicoli a trazione ibrida:
a) quelli dotati di almeno una
motorizzazione
elettrica
finalizzata alla trazione con la
presenza a bordo
di un
motogeneratore termico finalizzato
alla sola
generazione di energia
elettrica, che integra una fonte di
energia elettrica
disponibile a
bordo (funzionamento ibrido);
b) quelli dotati di almeno una
motorizzazione
elettrica
finalizzata alla frazione con la
presenza a bordo
di una
motorizzazione di tipo termico
finalizzata direttamente
alla
trazione, con possibilita' di
garantire il normale
esercizio del
veicolo anche mediante il
funzionamento autonomo
di una sola delle
motorizzazioni esistenti
(funzionamento ibrido
bimodale);
c) quelli dotati di almeno una
motorizzazione
elettrica
finalizzata alla trazione con la
presenza a bordo
di una
motorizzazione di tipo termico
finalizzata sia
alla trazione che alla
produzione di energia elettrica, con
possibilita'
di garantire il
normale esercizio del veicolo sia
mediante il
funzionamento
contemporaneo delle due
motorizzazioni presenti
che mediante il
funzionamento autonomo di una sola di
queste
(funzionamento ibrido
multimodale);
3) veicoli con esclusiva
alimentazione a metano
o GPL, quelli il
cui motore termico e' alimentato
esclusivamente
con gas naturale
compresso (metano) ovvero con gas da
petrolio
liquefatto (GPL);
4) veicoli con alimentazione
"bifuel", quelli
dotati di un doppio
sistema di alimentazione a benzina e
metano oppure
a benzina e GPL.
Art. 3.
Finanziamento
Il finanziamento massimo accordabile
per l'acquisizione
di ogni
singolo veicolo e' descritto nelle
tabelle 1
e 2 dell'allegato 1 che
fa parte integrante del presente
decreto. Tale
finanziamento puo'
essere cumulato, salvo se
diversamente disposto,
da altre fonti di
finanziamento, fino alla concorrenza
dell'intero
costo di acquisto o
di locazione finanziaria del veicolo,
IVA esclusa.
Art. 4.
Soggetti destinatari
I finanziamenti di cui all'art. 1
potranno essere
concessi a
regioni ed enti locali, alle loro
aziende, alle
societa' per azioni e
a responsabilita' limitata a
prevalente capitale
pubblico locale
esercenti servizi di pubblica
utilita', alle
societa' per azioni
esercenti servizi di pubblica
utilita' a carattere
nazionale, ad
altre persone giuridiche di diritto
privato gestori
di un servizio
pubblico sulla base di specifico
contratto di
servizio, con sede
legale o operativa nel territorio dei
comuni
con popolazione
superiore a 25 mila abitanti, nei
comuni che
fanno parte delle isole
minori ove sono presenti aree marine
protette,
nei comuni che fanno
parte delle aree naturali protette
iscritte nell'elenco
ufficiale di
cui alla deliberazione n. 18 del 20
luglio 2000
della Conferenza tra
lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di
Trento e Bolzano che
recepisce il decreto del Ministero
dell'ambiente
del 2 dicembre 1996
e nelle zone individuate nei piani
regionali
di risanamento e tutela
della qualita' dell'aria approvati
dalle regioni.
Art. 5.
Modalita' di finanziamento
I finanziamenti di cui all'art. 1
sono destinati,
sulla base dei
criteri di cui all'art. 2, al rinnovo
del parco
veicoli a propulsione
tradizionale, all'acquisto o alla
locazione finanziaria
(leasing
finanziario) di veicoli a minimo
impatto ambientale.
Le istanze, corredate da una
fotocopia della
dichiarazione o
certificato di conformita' del
veicolo e da una
dichiarazione della
casa costruttrice attestante il tipo
di veicolo
come sopra
individuato dagli articoli 2 e 3,
dovranno essere
presentate
direttamente alla Cassa depositi e
prestiti che,
sulla base delle
specificita' di ogni singolo
beneficiario e della
tipologia di
intervento, acquisira' la
documentazione necessaria
alla definitiva
concessione del finanziamento ed alla
sua successiva
erogazione. A
tal fine si fara' riferimento, per
quanto compatibili
e non in
contrasto con il presente decreto,
alle procedure
previste dagli
articoli 2, 3, 4 e 5 del decreto 7
gennaio 1998
del Ministro del
tesoro e successive modificazioni ed
integrazioni
recante "Nuove
norme relative alla concessione,
garanzia ed
erogazione dei mutui
della Cassa depositi e prestiti".
Ad avvenuta concessione, il
finanziamento verra'
corrisposto
secondo le seguenti modalita':
a) nei casi di acquisto, le
erogazioni avverranno
in unica
soluzione, dietro presentazione di
copia autentica
della relativa
fattura;
b) nei casi di locazione finanziaria,
le erogazioni
verranno
frazionate in quote annuali, per un
numero di
anni pari a quello di
durata del contratto di locazione,
dietro presentazione
di copia
autentica delle relative fatture.
Art. 6.
Monitoraggio
Con cadenza trimestrale, la Cassa
depositi e
prestiti trasmette al
Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio
il prospetto
riepilogativo dei mutui concessi per
tipologia
di veicolo e per
provincia, per il monitoraggio e la
valutazione
degli effetti
derivanti dall'attuazione del
provvedimento,
anche al fine di
provvedere a successive modifiche del
presente
decreto e ad eventuali
revoche di provvedimenti di
concessione dei contributi
nei confronti
soggetti beneficiari che hanno
effettuato operazioni
non conformi a
legge.
Art. 7.
Copertura finanziaria
Al fine della corresponsione delle
rate di ammortamento
dei mutui
ai sensi dell'art. 1 del presente
decreto, il
Ministero dell'economia
e delle finanze e' autorizzato ad
erogare direttamente
alla Cassa
depositi e prestiti le risorse
finanziarie di
cui ai due limiti
d'impegno previsti dall'art. 4, comma
19, della
legge 9 dicembre
1998, n. 426.
Art. 8.
Abrogazioni
Il presente decreto abroga e
sostituisce il decreto
interministeriale 28 maggio 1999
pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale
n. 174 del 27 luglio 1999.
Il presente decreto entra in vigore
alla data
della pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 18 ottobre 2002
Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
Matteoli
Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Lunardi
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti
Registrato alla Corte dei conti il 25
novembre
2002
Ufficio controllo atti Ministeri
delle infrastrutture
ed assetto del
territorio, registro n. 4, foglio n.
247
Allegato pag. 46
|
Tabelle
1 e 2 disponibili - richiedere con e-mail
Ministero dell'Ambiente
e della Tutela
del Territori
Decreto n. 1076 del 15 aprile
2002

Campagna "Domeniche ecologiche 2002"
(In corso di
registrazione presso
gli organi di controllo)
VISTA la legge 8
luglio 1986,
n.349, istitutiva del Ministero dell'ambiente e il relativo regolamento
di organizzazione adottato con Decreto del Presidente della Repubblica
19 giugno 1987, n.306;
VISTA la legge 3
marzo 1986, n.59,
recante modifiche ed integrazioni alla suddetta legge;
VISTA la legge 8
ottobre 1997,
n. 344, che ha ampliato e precisato le competenze attribuite al
Ministero
dell'ambiente con riferimento ai diversi settori della tutela
ambientale;
VISTA la legge 9
dicembre 1998,
n.426, che ha integrato talune disposizioni della legge n.344/97,
rifinanziando
le attività nella stessa previste;
VISTA la legge 15
marzo 1997,
n.59;
VISTO il decreto
legislativo 17
marzo 1998, n.112;
VISTO il decreto
legislativo n.300
del 30 luglio 1999 ed in particolare l'art. n.35 che istituisce il
Ministero
dell'ambiente e della Tutela del Territorio;
VISTO il Decreto
legislativo 4
agosto 1999, n.351, con cui è stata recepita la direttiva
96/62/CE
in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria
ambiente;
VISTO il D.P.R. 3
dicembre 1999,
n. 549, recante, tra l'altro, l'istituzione del Servizio per lo
Sviluppo
Sostenibile;
VISTO il D.P.R. 27
marzo 2001,
n.178, recante il regolamento di organizzazione del Ministero
dell'ambiente
e della Tutela del Territorio;
VISTA la legge 15
gennaio 1994,
n.65, con cui è stata ratificata la convenzione quadro sui
cambiamenti
climatici e il relativo protocollo redatto a Kyoto, nonché le
delibere
CIPE in data 3 dicembre 1997 e 18 novembre 1998, con cui sono state
individuate
le linee guida per la predisposizione dei programmi attuativi degli
impegni
derivanti dal protocollo;
VISTA la legge 23
marzo 2001,
n. 93 "Disposizioni in campo ambientale";
VISTO il successo
dell'iniziativa,
nell'anno 2001, delle "Domeniche ecologiche", confermato anche dai
sondaggi
d'opinione e dalla disponibilità manifestata da numerosi Enti
locali,
che suggerisce la prosecuzione dell'iniziativa;
CONSIDERATO che il
Ministro dell'ambiente
e della Tutela del Territorio intende estendere all'anno 2002
l'iniziativa
"Domeniche ecologiche" a tre domeniche: 12 maggio, 16 giugno e 22
settembre
"giornata europea, in città senza la mia auto";
CONSIDERATO che,
nell'ambito della
predetta iniziativa il Ministero intende promuovere progetti rivolti
alla
sensibilizzazione ed all'informazione dei cittadini sulle tematiche
della
mobilità sostenibile;
CONSIDERATO che
occorre facilitare
l'accesso all'iniziativa a tutti i comuni con popolazione superiore ai
40.000 abitanti e, comunque, ai Comuni capoluogo di provincia;
VISTA la proposta
di attuazione
della predetta iniziativa presentata, per quanto di competenza dal
Direttore
della Direzione per lo Sviluppo Sostenibile;
CONSIDERATO che
l'attuazione della
predetta iniziativa può essere considerata anticipazione dei
programmi
di attività per l'anno 2002 del Direttore della Direzione per lo
Sviluppo Sostenibile e che, pertanto, occorre procedere alla
assegnazione
delle risorse finanziarie necessarie alla attuazione del programma
così
definito, ai sensi dell'art.14 del decreto legislativo 29/1993 e
successive
modificazioni ed integrazioni;
VISTA la legge 23
dicembre 2000,
n.389, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per
l'anno
finanziario 2001 e per il triennio 2001-2003;
VISTO il decreto
del Ministro
dell'ambiente DEC/SvS/01/67 del 29.03.01 con il quale, tra l'altro, si
istituisce la Campagna "Week-end a piedi 2001", ed è stata a tal
fine attribuita al Direttore del Servizio per lo Sviluppo Sostenibile
la
somma complessiva di lire 10.800.000.000;
VISTO il decreto
DEC/SvS/01/68
del 30.03.01 con il quale la somma suddetta è stata
impegnata;
CONSIDERATO che
alla luce delle
adesioni dei Comuni all'iniziativa "Week-end a piedi 2001" risulta un
importo
presunto da erogare di circa € 516.457;
RITENUTO opportuno
reimpegnare
una parte delle economie resesi disponibili sugli impegni destinati
alla
realizzazione della suddetta campagna;
DECRETA
Articolo 1
Finalità e interventi
ammissibili
Nell'ambito della
campagna "Domeniche
ecologiche 2002" il Ministero dell'ambiente e della Tutela del
Territorio
intende cofinanziare l'attuazione di iniziative presentate dai Comuni e
finalizzate alla sensibilizzazione e informazione dei cittadini sulle
tematiche
della mobilità sostenibile ed al più efficace svolgimento
della campagna "Domeniche ecologiche 2002".
Per ottenere il cofinanziamento i
Comuni dovranno
impegnarsi ad aderire a tutte le iniziative previste, 12 maggio, 16
giugno
e 22 settembre "giornata europea, in città senza la mia auto",
ed
a chiudere al traffico privato un area di almeno 1 ettaro (escluse le
zone
verdi) ogni 3000 abitanti. La chiusura potrà interessare una
pluralità
di aree discontinue all'interno del perimetro urbano.
Il Ministero cofinanzierà in
conformità
al successivo art.4 l'attuazione di iniziative finalizzate alle
seguenti
tipologie d'intervento:
- campagne di sensibilizzazione e
informazione
rivolte alla generalità dei cittadini o a loro particolari
categorie
(ad es. residenti, popolazione scolastica, commercianti) condotte
attraverso
i mezzi di comunicazione di massa, affissione di manifesti,
distribuzione
di materiale informativo, sportelli informativi e numeri verdi,
attivazione
siti internet e di pagine web;
- sondaggi d'opinione pre, durante e
post lo
svolgimento delle iniziative al fine di verificare il raggiungimento
degli
obiettivi;
- iniziative direttamente finalizzate
allo sviluppo
della consapevolezza dei cittadini sui problemi della mobilità
sostenibile;
- iniziative direttamente finalizzate
al più
efficace svolgimento delle " giornate ecologiche".
Tali azioni
dovranno garantire
il coinvolgimento del più ampio numero di cittadini e
privilegiare
linee di approfondimento e sensibilizzazione sulle tematiche della
mobilità
sostenibile, in grado di incidere sui comportamenti abituali della
cittadinanza.
Articolo 2
Soggetti autorizzati alla
presentazione
delle istanze di cofinanziamento
Possono aderire
all'iniziativa
e presentare istanza di cofinanziamento:
- i Comuni con
popolazione
superiore a 40.000 abitanti,
secondo la rilevazione ISTAT 1998;
- i Comuni
capoluogo di
Provincia.
Art.3
Presentazione e valutazione dei
progetti proposti
Le modalità
della partecipazione
ed i criteri per la valutazione saranno indicati, con successivo
provvedimento
direttoriale, dalla Direzione per lo Sviluppo Sostenibile del Ministero
dell'ambiente e della Tutela del Territorio, il provvedimento
sarà
diffuso, così come il presente decreto, sul sito internet del
Ministero
dell'ambiente e della Tutela del Territorio: www.minambiente.it.
La valutazione dovrà
concludersi, avvalendosi
della Commissione Tecnico Scientifica, entro 45 giorni dalla scadenza
dei
termini per la presentazione delle richieste di partecipazione
all'iniziativa.
Art.4
Finanziamento
Le iniziative
finanziabili ai
sensi del presente decreto riceveranno un cofinanziamento non superiore
al 60% del costo dell'iniziativa e per un importo massimo, comunque,
non
superiore a € 0,25 per ciascuno degli abitanti residenti nel Comune
interessato, secondo la rilevazione ISTAT 1998.
Il Ministero dell'ambiente e della
Tutela del
Territorio determinerà la percentuale di cofinanziamento,
assegnabile
alle singole iniziative, tenuto conto prioritariamente:
- dell'inserimento delle iniziative
di sensibilizzazione
nell'ambito di programmi strutturali e permanenti, finalizzati alla
riduzione
dell'impatto ambientale e dei consumi energetici, derivanti dal
traffico
urbano, tramite l'attuazione di politiche radicali di mobilità
sostenibile,
volte alla modifica degli attuali comportamenti che privilegiano l'uso
individuale dei mezzi di trasporto, quali quelli definiti dalle Agende
21 locali;
- dell'ampiezza delle zona chiusa al
traffico
in relazione all'estensione del territorio comunale, dovrà
comunque
essere previsto almeno 1 ettaro (escluse le zone verdi) ogni 3000
abitanti;
- del numero complessivo delle
istanze pervenute.
L'importo
assegnato a titolo di
cofinanziamento sarà erogato a cura della Direzione per lo
Sviluppo
Sostenibile.
Art.5
Attuazione del Programma di
attività
del Direttore della
Direzione per lo Sviluppo
Sostenibile
Nel programma di
attività
per l'anno 2002 del Direttore della Direzione per lo Sviluppo
Sostenibile
del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio, è
compresa,
ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 29/93, quale
anticipazione
disposta in via di improrogabile urgenza, l'attuazione dei
cofinanziamenti
previsti nell'ambito dell'iniziativa "Domeniche ecologiche 2002",
secondo
quanto precisato ai precedenti articoli.
Art.6
Assegnazione di risorse finanziarie
Per la
realizzazione delle attività
inerenti la campagna "Domeniche ecologiche 2002" il Direttore della
Direzione
per lo Sviluppo Sostenibile è autorizzato al reimpegno delle
economie
resesi disponibili sugli impegni destinati alla realizzazione della
campagna
"WeeK-end a piedi 2001" di cui in premessa, per complessivi €
2.324.056,05
(lire 4.500.000.000) di cui € 1.291.142,25 e.pr. 1999 e € 1.032.913,80
e.pr.2001 a valere sulla UPB 2.2.3.9 (Informazione, monitoraggio e
progetti
in materia ambientale) sul Capitolo 7300 (Sviluppo della progettazione
di interventi ambientali e promozione di figure professionali) -
C.D.R.2
- dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e
della
Tutela del Territorio per l'anno finanziario 2002.
Il presente
decreto sarà
trasmesso ai competenti Organi di controllo per i relativi adempimenti
e sarà successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
Roma, lì 15
aprile 2002
Il MINISTRO
Altero Matteoli
|
|
Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
Decreto 25 luglio
2001
del Ministero
dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio
Servizio per lo Sviluppo
Sostenibile
Campagna "Giornate ecologiche 2001"
DEC/SvS/01/342
SERVIZIO PER LO SVILUPPO
SOSTENIBILE
VISTA la legge 8 luglio 1986,
n.349, istitutiva
del Ministero dell'ambiente e il relativo regolamento di organizzazione
adottato con Decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1987,
n.306;
VISTA la legge 3 marzo 1986, n.59,
recante modifiche
ed integrazioni alla suddetta legge;
VISTA la legge 8 ottobre 1997, n.
344, che ha
ampliato e precisato le competenze attribuite al Ministero
dell'ambiente
con riferimento ai diversi settori della tutela ambientale;
VISTA la legge 9 dicembre 1998,
n.426, che ha
integrato talune disposizioni della legge n.344/97, rifinanziando le
attività
nella stessa previste;
VISTA la legge 15 marzo 1997,
n.59;
VISTO il Decreto legislativo 17
marzo 1998, n.112;
VISTO il Decreto legislativo 4
agosto 1999, n.351,
con cui è stata recepita la direttiva 96/62/CE in materia di
valutazione
e gestione della qualità dell'aria ambiente;
VISTO il D.P.R. 3 dicembre 1999,
n. 549, recante,
tra l'altro, l'istituzione del Servizio per lo Sviluppo
Sostenibile;
VISTA la legge 15 gennaio 1994,
n.65, con cui
è stata ratificata la convenzione quadro sui cambiamenti
climatici
e il relativo protocollo redatto a Kyoto, nonché le delibere
CIPE
in data 3 dicembre 1997 e 18 novembre 1998, con cui sono state
individuate
le linee guida per la predisposizione dei programmi attuativi degli
impegni
derivanti dal protocollo;
VISTO il Decreto del Ministro
dell'ambiente DEC/SvS/01/338
del 25.07.01 con il quale si istituisce la Campagna "Giornate
ecologiche
2001", durante la quale nei Comuni che aderiranno sarà
interdetto
il traffico urbano privato nei giorni 22 settembre, 4 novembre e 2
dicembre
2001;
VISTO in particolare l'art. 6 del
suddetto Decreto
con il quale sono assegnate a tal fine, al Direttore Generale del
Servizio
per lo Sviluppo Sostenibile del Ministero dell'ambiente, risorse
finanziarie
pari a lire 5.200.000.000 (cinquemiliardiduecentomilioni) in conto
competenza
a valere sulla UPB 12.2.1.3 (Informazione, monitoraggio e progetti in
materia
ambientale) sul Capitolo 9202 (Sviluppo della progettazione
d'interventi
ambientali e promozione di figure professionali) - C.D.R.12 - dello
stato
di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente per l'anno
finanziario
2001;
VISTO altresì, l'art. 3
dello stesso Decreto
il quale prevede che con proprio Decreto il Direttore Generale del
Servizio
per lo Sviluppo Sostenibile definisca i criteri e le modalità
per
la valutazione dei progetti, per l'ammissione ai finanziamenti, per il
trasferimento delle risorse e per il controllo dell'attuazione degli
interventi;
CONSIDERATO pertanto, che occorre
definire una
griglia procedurale, provvedendo altresì al contestuale impegno
delle risorse necessarie per l'attuazione degli interventi;
DECRETA
Art.1
Finalità e interventi
ammissibili
L'iniziativa delle "Giornate
ecologiche 2001"
è estesa al 22 settembre "giornata europea, in città
senza
la mia auto", 4 novembre e 2 dicembre 2001.
Per ottenere il cofinanziamento i
Comuni dovranno
impegnarsi ad aderire a tutte le giornate previste 22 settembre, 4
novembre
e 2 dicembre, ed a chiudere al traffico privato un area di almeno 1
ettaro
(escluse le zone verdi) ogni 3000 abitanti. La chiusura potrà
interessare
una pluralità di aree discontinue all'interno del perimetro
urbano.
Il Ministero dell'ambiente
cofinanzierà
in conformità al successivo art.7 l'attuazione di iniziative
finalizzate
alle seguenti tipologie d'intervento:
- campagne di sensibilizzazione e
informazione
rivolte alla generalità dei cittadini o a loro particolari
categorie
(ad es. residenti, popolazione scolastica, commercianti) condotte
attraverso
i mezzi di comunicazione di massa, affissione di manifesti,
distribuzione
di materiale informativo, sportelli informativi e numeri verdi,
attivazione
siti internet e di pagine web
- sondaggi d'opinione pre, durante
e post lo svolgimento
delle iniziative al fine di verificare il raggiungimento degli
obiettivi;
- iniziative direttamente
finalizzate allo sviluppo
della consapevolezza dei cittadini sui problemi della mobilità
sostenibile;
- iniziative direttamente
finalizzate al più
efficace svolgimento delle " giornate ecologiche".
Tali azioni dovranno garantire il
coinvolgimento
del più ampio numero di cittadini e privilegiare linee di
approfondimento
e sensibilizzazione sulle tematiche della mobilità sostenibile,
in grado di incidere sui comportamenti abituali della
cittadinanza.
Art.2
Soggetti autorizzati alla
presentazione
delle istanze di
cofinanziamento
Possono aderire all'iniziativa e
presentare istanza
di cofinanziamento:
1. i Comuni con popolazione
superiore a 40.000
abitanti, secondo l'ultima rilevazione ISTAT 1998;
2. i Comuni capoluogo di
Provincia.
Art.3
Modalità di adesione e
presentazione
delle domande di cofinanziamento
1. Per la partecipazione alla
"giornata europea,
in città senza la mia auto", prevista per il 22 settembre 2001,
i Comuni dovranno inviare, debitamente compilati e sottoscritti, il
protocollo
di impegni e la relativa scheda, così come richiesto dall'Unione
Europea, compresi nell'allegato n.1, entro e non oltre le ore 17.00 del
31 agosto 2001 ai numeri di fax 0657225374 o 0657225371.
2. Per ottenere il cofinanziamento
i Comuni, dovranno
partecipare a tutte le 3 giornate previste e presentare istanza di
cofinanziamento
compilando in ogni sua parte, a pena di esclusione, la scheda di
cofinanziamento,
che costituisce l'allegato n.2 del presente Decreto. Le schede di
cofinanziamento
dovranno pervenire entro e non oltre il 19 settembre 2001 per posta o a
mano in busta chiusa con l'indicazione "Richiesta di cofinanziamento
alle
Giornate ecologiche 2001" al seguente indirizzo:
Ministero dell'ambiente
Servizio per lo Sviluppo Sostenibile
Ufficio del protocollo
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 Roma
Le domande pervenute oltre tale
termine non saranno
prese in considerazione
Art.4
Condizioni di ricevibilità
Costituiscono condizione di
ricevibilità
delle istanze di cofinanziamento l'appartenenza alle categorie di cui
all'art.
2 ed il rispetto delle modalità di presentazione e delle
scadenze
di cui all'art. 3.
Art.5
Valutazione dei progetti proposti
La valutazione dei progetti
pervenuti sarà
svolta, entro 45 giorni dalla loro trasmissione, dal Servizio per lo
Sviluppo
Sostenibile del Ministero dell'ambiente che si avvarrà dalla
Commissione
Tecnico Scientifica per la valutazione dei progetti di protezione e
risanamento
ambientale del Ministero dell'ambiente.
Art.6
Criteri di valutazione
In fase di valutazione delle
proposte saranno
considerati elementi preferenziali le "specifiche" misure adottate per
le giornate, quali:
- ampiezza delle zona chiusa al
traffico privato
in relazione all'estensione del territorio comunale; dovrà
comunque
essere previsto almeno 1 ettaro (escluse le zone verdi) ogni 3000
abitanti.
La chiusura potrà interessare una pluralità di aree
discontinue
all'interno del perimetro urbano;
- organizzazione di campagne di
monitoraggio;
- realizzazione di parcheggi di
interscambio;
- messa a disposizione di mezzi di
trasporto
alternativi.
Art. 7
Modalità di finanziamento
Le iniziative finanziabili ai
sensi del presente
Decreto riceveranno un cofinanziamento non superiore al 60% del costo
dell'iniziativa
e per un importo massimo, comunque, non superiore a 500 lire per
ciascuno
degli abitanti residenti nel Comune interessato.
Il Ministero dell'ambiente
determinerà
la percentuale di cofinanziamento, assegnabile alle singole iniziative,
tenuto conto prioritariamente:
- dell'inserimento delle
iniziative di sensibilizzazione
nell'ambito di programmi strutturali e permanenti, quali quelli
definiti
dalle Agende 21 locali;
- dell'ampiezza delle aree
soggette a chiusura
del traffico in relazione alla popolazione interessata;
- del numero complessivo delle
istanze pervenute.
L'importo assegnato a titolo di
cofinanziamento
sarà trasferito dal Servizio per lo Sviluppo Sostenibile al
Comune
proponente in due fasi:
la prima, di importo pari al 30%
del cofinanziamento
assegnato, entro 60 giorni dall'approvazione dei risultati della
valutazione
di cui all'art. 5;
la seconda, a saldo, al ricevimento
di idonea
documentazione amministrativa e contabile da parte dell'Ente proponente
circa il costo delle iniziative cofinanziate e di una relazione sullo
svolgimento
delle iniziative stesse, corredata da copia del materiale informativo
prodotto,
dai risultati delle campagne di monitoraggio sull'uso del trasporto
pubblico
e sulla riduzione degli inquinanti, nonché dai risultati dei
sondaggi
sul coinvolgimento della popolazione e sulla sensibilizzazione alla
problematica
della mobilità sostenibile eventualmente realizzati.
Non sono ammessi a cofinanziamento
gli interventi
il cui costo non è comprovabile con idonea documentazione
amministrativa
e contabile o che abbiano già ottenuto finanziamenti nazionali o
comunitari, a qualsiasi titolo concessi.
Art. 8
Impegno di spesa
Per l'attuazione del presente
Decreto è
disimpegnata la somma di lire 5.200 milioni sul capitolo 9202 esercizio
di provenienza 2001 quale economia presunta sull'importo complessivo
impegnato
con decreto DEC/SvS/01/68 del 30.03.01.
Per le motivazioni indicate in
premessa è
impegnata la somma complessiva di lire 5.200 milioni sul capitolo 9202
dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente per
l'anno
finanziario 2001.
Il presente decreto sarà
diffuso sul sito
internet del Ministero dell'ambiente www.minambiente.it e trasmesso ai
competenti Organi di controllo per i relativi adempimenti.
Roma, li 25 luglio 2001
Il Direttore Generale
(Dott. Francesco La Camera)
|
Informativa sul Decreto
del 5 Aprile 2001
Contributi diretti ai cittadini
per l'acquisto
di veicoli elettrici,
a metano e GPL e per
l'installazione di impianti
a metano e GPL
-------------------------------------
Contributi dello Stato ai
cittadini per i
veicoli ecologici
(elettrici, gas metano, GPL)
Le finalità
I contributi sono concessi dallo
Stato per incentivare
i cittadini a fare uso di veicoli ecologici per la propria
mobilità
(elettrici, gas metano, GPL), in modo da ridurre il consumo di
carburanti
a maggiore impatto ambientale e, quindi, l'inquinamento dell'aria.
Le norme
La finanziaria 2001 (articolo 145,
comma 6, della
legge n. 388/2000) ha istituito un fondo di 15 miliardi annui per il
2001,
2002 e 2003.
Il fondo è stato ripartito con
decreto
dei Ministri dell'Ambiente e dell'Industria, Commercio e Artigianato
(decreto
n. 165/2001/SIAR), che ha destinato 5 miliardi ai veicoli elettrici e
10
miliardi ai veicoli a gas metano o GPL.
Il decreto è stato pubblicato
nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana - serie generale n. 117 del 22
maggio
2001.
I contributi possono essere concessi
dal 23 maggio
2001 (giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto).
I soggetti
Il contributo può essere
concesso alle
persone fisiche che acquistano (anche in locazione finanziaria)
un nuovo veicolo elettrico, a gas
metano o GPL,
senza necessità di riconsegnare un vecchio veicolo (cosiddetta
"rottamazione"),
oppure che installano un impianto di alimentazione a gas metano o GPL
su
un veicolo a benzina già acquistato, entro un anno
dall'immatricolazione
(la data dell'installazione corrisponde alla data del collaudo
dell'impianto
presso l'Ufficio Provinciale della Motorizzazione
Civile).
I veicoli
I veicoli elettrici, a gas metano
o GPL sono definiti
nel decreto, in base alle norme del nuovo codice della strada.
I contributi
L'importo (massimo) dei singoli
contributi è
il seguente:
Tipologia Somma
Acquisto di nuovi autoveicoli
elettrici
3.500.000
Acquisto di nuovi quadricicli
elettrici
3.000.000
Acquisto di nuovi motocicli e
ciclomotori elettrici
a 3 ruote 3.000.000
Acquisto di nuovi motocicli e
ciclomotori elettrici
a 2 ruote 800.000
Acquisto di nuove biciclette a
pedalata assistita
300.000
Acquisto di nuovi autoveicoli a gas
metano o
GPL 800.000
Installazione di impianti a gas
metano o GPL
su autoveicoli a benzina 600.000
Le modalità
Oltre al contributo, il venditore
del veicolo
può applicare uno sconto commerciale dello stesso importo del
contributo.
Il contributo è concesso
mediante una
riduzione del prezzo di acquisto del veicolo o di installazione
dell'impianto
ed è detratto dall'importo della fattura dopo l'applicazione
dell'imposta
sul valore aggiunto (IVA).
I venditori, gli installatori, i
costruttori
e gli importatori recuperano l'anticipazione del contributo con la
procedura
del credito d'imposta.
I controlli
I controlli sulla regolare
utilizzazione dei contributi
sono effettuati attraverso le banche dati dei sistemi
informativi.
I particolari
I maggiori particolari sono
contenuti nel decreto,
nonché nelle norme legislative e regolamentari
richiamate.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
E' stato pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della
Repubblica Italiana n. 117 del 22-05-2001 il
DECRETO 5 aprile 2001
Contributi diretti ai cittadini
per l'acquisto
di veicoli elettrici, a metano e GPL e per l'installazione di impianti
a metano e GPL.
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL
COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Visto l'art. 145, comma 6, della
legge 23 dicembre
2000, n. 388,
recante le disposizioni per la
formazione del
bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2001),
che autorizza la
spesa di lire 15 miliardi per
ciascuno degli
anni 2001, 2002 e 2003,
al fine di incentivare mediante
agevolazioni
fiscali la
trasformazione o l'acquisto di
autoveicoli elettrici,
a metano o gas
di petrolio liquefatto, motocicli e
ciclomotori
elettrici, biciclette
a pedalata assistita;
Visto che la suddetta norma prevede
l'emanazione,
entro il 31 marzo
2001, di un decreto del Ministro
dell'ambiente,
di concerto con il
Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato,
al fine di
definire le tipologie oggetto degli
incentivi;
Visto il decreto del Ministro
dell'industria,
del commercio e
dell'artigianato 17 luglio 1998, n.
256, recante
il regolamento sugli
incentivi per gli autoveicoli
alimentati a metano
o gas di petrolio
liquefatto;
Visto l'art. 1, comma 2, del
decreto-legge 25
settembre 1997, n.
324, convertito, con modificazioni,
dalla legge
25 novembre 1997, n.
403, recante le disposizioni sugli
incentivi
per gli autoveicoli
elettrici;
Visto l'art. 22 della legge 7 agosto
1997, n.
266, come integrato e
modificato dall'art. 6 della legge 11
maggio
1999, n. 140, recante le
disposizioni sugli incentivi per i
motocicli
e ciclomotori elettrici
e le biciclette a pedalata assistita;
Decreta:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Nei limiti di spesa complessiva
pari a 15
miliardi di lire per
ciascuno degli anni 2001, 2002 e
2003, sono concessi
gli incentivi
fiscali per la trasformazione o
l'acquisto di
autoveicoli elettrici,
a metano o gas di petrolio
liquefatto, motocicli
e ciclomotori
elettrici, biciclette a pedalata
assistita.
2. I limiti di spesa, di cui al comma
1, sono
cosi' definiti:
a) lire 5 miliardi per l'acquisto di
autoveicoli
elettrici, in
base agli importi e secondo le
modalita' di cui
all'art. 1, comma 2,
del decreto-legge 25 settembre 1997,
n. 324,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 25
novembre 1997,
n. 403, nonche' per
l'acquisto di motocicli e ciclomotori
elettrici
e biciclette a
pedalata assistita, in base agli
importi stabiliti
dall'art. 6, comma
4, lettere a), b) e c), della legge
11 maggio
1999, n. 140, e secondo
le modalita' previste dall'art. 22,
commi 2,
lettera a), 5, 6,
lettera a), e 7 della legge 7 agosto
1997, n.
266;
b) lire 10 miliardi per l'acquisto o
la trasformazione
di
autoveicoli a metano o gas di
petrolio liquefatto,
in base agli
importi e secondo le modalita' di cui
al decreto
del Ministro
dell'industria, del commercio e
dell'artigianato
17 luglio 1998, n.
256.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si
intendono per
autoveicoli
elettrici:
a) gli autoveicoli elettrici con
funzionamento
autonomo, dotati
di motorizzazione ed energia
immagazzinata a
bordo per la sola
trazione di tipo elettrico;
b) gli autoveicoli elettrici
alimentati a idrogeno,
dotati di
motorizzazione finalizzata alla sola
trazione
di tipo elettrico, con
energia prodotta da una cella a
combustibile
esclusivamente o in
combinazione con una fonte di energia
elettrica
immagazzinata a
bordo;
c) gli autoveicoli ibridi:
1) autoveicoli dotati di almeno una
motorizzazione
elettrica
finalizzata alla trazione, con la
presenza a
bordo di un
motogeneratore termico per la sola
generazione
di energia elettrica
che integra una fonte di energia
elettrica immagazzinata
a bordo
(funzionamento ibrido);
2) autoveicoli dotati di almeno una
motorizzazione
elettrica
finalizzata alla trazione, con la
presenza a
bordo di una
motorizzazione di tipo termico
finalizzata direttamente
alla
trazione, con possibilita' di
garantire il normale
esercizio del
veicolo anche mediante il
funzionamento autonomo
di una sola delle
motorizzazioni esistenti
(funzionamento ibrido
bimodale);
3) autoveicoli dotati di almeno una
motorizzazione
elettrica
finalizzata alla trazione, con la
presenza a
bordo di una
motorizzazione di tipo termico
finalizzata sia
alla trazione che alla
produzione di energia elettrica, con
possibilita'
di garantire il
normale esercizio del veicolo sia
mediante il
funzionamento
contemporaneo delle due
motorizzazioni presenti
che mediante il
funzionamento autonomo di una sola di
queste
(funzionamento ibrido
multimodale).
2. Ai fini del presente decreto, si
intendono
per motocicli e
ciclomotori elettrici:
a) i quadricicli a trazione
elettrica, come definiti
dall'art.
53, comma 1, lettera h), del nuovo
codice della
strada;
b) i motocicli e ciclomotori
elettrici a tre
ruote, come definiti
nelle categorie L2 ed L5 di cui
all'art. 47,
comma 2, lettera a), del
nuovo codice della strada;
c) i motocicli e ciclomotori
elettrici a due
ruote, come definiti
nelle categorie L1 ed L3 di cui
all'art. 47,
comma 2, lettera a), del
nuovo codice della strada.
Art. 3.
Disposizioni finali
1. Il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato
controlla l'andamento periodico
dell'utilizzazione
degli incentivi e,
sentito il Ministero dell'ambiente,
puo' variare
i limiti di spesa di
cui all'art. 1, comma 2, tenendo
conto dei dati
risultanti dalla
domanda e dandone avviso pubblico
nella Gazzetta
Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il presente decreto sara' pubblicato
nella Gazzetta
Ufficiale della
Repubblica italiana, e avra'
efficacia a partire
dal giorno
successivo a quello della
pubblicazione.
Roma, 5 aprile 2001
Il Ministro dell'ambiente
Bordon
Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
Letta
Registrato alla Corte dei conti il 4
maggio 2001
Ufficio controllo atti Ministeri
delle infrastrutture
ed assetto del
territorio, registro n. 1, foglio n.
346
|
E'
stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana
n° 125 del 31 Maggio 2000 il
Decreto 29 maggio
2000
del Ministero
dell'ambiente
(ulteriori cofinanziamenti di 10
miliardi di
lire per la
sensibilizzazione e informazione dei
cittadini
per le "Giornate Ecologiche")
VISTA la Legge 8 luglio 1986, n.
349, istitutiva
del Ministero dell’ambiente e il relativo regolamento di organizzazione
adottato con decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1987, n.
306;
VISTI in particolare gli articoli
1 e 3 della
citata Legge n. 349/86, che affidano al Ministero dell’ambiente il
compito
di adottare, con i mezzi dell’informazione, le iniziative idonee a
sensibilizzare
l’opinione pubblica alle esigenze e ai problemi della tutela
dell’ambiente;
VISTA la Legge 8 ottobre 1997, n.
344, che ha
ampliato e precisato le competenze attribuite al Ministero
dell’ambiente
con riferimento ai diversi settori della tutela ambientale;
VISTA la Legge 9 dicembre 1998, n.
426, che ha
integrato talune disposizioni della Legge n. 344/97, rifinanziando le
attività
nella stessa previste;
VISTA la Legge 23 dicembre 1999,
n. 489 di approvazione
del bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2000;
VISTO il Decreto del Ministro del
tesoro 28 dicembre
1999 di ripartizione in capitoli delle UPB per l’esercizio finanziario
2000;
VISTO il Decreto del Ministro
dell’ambiente GAB/DEC/002/2000
del 25 gennaio 2000, con il quale è stato definito un programma
di cofinanziamenti a supporto dell’iniziativa “Domeniche ecologiche”,
durante
le quali nei Comuni che aderiranno sarà interdetto il traffico
privato;
CONSIDERATO che nell’ambito di
tale programma
è previsto il cofinanziamento di progetti presentati da Comuni e
Consorzi di Comuni e finalizzati alla sensibilizzazione e
all’informazione
ai cittadini sulle tematiche della mobilità sostenibile e per il
più efficace svolgimento delle “Domeniche ecologiche”;
VISTO in particolare l’art. 6 del
suddetto Decreto
con il quale sono assegnate a tal fine, al Direttore Generale del
Servizio
Valutazione Impatto Ambientale, informazione ai cittadini e per la
relazione
sullo stato dell’ambiente (VIA) del Ministero dell’ambiente, risorse
finanziarie
pari a lire 6.000 milioni;
VISTO altresì, l’art. 5
dello stesso Decreto
il quale prevede che con proprio Decreto il Direttore Generale del
Servizio
VIA definisca i criteri e le modalità per la valutazione delle
richieste,
per l’ammissione ai finanziamenti, per il trasferimento delle risorse e
per il controllo dell’attuazione degli interventi;
VISTO il Decreto del Direttore
Generale del Servizio
(VIA) del Ministero dell’ambiente DEC/VIA/4472 del 8.2.2000 con il
quale
si è provveduto a definire la griglia procedurale, per la
realizzazione
dell’iniziativa, provvedendo altresì al contestuale impegno
delle
risorse necessarie per l’attuazione degli interventi, pari a lire 6.000
milioni a valere sui fondi a tal fine attribuiti con Decreto del
Ministro
dell’ambiente GAB/DEC/002/2000 del 25 gennaio 2000, sopra citato, sulla
UPB 5.2.1.1. (Informazione, Monitoraggio e Progetti in materia
ambientale)
– Capitolo 7802 (Sviluppo della progettazione d’interventi ambientali e
promozione di figure professionali) C.D.R. 5 - dello stato di
previsione
della spesa del Ministero dell'ambiente per l'anno finanziario 2000;
CONSIDERATO che, secondo quanto
stabilito dall’art.1
del DEC/VIA/4472 del 8.2.2000, il Ministero dell’ambiente cofinanzia i
progetti presentati dai Comuni autorizzati, di cui art. 2 del
medesimo
Decreto, finalizzati alla sensibilizzazione e informazione dei
cittadini
sulle tematiche della mobilità sostenibile ed al più
efficace
svolgimento delle giornate ecologiche.
VISTO il successo dell’iniziativa
“Domeniche ecologiche”,
confermato anche dai sondaggi d’opinione e dalla disponibilità
manifestata
da numerosi Enti locali, che suggerisce la prosecuzione
dell’iniziativa;
CONSIDERATO inoltre che il citato
provvedimento
ha stabilito le modalità ed i termini per la presentazione dei
progetti
e delle istanze di finanziamento e che occorre, pertanto, fissare
analoghe
scadenze per l’accesso ad una seconda fase dell’iniziativa;
RITENUTO di estendere l’iniziativa
alle giornate
del: 4 giugno “festa verde della Repubblica”, 22 settembre “ giornata
europea,
in città senza la mia auto”, 1 ottobre, 5 novembre e 3 dicembre
2000;
CONSIDERATO che numerose
iniziative sono state
presentate anche da Comuni con popolazione inferiore alla soglia di
100.000
abitanti stabilita dal sopra citato DEC/VIA/4472 del 8.2.2000;
RITENUTO, quindi opportuno,
allargare la partecipazione
all’iniziativa ai Comuni con popolazione superiore ai 40.000 abitanti
e,
comunque, ai Comuni capoluogo di provincia;
RITENUTO inoltre opportuno
riconoscere l’adesione
espressa dai Comuni nei termini fissati dal citato Decreto Ministeriale
25.1.2000 quale titolo per l’accesso alla prosecuzione dell’iniziativa;
CONSIDERATO, pertanto, che occorre
definire una
griglia procedurale, provvedendo altresì al contestuale impegno
delle risorse necessarie per l’attuazione degli interventi;
D E C R E T A
Art. 1
Finalità
L’iniziativa "Domeniche ecologiche"
è
estesa alle seguenti giornate: 4 giugno “festa verde della Repubblica”,
22 settembre “ giornata europea, in città senza la mia auto”, 1
ottobre, 5 novembre e 3 dicembre 2000. Il Ministero dell’ambiente
cofinanzia
i progetti presentati dai Comuni finalizzati alla sensibilizzazione e
informazione
dei cittadini sulle tematiche della mobilità sostenibile ed al
più
efficace svolgimento delle giornate ecologiche.
Art. 2
Soggetti autorizzati alla
presentazione delle
istanze di cofinanziamento
Possono aderire all’iniziativa e
presentare istanza
di cofinanziamento: i Comuni con popolazione superiore a 40.000
abitanti,
i Comuni capoluogo di Provincia ed i Comuni che hanno aderito
alla
precedente iniziativa “Domeniche ecologiche”, di cui art.2 del
precedente
DEC/VIA/4472.
Art. 3
Interventi ammissibili al
cofinanziamento
Sono ammessi al cofinanziamento per
le finalità
di cui all'art.1, secondo le modalità e condizioni di cui agli
articoli
4 e 5, le seguenti tipologie di intervento:
campagne di sensibilizzazione e
informazione
rivolte alla generalità dei cittadini o a loro particolari
categorie
(ad es. residenti, popolazione scolastica, commercianti) condotte
attraverso
i mezzi di comunicazione di massa, affissione di manifesti,
distribuzione
di materiale informativo, sportelli informativi e numeri verdi,
attivazione
siti internet e di pagine web;
sondaggi d'opinione pre, durante e
post lo svolgimento
delle iniziative al fine di verificare il raggiungimento degli
obiettivi;
iniziative direttamente finalizzate
allo sviluppo
della consapevolezza dei cittadini sui problemi della mobilità
sostenibile;
iniziative direttamente finalizzate
al più
efficace svolgimento delle "giornate ecologiche".
Tali azioni dovranno garantire il
coinvolgimento
del più ampio numero di cittadini e privilegiare linee di
approfondimento
e sensibilizzazione sulle tematiche della mobilità sostenibile,
in grado di incidere sui comportamenti abituali della cittadinanza;
Non sono ammessi a cofinanziamento
gli interventi
il cui costo non è comprovabile con idonea documentazione
amministrativa
e contabile.
Art. 4
Modalità di adesione e
presentazione delle
domande di cofinanziamento
I Comuni che intendono aderire
all’iniziativa,
dovranno presentare istanza di cofinanziamento compilando in ogni sua
parte
(a pena di esclusione) la scheda allegata al presente Decreto,
I termini di presentazione della
documentazione
di cui al precedente comma sono così stabiliti:
? per la giornata del 4 giugno 2000
“festa verde
della Repubblica”, l’istanza dovrà pervenire al Ministero
dell’ambiente
Servizio VIA, via Cristoforo Colombo, 44 00147 ROMA (fax 0657225995)
entro
le ore 17 del 2 giugno 2000;
? per le rimanenti giornate, le
istanze dovranno
pervenire al Ministero dell’ambiente Servizio VIA, via Cristoforo
Colombo,
44 00147 Roma (fax 0657225995) entro le ore 17 del 12 luglio 2000.
Art. 5
Condizioni di ricevibilità
Costituiscono condizione di
ricevibilità
delle istanze di cofinanziamento l’appartenenza alle categorie di cui
all’art.
2 ed il rispetto delle modalità di presentazione e delle
scadenze
di cui all’art. 4.
Art. 6
Valutazione dei progetti proposti
La valutazione dei progetti pervenuti
sarà
svolta, entro 45 giorni dalla loro trasmissione, dal Servizio VIA del
Ministero
dell’ambiente che si avvarrà dalla Commissione Tecnico
Scientifica
per la valutazione dei progetti di protezione e risanamento ambientale
del Ministero dell'ambiente.
Art. 7
Modalità di finanziamento
Le iniziative finanziabili ai sensi
del presente
Decreto riceveranno un cofinanziamento non superiore al 60% del costo
dell’iniziativa
e per un importo massimo, comunque, non superiore a 400 lire per
ciascuno
degli abitanti residenti nel Comune interessato.
Il Ministero dell’ambiente
determinerà
la percentuale di cofinanziamento, assegnabile alle singole iniziative,
tenuto contro del numero complessivo delle istanze.
L’importo assegnato a titolo di
cofinanziamento
sarà trasferito dal Servizio VIA al Comune proponente in due
fasi:
? la prima, di importo pari al 50%
del cofinanziamento
assegnato, entro 60 giorni dall’approvazione dei risultati della
valutazione
di cui all'art. 6;
? la seconda, a saldo, al ricevimento
di idonea
documentazione amministrativa e contabile da parte dell' Ente
proponente
circa il costo delle iniziative cofinanziate e di una relazione sullo
svolgimento
delle iniziative stesse, corredata da copia del materiale informativo
prodotto,
dai risultati delle campagne di monitoraggio sull’uso del trasporto
pubblico
e sulla riduzione degli inquinanti, nonché dai risultati dei
sondaggi
sul coinvolgimento della popolazione e sulla sensibilizzazione alla
problematica
della mobilità sostenibile eventualmente realizzati.
Art. 8
Assegnazione di risorse finanziarie
Per la prosecuzione dell'iniziativa
"Domeniche
ecologiche", compresa, ai sensi dell’art. 6 del citato DM 25.1.2000
(G.U.
n. 33 del 10.2.2000), nel programma di attività per l’anno 2000
del Direttore Generale del Servizio VIA del Ministero dell’ambiente
è
assegnata la somma di lire 10.000 milioni (diecimilamilioni) a valere
sulla
UPB 5.2.1.1. (Informazione, Monitoraggio e Progetti in materia
ambientale)
– Capitolo 7802 (Sviluppo della progettazione d’interventi ambientali e
promozione di figure professionali) C.D.R. 5 - dello stato di
previsione
della spesa del Ministero dell'ambiente per l'anno finanziario 2000.
Il presente Decreto sarà
trasmesso ai competenti
Organi di controllo per i relativi adempimenti e sarà
successivamente
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, li 29 maggio 2000
Willer Bordon
|
Decreto ministro dell’Ambiente (n. 11 – 26 gennaio 2000)
Vista la legge 8 luglio 1996, n.
349, che ha istituito
il Ministero dell’ambiente e ne ha definito le funzioni;
Vista la legge 3 marzo 1987, n. 59,
recante modifiche
ed integrazioni alla legge suddetta;
Visto il decreto del Presidente della
Repubblica
19 giugno 1981, n. 306, recante Regolamento per l'organizzazione del
Ministero
dell'ambiente;
Visto il decreto dei Presidente della
Repubblica
27 marzo 1992, n. 309, recante Regolamento per l'organizzazione del
Servizio
per la tutela delle acque, la disciplina dei rifiuti il risanamento del
suolo e la prevenzione dell’inquinamento di natura fisica e del
Servizio
per l'inquinamento atmosferico acustico e per le industrie a rischio
del
Ministero dell'ambiente;
Vista la legge 8 ottobre 1997, n.
344, che ha
ampliato e precisato le competenze attribuite al Ministero
dell'ambiente
con riferimento ai diversi settori della tutela ambientale Vista la
legge
9 dicembre 1998, n, 426, che ha integrato talune 344/1997,
rifinanziando
le attività ivi previste;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59,
Visto il decreto legislativo 17 marzo
1998, n.
112;
Visto il decreto del Ministro
dell'ambiente,
di concerto con il Ministro della Sanità in data 20 maggio 1991
(pubblicato sulla G. U. n. 126 del 31/5/1991) recante "Criteri per
l'elaborazione
dei piani regionali per il risanamento e la tutela della qualità
dell'aria" con cui, all'art. 3, comma 2, lettera d), si dispone che le
Regioni individuino zone particolarmente inquinate o caratterizzate da
specifiche esigenze di carattere ambientale;
Visto il decreto interministeriale in
data 28
maggio 1999 (pubblicato sulla G.U. n. 174 del 27/7/1999), con cui sono
stati stabiliti i criteri di erogazione dei contributi previsti
dall'art.
4, comma 19, dalla citata legge 4261,1998;
Visto il d.lgs 4 agosto 1999, n. 351,
con cui
è stata recepita la Direttiva 96/62/CE in materia di valutazione
e gestione della qualità dell'aria ambiente;
Vista la legge 15 gennaio 1994, n. 65
con cui
è stata ratificata la convenzione quadro sui cambiamenti
climatici
e il relativo Protocollo redatto a Kyoto, nonché le
delibera
CIPE in data 3 dicembre 1997 e 18 novembre 1998, con cui sono stati
individuato
le linee guida per la predisposizione dei programmi attuativi degli
impegni
derivanti dal Protocollo;
Vista la legge 4 novembre 1997. n
413, concernente
la protezione dal benzene;
Considerato che il Ministero
dell'Ambiente ha
avviato l'iniziativa "Domeniche Ecologiche" urante le quali nei Comuni
che aderiranno sarà interdetto il traffico urbano privato;
	1
Considerato che, nell'ambito della
predetta iniziativa
il Ministero intende promuovere progetti rivolti sia alla
sensibilizzazione
ad all'informazione dei cittadini sulle tematiche della mobilità
sostenibile che alla realizzazione di interventi finalizzati alla
riduzione
dell'impatto ambientale dei traffico urbano ed alla promozione di
sistemi
di mobilità sostenibile
Viste le proposte di attuazione della
predetta
iniziativa presentate, per quanto di rispettiva competenza, dal
Direttore
del Servizio valutazione impatto ambientale, per l'informazione ai
cittadini
e la relazione sullo stato dell'ambiente, e dal Direttore del Servizio
inquinamento atmosferico e acustico e le industrie a rischio;
Considerato che l'attuazione della
predetta iniziativa
può essere considerata anticipazione dei programmi di
attività
per l'anno 2000 del Direttore dei Servizio valutazione impatto
ambientale,
informazione ai cittadini per la relazione sullo stato dell'ambiente, e
del Direttore del Servizio inquinamento atmosferico e acustico e le
industrie
a rischio per quanto dì rispettiva competenza, e che 1 pertanto,
occorre procedere all'assegnazione delle risorse finanziarie necessarie
all'attuazione dei programmi così definiti, ai sensi dell'art.
14
del d.lgs. 29/1993 e successive modificazioni ed integrazioni
Vista la legge 23 dicembre 1999,
n.489, di approvazione
del bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2000;
Visto il Decreto del Ministro del
Tesoro 28 dicembre
1999 di ripartizione in capitoli della Unità Previsionali di
Base
per l'anno finanziario 2000;
DECRETA
Articolo 1
(Fìnalità e soggetti
interessati)
1. Nell'ambito dell'iniziativa
"Domeniche Ecologiche",
durante le quali, nei Comuni che aderiranno sarà interdetto il
traffico
urbano privato, il Ministero dell'ambiente cofinanzia progetti rivolti
alla sensibilizzazione ed all'informazione dei cittadini sulle
tematiche
della mobilità sostenibile, nonché alla
realizzazione
di interventi finalizzati alla riduzione dell'impatto ambientale del
traffico
urbano ed alla promozione di sistemi di mobilità sostenibile.
2. Possono presentare istanza di
cofinanziamento,
qualora abbiano aderito all'iniziativa "Domeniche Ecologiche" entro il
31 gennaio 2000, Comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti,
quelli inclusi negli elenchi regionali di cui al Decreto del Ministro
dell'ambiente,
di concerto con il Ministro della Sanità in data 20 maggio 1991,
citato nelle premesse, i Comuni capoluogo di Provincia anche se con
popolazione
inferiore a 100.000 abitanti, nonché i Consorzi tra Comuni la
cui
popolazione complessiva sia superiore ai 150.000 abitanti.
Articolo 2
(Aree d'intervento)
Possono essere cofinanziati
interventi che rientrino
nelle seguenti arco:
iniziative per la sensibilizzazione e
l'informazione
dei cittadini con tematiche sulla mobilità sostenibile e per un
più efficace svolgimento elle quattro "Domeniche Ecologiche": 6
febbraio, 5 marzo, 9 aprile e 7 maggio;
realizzazione, integrazione o
completamento di
sistemi dì trasporto' pubblico a minimo Impatto ambientale con
particolare
riferimento all'impiego di: autoveicoli dotati di trazione elettrica
ibrida,
ciclomotori elettrici e bicicletta a pedalata assistita autoveicoli ad
esclusiva alimentazione a metano o GPL autoveicoli dotati di
alimentazione
''bi-fuel";
strumenti per il controllo e la
limitazione del
traffico nei centri urbani;
promozione dell'impiego dì
combustibili
e carburanti a basso impatto ambientale;
realizzazione, ampliamento o
adeguamento tecnologico
dei sistemi di monitoraggio degli inquinanti atmosferici, come
definiti
negli allegati I-IV del d.lgs 4 agosto 1999, n. 351.
Articolo 3
(Limiti di cofinanziamento)
1. Per l'area d'intervento di cui
all'articolo 2,
lettera a), il Ministero dell'ambiente assegnerà il
cofinanziamento
fino ad un massimo di lire 500 per ciascuno degli abitanti interessati
dal progetto, e comunque per un importo non superiore il 60% del costo
complessivo del progetto stesso.
2. Per l'area d'intervento di cui
all'articolo
2, lettera b), la percentuale massima di cofinanziamento da parte del
Ministero
dell'ambiente è pari al 50% del costo complessivo per sistemi
elettrici
ibridi e per ciclomotori elettrici e biciclette a pedalata assistita,
al
25% per sistemi alimentati a metano/GPL, e al 10% per sistemi
"bi-fuel".
Il cofinanziamento per detta area è riferito al solo costo
d'acquisto
del sistema e non alla sua messa in esercizio.
Nell'ambito dei sistemi elettrici
ibridi e per
ciclomotori elettrici e biciclett e a pedalata assistita, sono ammesse
a finanziamento fino al 30 % del costo, se connesse all'acquisto dei
mezzi,
le spese di installazione di colonnine per la ricarica.
3. Per le aree d'intervento di cui
all'articolo
2, lettere c), d) ed e), la percentuale massima di cofinanziamento da
parte
del Ministero dell'ambiente è pari al 50% dei costo complessivo
del progetto.
4. Nel costo complessivo
dell'intervento non
sono computabili le spese sostenute anteriormente alla data del
presente
decreto.
5. Non possono essere cofinanziati
interventi
che abbiano già ottenuto finanziamenti nazionali o comunitari, a
qualsiasi titolo concessi.
Articolo 4
(Richieste di cofinanziamento)
1. Per l'area d'intervento di cui
all'articolo 2
lettera a), la richiesta di cofinanziamento dovranno pervenire al
Ministero
dell'Ambiente, Servizio valutazione impatto ambientale, per
l’informazione
ai cittadini e la relazione sullo stato dell'ambiente, via Cristoforo
Colombo,
44 -00147- Roma, entro 15 giorni dalla pubblicazione di apposito avviso
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
2. Per le aree d'intervento di cui
all'articolo
2, lettere b), c), d) ed e), le richieste di nofinanziamento
dovranno
pervenire al Servizio inquinamento atmosferico e acustico e le
industrie
a rischio, via Cristoforo Colombo, 44 -00147- Roma entro 30 giorni
dalla
pubblicazione di apposito avviso sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica
Italiana.
3. Le richieste, a pena di
inammissibilità
dovranno essere corredate da una relazione tecnica descrittiva
dell'intervento
e da una scheda riassuntiva che indichi l'ufficio competente, il
responsabile
del procedimento, l'area d'intervento di riferimento, la tipologia
dell'intervento,
le
modalità ed i tempi di realizzazione, i risultati attesi, i
costi,
la quota di cofinanziamento a carico del soggetto richiedente
comprovata
da idonea documentazione. Nella richiesta il soggetto
richiedente dovrà dichiarare,
altresì,
che per tali interventi non è stato ottenuto né richiesto
alcun finanziamento nazionale o comunitario.
Articolo 5
(Valutazione delle richieste)
1. L’istruttoria sulle. richieste di
cofinanziamento
sarà svolta a cura dei competenti Servizi del Ministero
dell'ambiente,
avvalendosi della Commissione tecnico-scientifica del Ministero
dell'ambiente,
entro i 30 giorni successivi, alla scadenza del termini di
presentazione,
della richieste stesse.
2. Con propri decreti, i Direttori
dell'informazione
al cittadini e la relazione sullo stato dell'ambiente, e del servizio
inquinamento
atmosferico e acustico e lo industrie a rischio, definiscono i criteri
e le modalità poi la valutazione delle richieste, per
l'ammissione
ai finanziamenti, per il trasferimento delle risorse e per il controllo
dell'attuazione degli
interventi.
Articolo 6
(Anticipazione del Programma di
attività
del Direttore del Servizio VIA)
1. Nel programma di attività
per l'anno 2000
del Direttore del Servizio valutazione impatto ambientale, informazione
ai cittadini per la relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero
dell'ambiente,
è compresa, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 29/93, quale
anticipazione
disposta in via di improrogabile urgenza, l'attuazione dei
cofinanziamenti
previsti nell'ambito
dell'iniziativa "Domeniche
Ecologiche", secondo
quanto precisato ai precedenti articoli.
2. Al Direttore Generale del Servizio
valutazione
impatto ambientale, informazione ai cittadini per la relazione sullo
stato
dell'ambiente del Ministero dell'ambiente sono assegnate a tal fine
risorse
finanziarie pari a 6.000 milioni a valere sulla U.P.B. 5.2.1.1.
(INFORMAZIONE,
MONITORAGGIO, E PROGETTI IN MATERIA AMBIENTALE) - capitolo 7803 -
C.D.R.
5 - dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno
finanziario
2000.
Articolo 7
(Anticipazione del programma di
attività
dei Direttore del Servizio IAR)
1. Nel programma di attività
per l'anno 2000
del Direttore del Servizio inquinamento atmosferico e acustico e le
industrie
a rischio del Ministero dell'ambiente, è compresa ai sensi
dell'art.
14 dei d.lgs, 29/93, quale anticipazione disposta in via di
improrogabile
urgenza, l'attuazione dei cofinanziamenti previsti nell'ambito
dell'iniziativa
"Domeniche Ecologiche", secondo quanto precisato ai precedenti
articoli.
2. Al Direttore Generale del Servizio
inquinamento
atmosferico e acustico e le industrie a rischio del Ministero
dell'ambiente
sono assegnate a tal fine risorse finanziarie pari a 60.000 milioni a
valere
sulla U.P.B. 1.2.1.4 (PROGRAMMI DI TUTELA AMBIENTALE) -capitolo 7082-
C.D.R.
1 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno
finanziario
2000.
3. Dette risorse sono ripartite tra
le aree d’intervento
di cui all'articolo 2, lettere b), c), d) ed e), nel seguente modo:
-lettera b): 40,000 milioni di lire;
lettera c): 7.500 milioni di lire;
lettera d): 7.500 milioni di lire;
lettera e); 5.000 milioni di lire.
Il presente provvedimento sarà
trasmesso
all'Organo di controllo per gli adempimenti di competenza.
Domeniche ecologiche: le 145
città che
hanno aderito. Dei grandi centri urbani italiani solo Bari e Cagliari
non
hanno aderito. Solo in Val d'Aosta e in Sardegna non c'è stata
nessuna
adesione all'iniziativa.
PIEMONTE
Biella, Casale Monferrato (AL),,
Collegno (TO),
Cossato (BI), Grugliasco (TO), Novara, Novi Ligure (AL), Pianezza
(TO), Rivoli (TO), Torino, Vercelli
LOMBARDIA
Abbiategrasso (MI), Bareggio (MI),
Bergamo, Brescia,
Bollate (MI), Bresso (MI), Cesano Maderno (MI), Cinisello Balsamo (MI),
Cologno Monzese (MI), Como, Cormano (MI), Cremona, Cusano Milanino
(MI),
Lecco (CO), Melegnano (MI), Milano, Opera (MI), Osnago (CO), Pavia,
Pioltello
(MI), San Donato Milanese (MI), Saronno
(VA), Sesto San Giovanni (MI),
Vimercate
(MI)
TRENTINO ALTO ADIGE
Bolzano, Trento
VENETO
Belluno, Noale (VE),Mogliano Veneto
(TV), Venezia,
Vicenza
FRIULI VENEZIA GIULIA
Gorizia, Trieste, Udine
LIGURIA
Genova, La Spezia
EMILIA ROMAGNA
Bologna, Cesena (FO), Faenza (FO),
Ferrara, Forlì,
Imola (BO), Modena, Parma, Ravenna, Reggio Emilia
TOSCANA
Arezzo, Bibbiena (AR), Calenzano
(FI), Firenze,
Empoli (FI), Lastra a Signa (FI), Livorno, Lucca, Massa, Pisa, Pistoia,
Prato, Sesto Fiorentino (FI)
UMBRIA
Perugia, Spoleto (PG)
MARCHE
Pesaro, Macerata
LAZIO
Ciampino (RM), Civitavecchia (RM),
Frosinone,
Latina, Monterotondo (RM), Roma, Viterbo,
ABRUZZO
Francavilla a Mare (CH), L’Aquila,
Montesilvano
(PE), Pescara, San Giovanni Teatino (CH), Teramo
MOLISE
Campobasso
CAMPANIA
Acerra (NA), Avellino, Aversa (CE),
Battipaglia
(SA), Castellamare di Stabia (NA), Frattamaggiore (NA), Napoli, Pompei
(NA), Portici (NA), Pozzuoli (NA), Qualiano (NA), Quarto (NA), Salerno,
Sant’Antimo (NA), Scafati (SA), Torre del Greco (NA), Vallo della
Lucania
(SA),
PUGLIA
Acquaviva delle Fonti (BA), Adelfia
(BA), Alberobello
(BA), Barletta (BA), Brindisi, Casamassima (BA), Casarano (LE),
Castellana
Grotte (BA), Conversano (BA), Foggia, Gioia del Colle (BA), Lecce, Mola
di Bari (BA), Molfetta (BA), Noci (BA), Ostuni (BR), Taranto,
Sammichele
di Bari (BA)
BASILICATA
Potenza
CALABRIA
Castrovillari (CS), Catanzaro,
Cosenza, Lamezia
Terme (CZ), Reggio Calabria, Soverato (CZ), Soveria Mannelli (CZ), Vibo
Valentia, Villa San Giovanni (RC)
SICILIA
Augusta (SR), Caltanissetta,
Castelvetrano (TP),
Catania, Marsala (TP), Messina, Milazzo (Me), Misilmeri (PA), Palermo,
Petrosino (TP), Sciacca (AG), Trapani |
| Scaduta - sostituita dal
Decreto 5 aprile
2001 GU 117 22/05/2001
Incentivi
per la rottamazione dei ciclomotori, moto incluse quelle elettriche e
quadricicli
el.

21-5-1999
GAZZETTA
UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - n. 117
Norme in materia di
attività produttive
Legge - 11 Maggio 1999, n. 140
TESTO
.........
Art. 6.
(Norme di rifinanziamento e proroga
di incentivi).
1. Il contributo agli acquisti di
ciclomotori
e motoveicoli di cui all'articolo 22 della legge 7 agosto
1997, n.266, è riconosciuto,
alle medesime
condizioni ivi stabilite, per quelli effettuati dal 12 agosto 1998 al
30
novembre 1998, fermo restando quanto previsto all'articolo 17, comma
35,
della legge 27 dicembre 1997, n.449. Il medesimo contributo è
riconosciuto,
a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge e per la
durata di dodici mesi, per gli acquisti di ciclomotori e motoveicoli
conformi
ai limiti di emissione previsti dal capitolo 5 della direttiva 97/24/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1997.
2. All'articolo 22, comma 1, della
legge 7 agosto
1997, n.266, le parole: "al 1^ gennaio 1989" sono sostituite dalle
seguenti:
"al 1^ gennaio 1992".
3. All'articolo 22, comma 2,
lettera b), della
legge 7 agosto 1997, n.266, le parole: "al 31 dicembre 1996" sono
sostituite
dalle seguenti: "al 31 dicembre 1998".
4. Il contributo di cui al comma 1
è riconosciuto
altresì, a partire dalla data di entrata in vigore della
presente
legge e per la durata di dodici mesi, ai ciclomotori e
motoveicoli
a trazione elettrica, nelle seguenti misure:
a) ciclomotori e motoveicoli
a due ruote,
fino a lire 800.000;
b) ciclomotori e motoveicoli
a tre e quattro
ruote, fino a lire 3.000.000;
c) biciclette a pedalata
assistita elettricamente,
fino a lire 300.000.
. Al fondo per gli interventi a
salvaguardia dei
livelli di occupazione di cui all'articolo 17 della legge 27 febbraio
1985,
n.49, e successive modificazioni, è assegnata l'ulteriore somma
di lire 17 miliardi per l'anno 2000.
6. Per l'attuazione degli
interventi di cui all'articolo
9 della legge 30 luglio 1990, n.221, è autorizzata l'ulteriore
spesa
di lire 4.800 milioni per l'anno 2000.
7. Fermo restando quanto disposto
dall'articolo
7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, gli oneri derivanti
dall'articolo
9 del decreto-legge 23 giugno 1995, n.244, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1995, n.341, dall'articolo 2, comma 42, della
legge
28 dicembre 1995, n.549, dall'articolo 2, comma 194, della legge 23
dicembre
1996, n.662, dall'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 25 marzo 1997,
n.77,
quanto a lire 25 miliardi per l'anno 1999, nonché dall'articolo
16, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n.266, gravano sull'apposita
sezione
del fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n.46,
istituita
dall'articolo 11, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n.449. A tal
fine,
le risorse previste per le normative citate affluiscono alla predetta
sezione
del fondo, a carico della quale sono poste anche le spese di
funzionamento
per le normative citate.
8. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo
36 della legge
5 ottobre 1991, n.317, sono sostituiti dai seguenti:
1. Si definiscono sistemi
produttivi locali
i contesti produttivi omogenei, caratterizzati da una elevata
concentrazione
di imprese, prevalentemente di piccole e medie dimensioni, e da una
peculiare
organizzazione interna.
2. Si definiscono distretti
industriali
i sistemi produttivi locali di cui al comma 1, caratterizzati da una
elevata
concentrazione di imprese industriali nonché dalla
specializzazione
produttiva di sistemi di imprese.
3. Ai sensi del titolo II, capo
III, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, le regioni e le province
autonome
di Trento e di Bolzano provvedono alla individuazione dei sistemi
produttivi
locali nonché al finanziamento di progetti innovativi e di
sviluppo dei sistemi produttivi locali, predisposti da soggetti
pubblici
o privati".
9. La rubrica dell'articolo 36
della legge 5 ottobre
1991, n.317, è sostituita dalla seguente: "Sistemi produttivi
locali,
distretti industriali e consorzi di sviluppo industriale".
10. Le attività ricettive
esistenti con
oltre venticinque posti letto possono completare l'adeguamento alle
disposizioni
di prevenzione incendi di cui alla lettera b) del punto 21.2 della
regola
tecnica di prevenzione incendi per le attività ricettive
turistico-alberghiere,
approvata con decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994,
pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n.116 del 20 maggio 1994, entro il termine
previsto
dalla successiva lettera c), previa presentazione, acquisito il
necessario
parere di conformità del Comando provinciale dei vigili del
fuoco
ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi di cui
all'articolo
3 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n.37,
entro
il termine di cui alla richiamata lettera b), di specifica richiesta di
concessione edilizia e/o, allo stesso fine, di altro provvedimento
amministrativo
di cui, rispettivamente, all'articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre
1993,
n.398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993,
n.493,
come sostituito dall'articolo 2, comma 60, della legge 23 dicembre
1996,
n.662, ed all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1985, n.47.
11. All'onere derivante dalle
disposizioni dei
commi 1, 2, 3 e 4, valutato in lire 69.100 milioni per
l'anno
1999 e in lire 11.700 milioni per l'anno 2000, si provvede
mediante
utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti
dall'applicazione,
come disciplinata dal presente articolo, dell'articolo 22
della
legge 7 agosto 1997, n. 266, come modificato dal presente
articolo.
Il predetto importo è iscritto in apposito capitolo dello
stato di previsione del Ministero delle finanze ai fini del
successivo
riversamento agli appositi capitoli dello stato di previsione
dell'entrata.
...............
Art. 14
(Copertura finanziaria).
1 . Per la realizzazione del
programma IGNITOR
è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per il 1999 e
di
lire 10 miliardi per il 2000. All'onere derivante
dall'attuazione
del presente comma, si provvede, per l'importo di lire 20
miliardi
per il 1999, mediante utilizzo delle disponibilità di cui
all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 20 giugno 1994, n.
396,
convertito con modificazioni, dalle legge 3 agosto 1994, n. 481,
e, per l'importo di lire 10 miliardi per il 2000, mediante
utilizzo
della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento
iscritto,
ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito
dell'unità
previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello
stato
di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione
economica per l'anno 1999, utilizzando parzialmente
l'accantonamento
relativo al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
2. All'onere derivante dalle
disposizioni dell'articolo
2, comma 3, lettera f), dell'articolo 3 e
dell'articolo 10, pari a lire 9
miliardi
annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello
stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001,
nell'ambito dell'unità
previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione
del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione
economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando
l'accantonamento
relativo al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato
3. All'onere derivante
dall'attuazione degli
articoli 1, 2, ad eccezione della lettera f), del comma 3, 5,
comma
3, dell'articolo 6, commi 5 e 6 e dell'articolo 8, comma 1,
pari a lire 160.300 milioni per il 1999, a lire 366.600 milioni
per
il 2000 e a lire 379.800 milioni per il 2001, si provvede
mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità
previsionale
di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di
previsione
del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica
per l'anno 1999, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
4. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
|
Il
disegno di Legge 4792 "Nuovi interventi in campo ambientale" è
stato
approvato definitivamente alla Camera il 2 dicembre 1998 e pubblicato
nella
Gazzetta Ufficiale n.291 del 14 dicembre 1998 col n. 426.
L'art.
4, comma 19, stanzia 10,8 miliardi (anni 1999 e 2000) per la
sostituzione
del parco autoveicoli a minimo impatto ambientale a favore di regioni,
enti e gestori dei servizi di pubblica utilità. Il 65%
sarà
destinato all'acquisto di vetture elettriche.

14-12-1998
GAZZETTA
UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - n. 291
Legge 9 dicembre 1998, n. 426
"Nuovi interventi in campo
ambientale"
...
Art. 4.
(Disposizioni varie).
...
19. In attuazione del protocollo
di intenti del
1° marzo 1994 e del conseguente accordo di programma del 31 luglio
1996, per far fronte ai costi derivanti dalla sostituzione del parco
autoveicoli
a propulsione tradizionale con altre tipologie di autoveicoli a minimo
impatto ambientale, sono autorizzati limiti d'impegno quindicennali di
lire 5.400 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000 a titolo di
contributo
per mutui o altre operazioni finanziarie effettuate dalle regioni,
dagli
enti locali e dai gestori di servizi di pubblica utilità nel
territorio
dei comuni con popolazione superiore ai 25 mila abitanti, con
priorità
per quelli di cui all'allegato III annesso al decreto del Ministro
dell'ambiente
25 novembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario n. 159 alla
Gazzetta
Ufficiale n. 290 del 13 dicembre 1994, e per tutti quelli compresi
nelle
zone a rischio di inquinamento atmosferico, individuate dalle regioni
ai
sensi degli articoli 3 e 9 dell'Accordo del Ministro dell'ambiente del
20 maggio 1991 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio
1991.
Le risorse predette, da ripartire con decreto del Ministro
dell'ambiente,
di concerto con i Ministri dei trasporti e della navigazione e del
tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, sono destinate, in
misura
non inferiore al 60 per cento all'acquisto di vetture a minimo impatto
ambientale dotate di trazione elettrica/ibrida.
...
Art. 5.
(Disposizioni finanziarie).
...
3. All'onere derivante
dall'attuazione dell'articolo
4, comma 19, pari a lire 5.400 milioni per l'anno 1999 e a lire 10.800
milioni a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante utilizzo delle
proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro,
del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario
1998,
allo scopo parzialmente utilizzando per ciascun accantonamento relativo
del Ministero dell'ambiente, al Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato e al Ministero dei trasporti e della navigazione la
somma di lire 1.800 milioni per l'anno 1999 e di lire 3.600 milioni per
l'anno 2000. |
Decreto
legge 23 Ottobre 1998, - Meglio conosciuto come "decreto benzene".
Sei mesi di tempo per esaminare la qualità dell'aria e poi i
Sindaci
potranno far scattare i blocchi della circolazione veicolare. I Comuni
con più di 150 mila abitanti dovranno preparare un rapporto, che
servirà per il blocco del traffico negli anni successivi, sul
contenuto
nell'aria di benzene, particolato volatile sotto i 10 micron (Pm10) e
idrocarburi
policiclici aromatici (Ipa). Alcuni tipi e categorie di veicoli
potranno
avere deroghe dal blocco, i veicoli elettrici non saranno soggetti
a
nessun tipo di limitazione di circolazione.

GAZZETTA
UFFICIALE DELLA REPUBBLICA
ITALIANA - n.. 260 del 06-11-1998
DECRETO 23 ottobre 1998.
Individuazione dei criteri ambientali
e sanitari
in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della
circolazione.
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SANITA'
MISURE DI LIMITAZIONE DELLA
CIRCOLAZIONE URBANA
ARTICOLO 1
1.Il presente decreto fissa, ai
sensi dell'articolo
3 della legge 4 novembre 1997, n. 413, i criteri
ambientali e sanitari in base ai
quali i sindaci
adottano le misure di limitazione della circolazione di cui
all'articolo
7, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285.
ARTICOLO 2
1. Il presente decreto si applica
nei Comuni individuati
all'allegato III del decreto 25 novembre 1994 ovvero nei Comuni con
popolazione
inferiore per i quali la situazione meteoclimatica e l'entità
delle
emissioni facciano prevedere possibili superamenti dei livelli di
attenzione
e/o degli obiettivi di qualità individuati nel citato decreto,
nonché
negli altri Comuni individuati dalle Regioni nei piani di
risanamento di cui all'articolo 4 del
Dpr 24
maggio 1988, n. 203, o da loro stralci, o ubicati nelle zone a rischio
di episodi acuti di inquinamento individuate dalle stesse Regioni ai
sensi
dell'articolo 9 del decreto 20 maggio 1991 e del Dpr 10 gennaio 1992.
ARTICOLO 3
1. Al fine dell'adozione dei
provvedimenti di
cui all’articolo I, i sindaci dei Comuni di cui all'articolo 2,
avvalendosi
del supporto tecnico dell'Arpa e dell'Ausl:
- entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore
del presente decreto, provvedono all'effettuazione di una valutazione
preliminare
della qualità dell'aria del territorio comunale con
l'indicazione
delle aree
maggiormente interessate
dall'inquinamento
e della popolazione in esse presente, secondo le
indicazioni di cui all'allegato 1 al
presente
decreto;
- al termine di ogni anno solare, e
comunque
entro il 31 gennaio dell'anno successivo, provvedono alla
predisposizione
di un rapporto secondo le indicazioni di cui all’allegato 2 al presente
decreto.
2. I sindaci dei Comuni di cui
all'articolo 2
assicurano la diffusione al pubblico della valutazione
preliminare e del rapporto annuale di
cui al
comma 1 e ne inviano copia al ministero dell'Ambiente e al ministero
della
Sanità.
ARTICOLO 4
1.I sindaci dei Comuni di cui
all'articolo 2,
sulla base della valutazione di cui all'articolo 3 - in fase di prima
applicazione
- e dei suoi successivi aggiornamenti, dispongono entro il 1°
febbraio di ogni anno le misure programmate, permanenti o periodiche,
di
limitazione o divieto della circolazione ai fini della prevenzione
dell’inquinamento
atmosferico, secondo quanto indicato dall'allegato 3 al presente
decreto.
2. Le misure programmate di cui al
precedente
comma, sono integrate, in concertazione con la
Provincia e la regione, con il piano
di intervento
operativo di cui all'articolo 9 del decreto 20
maggio1991 e con i piani di
risanamento della
qualità dell'aria di cui all'articolo 4 comma 1 del Dpr 24
maggio
1988 n. 203.
3. Le misure di cui al comma 1 hanno
efficacia,
di norma almeno annuale, e possono essere modificate nel corso
dell'anno
sulla base delle previsioni di miglioramento, ovvero di peggioramento,
dello stato
della qualità dell'aria in
relazione ai
dati raccolti in un periodo rappresentativo.
4. Qualora non siano disponibili i
dati necessari
alla valutazione preliminare ovvero qualora la
valutazione preliminare non venga
predisposta
in tempo utile, in fase di prima attuazione i sindaci,
sentite l'Arpa e l’Ausl, adottano
comunque, in
via precauzionale, le misure di cui al comma 1 nelle
zone a maggiore congestione di
traffico.
ARTICOLO 5
1.Il comma 2 dell'articolo 7 del
decreto 25 novembre
1994 è sostituito dal seguente: «2. Al fine della
valutazione
del valore medio annuale della concentrazione di Ipa, le misure devono
essere effettuate in modo discontinuo secondo quanto riportato
nell'allegato
VII».
ARTICOLO 6
Il presente decreto entra in
vigore il giorno
stesso della sua pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale»
della Repubblica Italiana.
Per chi fosse interessato a conoscere
il testo
degli allegati può inviare una richiesta cliccando
qui |
3-8-1998
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie
generale - n. 179
MINISTERO DELL'AMBIENTE
Decreto 27 marzo 1998
"Mobilità
sostenibile nelle aree urbane"
...
Art. 5.
1. Nel rinnovo del loro parco
autoveicolare, le amministrazioni
dello Stato, delle regioni, degli enti locali, degli enti gestori di
servizi
pubblici e dei servizi di pubblica utilità, pubblici e privati,
dovranno prevedere che nella sostituzione degli autoveicoli delle
categorie
M1 e N1 in dotazione una quota sia effettuata con autoveicoli
elettrici,
ibridi, o con alimentazione a gas naturale, a GPL, con carburanti
alternativi
con pari livello di emissioni, dotati di dispositivo per l’abbattimento
delle emissioni inquinanti, nelle seguenti percentuali entro i tempi
sottoindicati:
entro il 31
dicembre
1998 nella misura del 5%
entro il 31
dicembre
1999 nella misura del 10%
entro il 31
dicembre
2000 nella misura del 20%
entro il 31
dicembre
2001 nella misura del 30%
entro il 31
dicembre
2002 nella misura del 40%
entro il 31
dicembre
2003 nella misura del 50%
Art. 6.
1. Il Ministro dell'ambiente
concorre ad individuare,
sulla base del programma stralcio di tutela
ambientale di cui all'art. 2,
comma 106,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ex art. 7 della legge 8 ottobre
1997,
n. 344, specifiche risorse da destinarsi alla degli interventi di
razionalizzazione
della mobilità indicati nel presente decreto. In particolare
vengono
destinati, secondo le procedure indicate dal programma stralcio stesso,
7,2 miliardi di lire alle strutture di supporto delle reti cittadine
dei
responsabili della mobilità aziendale, 8,5 miliardi di lire
all'incentivazione
dei servizi di uso collettivo ottimale delle autovetture e
di
forme di multiproprietà delle autovetture destinate una quota
proporzionale
al tempo d'uso ed ai chilometri percorsi, 5 miliardi di lire alla
copertura
ell'extracosto dei veicoli elettrici, a gas naturale o a GPL, o con
carburanti
alternativi con pari livello di emissioni, ai sensi degli articoli 3,
4,
e 5. Vengono inoltre previsti 9 miliardi di lire per
l'acquisto
da parte di cittadini di veicoli elettrici su due ruote e 5
miliardi
di lire per la diffusione di servizi di taxi collettivo.
Roma, 27 marzo 1998
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