|
Regione Marche
Legge regionale 12 aprile 1995, n. 35
Promozione della diffusione di veicoli elettrici dotati di accumulatori
e relative infrastrutture, nelle aree urbane
Articolo 1
(Principi generali e finalità)
1. La Regione, allo scopo di concorrere alla realizzazione delle finalità
del piano energetico nazionale e della legge 10 gennaio 1991, n.10, ed
in coerenza con il piano regionale di sviluppo, interviene per:
a) la riduzione delle emissioni veicolari e dell'inquinamento acustico
dei centri urbani, attraverso la diffusione sperimentale di veicoli elettrici
dotati di accumulatori;
b) il risparmio energetico da conseguirsi tramite la riduzione della
dipendenza dal petrolio, l'utilizzo di energia elettrica prodotta in modo
combinato (cogenerazione), nonchè l'utilizzazione di fonti di energia
rinnovabili.
Articolo 2
(Iniziative)
1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1, la regione:
a) incentiva l'acquisto di veicoli elettrici dotati di accumulatori;
b) incentiva la realizzazione di infrastrutture di ricarica e ricambio
rapido dei moduli di batterie nelle aree urbane;
c) promuove progetti dimostrativi e di diffusione per l'introduzione
di veicoli elettrici ed il miglioramento del sistema di gestione batterie.
d) incentiva gli enti locali alla creazione di parcheggi riservati
ai veicoli elettrici.
Articolo 3
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge:
a) per veicolo a trazione elettrica o veicolo elettrico, si intende
ogni mezzo di trasporto in cui la trazione deriva da un motore elettrico
installato sullo stesso veicolo ed alimentato da accumulatori;
b) per infrastrutture per veicoli elettrici, si intendono gli impianti
di ricarica delle batterie di qualunque tipo.
Articolo 4
(Esenzioni da limitazioni alla circolazione)
1. Provvedimenti di restrizione al traffico emanati dalle autorità
regionali o locali motivati da ragioni di tutela dall'inquinamento atmosferico
e comunque da ragioni di tutela ambientale debbono escludere dall'ambito
delle restrizioni i veicoli elettrici.
Articolo 5
(Incentivazioni all'acquisto di veicoli elettrici)
1. La regione concede a persone fisiche, giuridiche e ad enti pubblici,
contributi per l'acquisto o per la locazione finanziaria di veicoli elettrici
e relativi accumulatori nella misura massima del 50% del prezzo di listino,
IVA esclusa.
2. La misura del contributo è determinata annualmente dalla
giunta regionale tenendo conto della differenza del prezzo di un veicolo
elettrico e un veicolo con motore a combustione interna.
3. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
la Giunta regionale determina:
a) la documentazione da prodursi unitamente alla richiesta di contributo
ed il termine di presentazione delle relative domande;
b) i criteri selettivi e prioritari da osservarsi nella concessione
dei contributi.
4. La concessione dei contributi è disposta dalla giunta regionale;
la liquidazione degli stessi è disposta previa acquisizione da parte
dei beneficiari, di copia autenticata dei documenti di immatricolazione
del veicolo elettrico acquistato, ovvero, in caso di locazione finanziaria,
di copia del contratto.
Articolo 6
(Realizzazione di progetti di diffusione)
1. La giunta regionale finanzia, con contributi in conto capitale,
la realizzazione di progetti finalizzati alla diffusione di veicoli elettrici
e relative infrastrutture di sosta e/o di ricarica presentate da comuni,
enti pubblici, aziende municipalizzate, società e consorzi, da selezionarsi
mediate bando di concorso. Il finanziamento viene concesso anche quando
detti interventi sono inseriti all'interno di progetti complessivi legati
alla mobilità urbana, ivi compresi i parcheggi misti.
2. Ai fini di quanto previsto al primo comma, la giunta regionale determina,
con il bando di concorso annuale:
a) la documentazione da produrre a corredo della richiesta;
b) le quote massime di contribuzione regionale.
2. Per effettuare la valutazione dei progetti pervenuti e regidere
la graduatoria di merito, la giunta regionale istituisce un nucleo di valutazione
che può avvalersi anche della collaborazione di consulenze esterne
particolaremnte qualificate, attribuire ai sensi dell'articolo 23 della
L.R. 26 aprile 1990, n.30.
Articolo 7
(Limitazione alla concessione dei contributi)
1. I contributi regionali di cui agli articoli 5 e 6 non sono cumulabili
con eventuali contributi statali concessi per le stesse iniziative.
2. Gli enti pubblici hanno la priorità nella concessione dei
contributi.
Articolo 8
(Norme finanziarie)
1. E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1995 la concessione di
contributi per lire 610 milioni di cui:
a) L. 360 milioni per contributi di parte corrente per l'acquisto o
la locazione finanziaria di veicoli elettrici di cui all'art. 5;
b) L. 250 milioni per contributi in conto capitale per gli interventi
infrastrutturali e per i progetti finalizzati di diffusione, di cui all'art.
6.
2. L'entità della spesa, per i singoli capitoli, per gli anni
successivi sarà stabilita con legge di approvazione del bilancio.
3. Al finanziamento dell'onere di L. 610 milioni al comma 1, si fa
fronte ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 59, secondo comma, della
L.R. 30 aprile 1990, n.25 con la dotazione finanziaria di competenza e
di cassa del fondo globale per oneri dipendenti da nuovi provvedimenti
legislativi previsti al capitolo 5100101, partita 4, elenco 1. Per gli
anni successivi si provvede mediante le entrate proprie della Regione Marche.
4. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per
effetto del comma 1, sono iscritte a carico dei capitoli che la giunta
regionale è autorizzata a istituire nello stato di previsione della
spesa del bilancio 1995 con le seguenti denominazioni e i controindicati
stanziamenti di competenza e di cassa:
a) "Contributi per la diffusione dei veicoli elettrici", lire 360 milioni;
b) "Contributi per la realizzazione di progetti ed infrastrutture destinate
ai veicoli elettrici", lire 250 milioni. |